Circolare INAIL n. 39 del 26 marzo 1997
Interesse di rateazione e di dilazione decreto del Ministero del Tesoro 21 febbraio 1997.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, in base al D.M. 21 febbraio 1997 pubblicato sulla G.U. n. 51 del 3 marzo 1997, il tasso di interesse dovuto dai datori di lavoro per rateazioni e dilazioni di pagamento dei premi e accessori è fissato al 15,75% con decorrenza 3 marzo 1997. Il nuovo tasso si applica alle istanze presentate dal 3 marzo 1997 e, per le domande anteriori, anche quando il piano di rateazione sia stato comunicato dalla sede in tale data o successivamente. È inoltre richiamato un prospetto riepilogativo dei tassi in vigore dal 2 dicembre 1988 e viene rinviata a successive istruzioni la disciplina delle somme aggiuntive collegate al sistema sanzionatorio.
Tasso di interesse per rateazioni e dilazioni di premi e accessori: 15,75% dal 3 marzo 1997
Interesse di rateazione e di dilazione: tasso del 15,75% dal 3 marzo 1997
La circolare dell'INAIL - Direzione centrale rischi dà notizia dell'entrata in vigore del nuovo tasso di interesse applicabile alle rateazioni e alle dilazioni di pagamento dei premi e degli accessori. Il chiarimento deriva dal Decreto del Ministero del Tesoro 21 febbraio 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 1997.
Riferimento normativo e misura del tasso
In attuazione dell'art. 13 del decreto-legge n. 402/1981, convertito nella legge n. 537/1981, nonché dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 318 del 14 giugno 1996, convertito nella legge n. 402 del 29 luglio 1996, il decreto ministeriale fissa il tasso nella misura del 15,75%.
La decorrenza è individuata nel 3 marzo 1997, data di pubblicazione del provvedimento.
Ambito di applicazione
Il nuovo tasso si applica ai datori di lavoro che presentano istanza di rateazione o di dilazione a decorrere dal 3 marzo 1997, seguendo le consuete modalità operative previste dall'Istituto.
Applicazione alle domande già presentate
La circolare richiama espressamente la prassi indicata nella circolare n. 51/1982 e precisa che il nuovo tasso vale anche per le istanze presentate prima del 3 marzo 1997, purché la sede INAIL abbia comunicato al datore di lavoro il piano di rateazione in data 3 marzo 1997 o successiva.
Somme aggiuntive e disciplina sanzionatoria
Per quanto riguarda la determinazione delle somme aggiuntive, che sono strettamente correlate al tasso di interesse di dilazione, la circolare non fornisce una disciplina immediata ma rinvia a successive istruzioni. Il rinvio tiene conto delle disposizioni in materia di sistema sanzionatorio introdotte dall'art. 1, commi 217-225, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Prospetto riepilogativo dei tassi
La circolare segnala inoltre l'allegato prospetto riepilogativo delle misure dei tassi di interesse in vigore per le rateazioni e dilazioni dei debiti contributivi a partire dal 2 dicembre 1988. Il prospetto ricostruisce l'evoluzione delle aliquote nel tempo e include l'ultimo aggiornamento al 15,75% con decorrenza 3 marzo 1997.
Punti principali
Fissazione del nuovo tasso
Il Decreto del Ministero del Tesoro del 21 febbraio 1997, emanato in attuazione della normativa richiamata, stabilisce il tasso di interesse per rateazioni e dilazioni di pagamento dei premi assicurativi e accessori nella misura del 15,75%.
Decorrenza
La misura del 15,75% decorre dal 3 marzo 1997, data di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.
Ambito di applicazione
Il tasso si applica ai datori di lavoro che presentano istanza di rateazione o dilazione a partire dal 3 marzo 1997, secondo le modalità ordinarie.
Applicazione alle istanze pregresse
In coerenza con la circolare INAIL n. 51/1982, il nuovo tasso si applica anche alle istanze presentate prima del 3 marzo 1997, qualora la sede abbia comunicato al datore di lavoro il piano di rateazione in data 3 marzo 1997 o successiva.
Somme aggiuntive e sistema sanzionatorio
Per la determinazione delle somme aggiuntive, strettamente connesse al tasso di interesse di dilazione, la circolare rinvia a successive istruzioni, tenuto conto delle disposizioni sul sistema sanzionatorio introdotte dall'art. 1, commi 217-225, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Prospetto dei tassi storici
È allegato un prospetto riepilogativo delle misure dei tassi di interesse applicati alle rateazioni e dilazioni dei debiti contributivi dal 2 dicembre 1988 fino al nuovo tasso del 15,75% del 3 marzo 1997.
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