Cassazione Civile, Ordinanza n. 25181/2021 del 17/09/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di equa riparazione per l'irragionevole durata di una procedura concorsuale fallimentare, durata oltre il termine ritenuto ragionevole dalla legge. La Corte d'appello aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento dell'indennizzo in favore di alcuni creditori insinuati al passivo, ritenendo sussistente un pregiudizio non patrimoniale da protrazione del procedimento e applicando, poi, una riduzione dell'indennizzo per il numero elevato di parti. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) ha sostenuto che, poiché la procedura era terminata senza riparto per insufficienza dell'attivo, il valore del diritto andava considerato pari a zero e quindi non spettava alcun indennizzo; 2) ha dedotto che, dopo le modifiche del 2015 alla legge Pinto, il danno non patrimoniale non sarebbe più presunto e dovrebbe essere provato caso per caso; 3) ha contestato la correzione materiale del decreto d'appello disposta ex artt. 287 e 288 c.p.c., sostenendo che l'errore riguardasse una svista decisoria e non un mero errore materiale. I resistenti hanno proposto anche ricorso incidentale, censurando l'applicazione della riduzione fino al 40% dell'indennizzo per il numero delle parti, assumendo che la norma sia riferita ai processi di cognizione e non alle procedure concorsuali, e prospettando inoltre profili di contrasto con il diritto UE e con la Costituzione.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo del ricorso principale, ma ha accolto il terzo motivo, rilevando che la correzione del decreto aveva inciso sul contenuto decisorio e non su un mero errore materiale, sicché la correzione era stata disposta in violazione degli artt. 287 ss. c.p.c.; ha quindi cassato il decreto nella parte modificata dall'ordinanza di correzione, con reviviscenza del testo originario. Ha inoltre accolto il primo motivo del ricorso incidentale, affermando che la riduzione dell'indennizzo prevista dall'art. 2 bis, comma 1 bis, l. n. 89/2001 per la pluralità di parti non si applica alle procedure concorsuali, assorbendo gli altri motivi incidentali. Il decreto è stato cassato in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione per il nuovo esame e per le spese.
Norme richiamate
art. 2, comma 2 bis, L. n. 89/2001
sei anni per la procedura concorsuale
il termine ragionevole della procedura concorsuale va misurato secondo il parametro legale specifico previsto dalla legge Pinto.
art. 2 bis, comma 3, L. n. 89/2001
nel giudizio di verificazione dello stato passivo il valore rilevante è quello del credito azionato o, se inferiore, di quello ammesso, non il successivo riparto.
art. 2, L. n. 89/2001
anche per le persone giuridiche il danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo è normalmente conseguenza della violazione, salvo circostanze particolari che lo escludano.
art. 2 bis, comma 1 bis, L. n. 89/2001
riduzione fino al 20 per cento quando le parti del processo presupposto sono più di dieci e fino al 40 per cento quando le parti del processo sono più di cinquanta
la disposizione riguarda il "processo" in senso proprio e non si estende alle procedure concorsuali.
art. 360 c.p.c.
i motivi sono stati scrutinati come violazione di legge o nullità del decreto impugnato.
artt. 287 e 288 c.p.c.
il procedimento di correzione degli errori materiali non può essere usato per incidere sul contenuto concettuale della decisione.
art. 395, n. 4, c.p.c.
l'errore decisorio conseguente a svista percettiva è rimediabile, al più, con revocazione e non con correzione materiale.
art. 17 c.p.c.
richiamato in via analogica per identificare il valore della causa nell'esecuzione individuale con il credito azionato.
art. 6 CEDU
il diritto alla ragionevole durata del processo è il parametro convenzionale di riferimento per l'equa riparazione.
art. 47 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea
invocato dai resistenti come parametro di effettività della tutela, ma il motivo è assorbito dall'accoglimento del primo motivo incidentale.
art. 13 CEDU
invocato dai resistenti in relazione all'effettività del rimedio, ma assorbito.
artt. 3, 24, 111, comma 2, e 117, comma 1, Cost.
richiamati dai resistenti nel terzo motivo incidentale sulla presunta illegittimità costituzionale della riduzione dell'indennizzo, ma la questione resta assorbita.
Massime di principio
- Nella liquidazione dell'equa riparazione relativa a una procedura fallimentare, il valore di riferimento non è il risultato finale del riparto, ma il credito azionato o, se minore, quello ammesso al passivo.
- Il danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo, anche per le persone giuridiche, è normalmente presunto in via relativa: il giudice lo riconosce una volta accertata l'eccessiva durata, salvo prova di specifiche circostanze che lo escludano.
- Il procedimento di correzione degli errori materiali è utilizzabile solo per eliminare discrasie tra volontà del giudice e sua esteriorizzazione grafica; non può essere impiegato per modificare il contenuto decisorio della sentenza o del decreto.
- Un errore che incida sull'apprezzamento percettivo del contenuto della decisione, e non sulla mera redazione materiale dell'atto, non è emendabile con correzione materiale ma richiede il rimedio impugnatorio o la revocazione, secondo i casi.
- La riduzione dell'indennizzo prevista per processi con un elevato numero di parti non è automaticamente estensibile alle procedure concorsuali, nelle quali la pluralità dei creditori è elemento fisiologico e non eccezionale.
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