Circolare INAIL n. 41 del 28 marzo 1997
Determinazione per lanno 1997 dei limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale adeguamento delle retribuzioni convenzionali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare INAIL definisce, per il 1997, i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera validi ai fini del calcolo delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale, sulla base della variazione dell’indice del costo della vita pari al 3,9%. Vengono richiamati i criteri di raccordo con i minimali ex legge n. 537/1981 e con il minimale di legge n. 338/1989, oltre a specifiche regole per part-time, istruzione pre-scolare e scolare, lavoro domestico, settori speciali e comparto agricolo. La circolare riporta inoltre i premi assicurativi e i valori convenzionali aggiornati per varie categorie, nonché le indicazioni sul profilo risarcitorio per inabilità temporanea e permanente.
Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il 1997 e adeguamento delle retribuzioni convenzionali
Determinazione per il 1997 dei limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera
La circolare definisce i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera da utilizzare nel 1997 per il calcolo di tutte le contribuzioni in materia di previdenza e assistenza sociale, nonché l’adeguamento delle retribuzioni convenzionali e dei premi assicurativi per varie categorie di lavoratori. Il provvedimento si fonda sulla variazione dell’indice del costo della vita pari al 3,9% e coordina tale dato con i minimali di legge e con le specifiche discipline di settore.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama l’art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, l’art. 1, comma 2, della legge 26 settembre 1981, n. 537, e l’art. 1, comma 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, come interpretato dall’art. 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. I limiti minimi di retribuzione imponibile, ove inferiori, devono essere comunque ragguagliati al minimale di L. 65.175, calcolato sul 9,5% del trattamento minimo mensile di pensione FPLD vigente dal 1° gennaio 1997 (L. 686.050).
Limiti generali e criteri speciali
Per le categorie soggette a salari medi o convenzionali, il limite minimo ex art. 5, comma 19, del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è fissato per il 1997 in L. 34.303, da confrontare con i minimali aggiornati ex legge n. 537/1981. Per il part-time, la legge 28 novembre 1996, n. 608 conferma il criterio orario di determinazione del limite minimo. Nei casi previsti dai commi 16 e 17 dell’art. 5 della legge n. 863/1984, il minimo giornaliero è pari a L. 27.442; se l’orario supera le quattro ore, si applica il minimo generale di L. 65.175.
Istruzione pre-scolare e scolare
Nel settore dell’istruzione pre-scolare non si applica il limite minimo dell’art. 7, comma 1, del D.L. n. 463/1983: i minimali si aggiornano solo secondo la legge n. 537/1981. Per il 1997 risultano quindi: impiegati docenti e non docenti con funzioni direttive L. 68.890, impiegati docenti e non docenti L. 31.830, operai L. 25.460. Tali importi devono essere moltiplicati per 300 per ottenere la retribuzione annua. Per l’istruzione scolare non statale continua invece a operare il confronto tra i minimali della legge n. 537/1981 e quelli dell’art. 7 del D.L. n. 463/1983.
Settore industriale e premi assicurativi
Nel settore industriale la retribuzione giornaliera generale è pari a L. 65.175, sia per i lavoratori dipendenti sia per titolari di aziende artigiane, soci di società tra artigiani lavoratori e familiari coadiuvanti. La retribuzione minima annua corrispondente è quindi pari a L. 19.552.500. La circolare riporta i premi assicurativi per le classi di rischio I-X, da L. 110.800 a L. 2.379.300.
Categorie particolari e premi speciali
La circolare disciplina ulteriori categorie con retribuzioni e premi specifici: facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori riuniti in cooperative, carovane, associazioni o aggregati consimili, con distinzione tra soggetti e non soggetti al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602; pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne; addetti ai lavori di frangitura e spremitura delle olive; lavoratori soci di società o enti cooperativi; lavoratori a domicilio; soci volontari delle cooperative sociali. Per i premi speciali unitari viene precisato che le misure sono determinate a prescindere dal numero delle giornate di occupazione mensile. Per gli addetti ai servizi domestici e familiari le retribuzioni sono rivalutate secondo l’andamento delle pensioni, con rinvio alla tabella allegata.
Insegnanti delle scuole e degli istituti non statali
Per gli insegnanti non statali addetti ad esperienze tecnico-scientifiche o a esercitazioni pratiche o di lavoro, le sedi devono acquisire gli elementi necessari per il calcolo corretto del premio annuo, considerando settore di insegnamento, durata giornaliera dell’insegnamento, eventuali funzioni direttive e la disciplina del part-time ex legge n. 863/1984. La circolare ribadisce che il premio speciale unitario pro-capite va calcolato sulla retribuzione effettivamente percepita nell’anno scolastico, che decorre dal 1° novembre al 31 ottobre. Per l’anno scolastico 1996/1997 sono indicati i nuovi valori minimi giornalieri e annui e i premi dovuti, calcolati in base a due dodicesimi del 1996 e dieci dodicesimi del 1997.
