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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01850/2026 del 16/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso è stato proposto dall'imputato contro la sentenza della Corte di appello di Milano del 27/05/2025. Dal testo emerge che l'unico profilo dedotto riguardava la determinazione del trattamento punitivo: la doglianza è stata ritenuta generica e non idonea a scalfire una motivazione di merito giudicata sufficiente, non illogica e accompagnata da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto. Non è possibile ricostruire il fatto storico o il titolo di reato contestato, perché l'ordinanza si limita a dichiarare inammissibile il ricorso senza richiamare il capo di imputazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il motivo sul trattamento sanzionatorio fosse generico e che la sentenza impugnata fosse sorretta da motivazione sufficiente e non illogica, con adeguata risposta alle difese. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando Corte cost. n. 186 del 2000 in punto di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che manchi la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità presuppone che il ricorrente abbia versato in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando deduce un motivo generico, specie se diretto a contestare il trattamento sanzionatorio senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La motivazione sulla determinazione della pena è insindacabile in sede di legittimità se risulta sufficiente, non illogica e abbia esaminato le deduzioni difensive rilevanti.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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