Circolare INAIL n. 50 del 08 maggio 1997
Inesigibilità dei crediti verso i datori di lavoro per premi, interessi e sanzioni civili delibera del Consiglio di Amministrazione n 544 dell8 aprile 1997.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra i nuovi criteri per dichiarare inesigibili i crediti INAIL relativi a premi, interessi e sanzioni civili, in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 544/1997. Vengono confermati i presupposti già noti per irreperibilità, insolvenza, fallimento o sproporzione tra costi di recupero e credito, ma con un ampliamento dell’ambito applicativo e senza più i precedenti limiti temporali. Sono inoltre richiamate le modalità operative per l’istruttoria, la formulazione delle proposte di abbandono e l’invio alle strutture regionali e alla Direzione centrale rischi.
Inesigibilità dei crediti verso i datori di lavoro per premi, interessi e sanzioni civili
Inesigibilità dei crediti verso i datori di lavoro per premi, interessi e sanzioni civili
La circolare della Direzione centrale rischi interviene sui criteri di dichiarazione di inesigibilità dei crediti INAIL nei confronti dei datori di lavoro, in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 544 dell’8 aprile 1997. L’obiettivo è uniformare e rilanciare le attività di abbandono dei crediti non recuperabili, nell’ambito del processo di definizione delle situazioni contributive, da completarsi entro il 31 dicembre dell’anno in corso.
Finalità e quadro normativo
Il provvedimento si fonda sul riconoscimento di una maggiore autonomia decisionale dei dirigenti di Sede, coerentemente con la normativa sul decentramento e con il nuovo Regolamento di contabilità e di amministrazione, approvato con delibera consiliare n. 916 del 3 luglio 1996. La circolare richiama inoltre precedenti interventi sperimentali e conferma che l’oggetto della disciplina è limitato ai crediti dell’Istituto per premi assicurativi, interessi e sanzioni civili.
Ambito di applicazione e criteri generali
Restano invariati i presupposti sostanziali di inesigibilità e gli accertamenti da compiere, già descritti nelle circolari e nel notiziario richiamati nel testo. La novità principale consiste nell’eliminazione dei limiti temporali che in passato circoscrivevano l’ambito di applicazione, consentendo quindi di trattare anche posizioni più recenti. La circolare sottolinea la necessità di riattivare con immediatezza le proposte di abbandono, con particolare attenzione ai crediti relativi a ditte cessate o fallite successivamente al 31 dicembre 1991.
Crediti verso datori di lavoro cessati, irreperibili o insolventi
Per i crediti vantati verso datori di lavoro che hanno cessato l’attività, l’Istituto deve coltivare con particolare diligenza le azioni di recupero coattivo, curando la notifica degli atti ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e le fasi del pignoramento mobiliare e immobiliare. Accertata irreperibilità o insolvenza del debitore, non occorre di regola reiterare gli accertamenti, salvo diversa valutazione del Direttore della Sede in funzione dell’importo del credito e dell’eventuale conoscenza di future capacità di pagamento.
L’estensione delle indagini al coniuge o, in caso di decesso del debitore, agli eredi è ammessa solo quando vi siano fondate possibilità di recupero, anche solo parziale, delle somme dovute all’Istituto.
Crediti verso falliti e soggetti in liquidazione coatta amministrativa
Per i datori di lavoro dichiarati falliti o sottoposti a liquidazione coatta amministrativa, la circolare considera indispensabile l’insinuazione tempestiva nel passivo fallimentare, anche quando l’attivo finale risulti insufficiente. L’importo insinuato deve corrispondere all’effettiva pretesa creditizia; pertanto, occorre esaminare preventivamente la situazione contabile dell’azienda, al fine di individuare con precisione le scoperture e gli eventuali importi di sanzioni collegati ai titoli principali.
La chiusura del fallimento o l’approvazione della liquidazione coatta amministrativa costituiscono di per sé titolo sufficiente per procedere all’abbandono dei crediti rimasti insoddisfatti per mancanza o insufficienza di attivo. Nel caso di fallimento di persona giuridica, in particolare di società per azioni o a responsabilità limitata, va inoltre verificato che non siano state promosse azioni di responsabilità contro amministratori e liquidatori ai sensi degli articoli 2393 e 2395 del codice civile.
Sproporzione tra spese di amministrazione e importo da recuperare
Per i crediti il cui recupero risulti antieconomico per la sproporzione tra spese di amministrazione e importo da riscuotere, continuano ad applicarsi i criteri della circolare n. 33/1995. La circolare introduce però un’esclusione espressa per:
- crediti relativi a Pubbliche Amministrazioni, centrali o periferiche;
- crediti di importo non superiore a lire 50.000, in essere al 31 marzo 1996, in base all’art. 1, comma 232, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 e al decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79.