Settore agricolo e riflessi risarcitori
Per i lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato la retribuzione giornaliera è fissata in L. 57.960 per effetto dell’indicizzazione annuale prevista dalla legge n. 537/1981. Sul piano delle prestazioni risarcitorie, l’indennità per inabilità temporanea assoluta deve essere adeguata alle nuove misure per eventi dal 1° gennaio 1997 e per i trattamenti in corso a tale data; per le rendite da inabilità permanente e ai superstiti riferite a eventi dal 1° gennaio 1997, il minimale per il settore industriale resta pari a L. 64.670.
Punti principali
Criterio generale di aggiornamento per il 1997
Per il 1997 la variazione dell’indice del costo della vita è pari al 3,9% e tale percentuale deve essere assunta per determinare i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera ai fini contributivi e assistenziali. I minimali inferiori devono comunque essere adeguati alla retribuzione minima imponibile stabilita dall’art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989, come interpretato dalla legge n. 549/1995.
Soglia minima generale e minimali convenzionali
I limiti minimi giornalieri, se inferiori, devono essere ragguagliati a L. 65.175, importo corrispondente al 9,5% del trattamento minimo mensile di pensione FPLD in vigore dal 1° gennaio 1997 (L. 686.050). Per i lavoratori con salari medi o convenzionali il limite minimo ex art. 5, comma 19, D.L. n. 726/1984 è pari a L. 34.303, da confrontare con i minimali aggiornati della legge n. 537/1981.
Part-time e ipotesi particolari nel settore del lavoro a tempo ridotto
Per i lavoratori a tempo parziale la legge n. 608/1996 conferma il criterio orario per la determinazione del limite minimo di retribuzione. Nelle ipotesi di cui ai commi 16 e 17 dell’art. 5 della legge n. 863/1984, il minimale giornaliero è pari a L. 27.442; se l’orario supera le quattro ore, si applica il limite generale di L. 65.175. Per tali criteri si richiama la lettera del 21 luglio 1995 allegata alla circolare.
Istruzione pre-scolare e scolare non statale
Nel settore dell’istruzione pre-scolare non si applica il limite minimo di cui all’art. 7, comma 1, D.L. n. 463/1983: i minimali giornalieri si aggiornano solo secondo la legge n. 537/1981. Per l’istruzione pre-scolare si indicano tre valori: impiegati con funzioni direttive L. 68.890, impiegati docenti e non docenti L. 31.830, operai L. 25.460, da moltiplicare per 300 per il calcolo annuo. Per l’istruzione scolare non statale, invece, continua il confronto tra i minimali ex legge n. 537/1981 e quelli dell’art. 7 del D.L. n. 463/1983.
Settore industriale e premi assicurativi
Per il settore industriale la retribuzione giornaliera generale è fissata in L. 65.175 sia per i lavoratori dipendenti sia per titolari di aziende artigiane, soci di società tra artigiani lavoratori e familiari coadiuvanti. La retribuzione minima annua è quindi L. 19.552.500. La circolare riporta i premi corrispondenti alle classi di rischio I-X, con importi da L. 110.800 a L. 2.379.300.
Categorie speciali del settore industriale
Sono indicati specifici minimali e premi per facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori, sia non soggetti sia soggetti al D.P.R. n. 602/1970; per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne; per i lavoratori addetti alla frangitura e spremitura delle olive, con valori distinti per frantoi di tipo A e B; per i lavoratori soci di cooperative o enti cooperativi; per i lavoratori a domicilio; per i soci volontari delle cooperative sociali. Per i premi speciali unitari si precisa che l’importo non dipende dal numero di giornate mensili di occupazione.
Servizi domestici e familiari
Per gli addetti ai servizi domestici e familiari le retribuzioni sono rivalutate secondo le variazioni delle pensioni ai sensi dell’art. 19 della legge n. 153/1969, richiamando anche la disciplina dell’art. 1 della legge n. 895/1980. I valori aggiornati sono riportati nella tabella dell’allegato n. 3.
Insegnanti delle scuole e degli istituti non statali
Per gli insegnanti di scuole e istituti non statali adibiti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche, le sedi devono acquisire dagli istituti tutti gli elementi necessari per calcolare il premio annuo, in base al settore di insegnamento, alle ore giornaliere, alle eventuali funzioni direttive e alla disciplina dei commi 16 e 17 dell’art. 5 della legge n. 863/1984. I premi unitari pro-capite vanno calcolati sulla retribuzione effettivamente percepita nell’anno scolastico 1° novembre-31 ottobre; per l’anno scolastico 1996/1997 sono indicati i valori minimi aggiornati e i premi dovuti, ottenuti combinando due dodicesimi del 1996 e dieci dodicesimi del 1997.
Settore agricolo e profilo risarcitorio
Per i lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato la retribuzione giornaliera è fissata in L. 57.960 per indicizzazione annuale ex legge n. 537/1981. Sul piano risarcitorio, l’indennità per inabilità temporanea assoluta va adeguata alle nuove misure per eventi dal 1° gennaio 1997 e per le prestazioni in corso a tale data; per le rendite da inabilità permanente e ai superstiti riferite a eventi dal 1° gennaio 1997, il minimale per il settore industriale resta L. 64.670.
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