Circolare INAIL n. 47 del 22 aprile 1997
Interesse di rateazione e di dilazione decreto del Ministero del Tesoro 18 marzo 1997.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, con Decreto Ministeriale 18 marzo 1997 pubblicato in G.U. il 27 marzo 1997, il tasso di interesse per rateazioni e dilazioni di pagamento di premi e accessori è fissato al 15,625%. Il nuovo tasso si applica alle istanze presentate dal 27 marzo 1997 e, in base ai chiarimenti già forniti dall’Istituto, anche alle istanze precedenti per le quali il piano di rateazione sia stato comunicato dalla Sede dal 27 marzo 1997 in poi. È inoltre richiamato un prospetto riepilogativo dei tassi vigenti dal 2 dicembre 1988; sulle somme aggiuntive connesse al nuovo tasso la circolare rinvia a successive istruzioni.
Tasso di interesse per rateazioni e dilazioni di pagamento dei premi INAIL: 15,625% dal 27 marzo 1997
Interesse di rateazione e di dilazione: tasso del 15,625% dal 27 marzo 1997
La circolare INAIL interviene per aggiornare la misura del tasso di interesse applicabile alle rateazioni e dilazioni di pagamento dei premi assicurativi e degli accessori. Il nuovo valore deriva dal Decreto del Ministero del Tesoro del 18 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 1997.
Quadro normativo di riferimento
Il provvedimento è adottato in attuazione:
- dell’art. 13 del decreto-legge n. 402/1981, convertito dalla legge n. 537/1981;
- dell’art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 318 del 14 giugno 1996, convertito dalla legge n. 402 del 29 luglio 1996.
In base a tale decreto, il tasso di interesse dovuto dai datori di lavoro per le rateazioni e le dilazioni di pagamento di premi e accessori è fissato nella misura del 15,625%.
Decorrenza del nuovo tasso
La decorrenza indicata è il 27 marzo 1997. Da tale data il tasso del 15,625% trova applicazione nei confronti dei datori di lavoro che presentano istanza di rateazione o dilazione, secondo le ordinarie modalità operative.
Applicazione alle istanze presentate prima del 27 marzo 1997
La circolare richiama quanto già previsto dalla circolare n. 51/1982 e precisa che il nuovo tasso si applica anche alle istanze presentate anteriormente al 27 marzo 1997, purché la Sede abbia comunicato al datore di lavoro il piano di rateazione in data 27 marzo 1997 o successiva.
Somme aggiuntive e rinvio a successive istruzioni
La circolare segnala che la determinazione delle somme aggiuntive, essendo strettamente collegata alla misura del tasso di interesse di dilazione, è influenzata anche dalle disposizioni sul sistema sanzionatorio contenute nell’art. 1, commi da 217 a 225, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Su tale specifico profilo l’Istituto si riserva di impartire successive istruzioni.
Prospetto riepilogativo dei tassi storici
In allegato è richiamato un prospetto riepilogativo delle misure dei tassi di interesse per rateazioni e dilazioni di debiti contributivi vigenti dal 2 dicembre 1988. Il prospetto elenca l’evoluzione dei tassi succedutisi nel tempo fino al 15,625% decorrenza 27 marzo 1997, con i relativi decreti e le date di efficacia.
Utilità operativa
Per i soggetti interessati, la circolare serve principalmente a:
- identificare il tasso da applicare alle richieste di rateazione e dilazione presentate dal 27 marzo 1997 in avanti;
- verificare l’estensione del nuovo tasso alle pratiche già avviate ma definite con piano comunicato dalla Sede dal 27 marzo 1997;
- prendere atto che la disciplina delle somme aggiuntive sarà oggetto di successivi chiarimenti.
Punti principali
Fissazione del nuovo tasso
Il Decreto del Ministero del Tesoro 18 marzo 1997, in attuazione della normativa richiamata, stabilisce il tasso di interesse dovuto dai datori di lavoro per rateazioni e dilazioni di pagamento dei premi e degli accessori nella misura del 15,625%.
Decorrenza e ambito di applicazione
La misura del 15,625% decorre dal 27 marzo 1997. Il tasso si applica ai datori di lavoro che presentano istanza di rateazione o dilazione a partire da tale data, secondo le consuete modalità operative.
Applicazione alle istanze già presentate
In conformità alla circolare n. 51/1982, il nuovo tasso si estende anche alle istanze presentate prima del 27 marzo 1997, qualora la Sede abbia comunicato il piano di rateazione in data 27 marzo 1997 o successiva.
Somme aggiuntive e sistema sanzionatorio
Per la determinazione delle somme aggiuntive, strettamente collegate alla misura del tasso di interesse di dilazione, la circolare rinvia a successive istruzioni, tenuto conto delle disposizioni sul sistema sanzionatorio introdotte dall’art. 1, commi 217-225, della legge n. 662/1996.
Prospetto storico dei tassi
È allegato un prospetto riepilogativo dei tassi di interesse per rateazioni e dilazioni di debiti contributivi in vigore dal 2 dicembre 1988, con l’indicazione delle diverse misure succedutesi nel tempo fino al nuovo tasso del 15,625% del 27 marzo 1997.
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