Cassazione Penale, Ordinanza n. 01850/2026 del 16/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso è stato proposto dall'imputato contro la sentenza della Corte di appello di Milano del 27/05/2025. Dal testo emerge che l'unico profilo dedotto riguardava la determinazione del trattamento punitivo: la doglianza è stata ritenuta generica e non idonea a scalfire una motivazione di merito giudicata sufficiente, non illogica e accompagnata da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto. Non è possibile ricostruire il fatto storico o il titolo di reato contestato, perché l'ordinanza si limita a dichiarare inammissibile il ricorso senza richiamare il capo di imputazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il motivo sul trattamento sanzionatorio fosse generico e che la sentenza impugnata fosse sorretta da motivazione sufficiente e non illogica, con adeguata risposta alle difese. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando Corte cost. n. 186 del 2000 in punto di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che manchi la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità presuppone che il ricorrente abbia versato in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando deduce un motivo generico, specie se diretto a contestare il trattamento sanzionatorio senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La motivazione sulla determinazione della pena è insindacabile in sede di legittimità se risulta sufficiente, non illogica e abbia esaminato le deduzioni difensive rilevanti.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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