Modalità operative per le proposte di abbandono
Le proposte di abbandono devono essere predisposte utilizzando i prospetti allegati e inviate alla Direzione regionale competente per il visto di concordanza e il successivo inoltro alla Direzione centrale rischi. Non è richiesto l’invio della documentazione probatoria, che deve tuttavia rimanere agli atti per eventuali controlli o richieste future.
Nella parte dedicata alle osservazioni dei moduli deve essere indicato espressamente il motivo per cui il credito non è stato recuperato. In calce alle schede devono sempre comparire la data e i nomi dei dirigenti della Sede e della Direzione regionale.
Ruolo delle Direzioni regionali e controlli
Le Direzioni regionali devono trasmettere le proposte delle Sedi raggruppate per causale di abbandono, accompagnandole con il prospetto riassuntivo previsto dalla circolare n. 81/1995. Prima dell’invio alla Direzione centrale rischi, devono essere svolti controlli accurati non solo di legittimità e di merito, ma anche di semplice congruenza formale dei dati indicati.
Per le proposte di abbandono relative alla sproporzione tra spese e recupero, la trasmissione tramite supporti magnetici resta confermata, salvo l’adeguamento della procedura informatica ai nuovi parametri temporali.
Indicazioni conclusive
La circolare invita infine a osservare scrupolosamente le nuove disposizioni e a porre in essere, a livello regionale e di Sede, tutte le iniziative necessarie per garantire il tempestivo inoltro delle proposte di abbandono, in coerenza con l’esigenza di definire le situazioni contributive entro il termine fissato.
Punti principali
Nuovi criteri di inesigibilità e finalità
La delibera n. 544 dell’8 aprile 1997, adottata in attuazione dell’art. 45 del nuovo Regolamento di contabilità e di amministrazione, stabilisce nuovi criteri per l’abbandono dei crediti inesigibili verso i datori di lavoro per premi, interessi e sanzioni civili. Il provvedimento valorizza l’autonomia decisionale dei dirigenti di Sede e conferma l’importanza della definizione delle situazioni contributive entro il 31 dicembre dell’anno in corso.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda esclusivamente i crediti dell’Istituto per premi assicurativi, interessi e sanzioni civili. Restano ferme le cause di inesigibilità e gli accertamenti già descritti nelle precedenti circolari e nel notiziario richiamati nel testo. Vengono eliminati i limiti temporali precedentemente previsti per l’applicazione della procedura.
Crediti verso datori di lavoro cessati, irreperibili o insolventi
Per i debitori che hanno cessato l’attività, si raccomanda di esperire con scrupolo le azioni di recupero coattivo, curando in particolare la notifica degli atti e le fasi del pignoramento mobiliare e immobiliare. Una volta accertata irreperibilità e/o insolvenza, non è di regola necessario reiterare gli accertamenti, salvo diversa valutazione del Direttore della Sede in relazione all’entità del credito o a possibili future capacità patrimoniali. Indagini su coniuge o eredi sono ammesse solo se vi siano fondate prospettive di recupero, anche parziale.
Crediti verso falliti e soggetti in liquidazione coatta amministrativa
L’insinuazione tempestiva al passivo fallimentare è considerata indispensabile per tentare il recupero del credito, anche parziale. Deve essere insinutato l’importo corrispondente alla reale pretesa creditizia, previa verifica contabile della posizione e delle eventuali sanzioni accessorie. La chiusura del fallimento o l’approvazione della liquidazione coatta amministrativa legittimano l’abbandono dei crediti rimasti insoddisfatti per insufficienza o mancanza di attivo. Nel caso di fallimento di società di capitali, va verificato che non siano state promosse azioni di responsabilità contro amministratori e liquidatori ai sensi degli artt. 2393 e 2395 c.c.
Sproporzione tra spese di amministrazione e importo da recuperare
Per questa ipotesi restano validi i criteri della circolare n. 33/1995, ma vengono esclusi i crediti verso Pubbliche Amministrazioni centrali o periferiche e i crediti di importo non superiore a lire 50.000 esistenti al 31 marzo 1996, in applicazione dell’art. 1, comma 232, della legge n. 662/1996 e del decreto-legge n. 79/1997.
Modalità operative e flusso procedurale
Le proposte di abbandono devono essere predisposte sui prospetti allegati e trasmesse alla Direzione regionale competente per il visto di concordanza e l’invio alla Direzione centrale rischi. Non è necessario inviare la documentazione probatoria, che deve però restare agli atti. Nelle note dei modelli vanno indicati in modo espresso i motivi del mancato recupero del credito e, in calce alle schede, devono comparire date e nominativi dei dirigenti della Sede e della Direzione regionale.
Controlli regionali e supporti magnetici
Le Direzioni regionali devono raggruppare le proposte per causali di abbandono e trasmetterle con il prospetto riassuntivo previsto, effettuando controlli di legittimità, di merito e di congruenza formale. Per i crediti da abbandonare per sproporzione, la trasmissione tramite supporti magnetici resta invariata, con il solo adeguamento della procedura informatica ai nuovi parametri temporali.
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