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Circolare

Circolare INAIL n. 49 del 30 aprile 1997

Interesse di rateazione e di dilazione decreto del Ministero del Tesoro 21 marzo 1997.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che, in base al Decreto del Ministero del Tesoro 21 marzo 1997, il tasso di interesse dovuto dai datori di lavoro per rateazioni e dilazioni di pagamento di premi e accessori è fissato al 15,50% a decorrere dal 1° aprile 1997. Il nuovo tasso si applica alle istanze presentate dal 1° aprile 1997 e, secondo le istruzioni già richiamate, anche alle domande presentate prima di tale data se il piano di rateazione è stato comunicato dalla Sede il 1° aprile 1997 o successivamente. La circolare allega inoltre il prospetto storico dei tassi vigenti dal 2 dicembre 1988 e rinvia a future istruzioni per la determinazione delle somme aggiuntive, in relazione alla riforma del sistema sanzionatorio introdotta dalla legge n. 662/1996.

Tasso di interesse per rateazioni e dilazioni di pagamento dei premi INAIL: 15,50% dal 1° aprile 1997

Interesse di rateazione e di dilazione dei debiti contributivi

La circolare INAIL n. 49 del 30 aprile 1997 dà comunicazione dell’aggiornamento del tasso di interesse applicabile alle rateazioni e dilazioni di pagamento dei premi assicurativi e degli accessori. Il provvedimento si inserisce nel quadro normativo richiamato dalla circolare e recepisce il Decreto del Ministero del Tesoro 21 marzo 1997.

Nuova misura del tasso

Il decreto ministeriale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 1° aprile 1997, ha fissato il tasso di interesse nella misura del 15,50%.

La circolare precisa che tale misura:

  • decorre dal 1° aprile 1997;
  • si applica ai datori di lavoro che presentano istanza di rateazione o dilazione a partire da tale data;
  • opera secondo le consuete modalità di gestione delle richieste.

Applicazione alle domande presentate prima del 1° aprile 1997

Viene inoltre chiarito, in continuità con quanto previsto dalla circolare n. 51/1982, che il nuovo tasso non riguarda solo le istanze successive al 1° aprile 1997. Esso si estende anche alle domande presentate in data anteriore, quando la Sede INAIL abbia comunicato al datore di lavoro il piano di rateazione in data 1° aprile 1997 o successiva.

Prospetto dei tassi vigenti dal 2 dicembre 1988

Alla circolare è allegato un prospetto riepilogativo delle misure dei tassi di interesse succedutesi nel tempo per le rateazioni e le dilazioni dei debiti contributivi, con decorrenza dal 2 dicembre 1988.

Il prospetto ricostruisce l’evoluzione dei tassi stabiliti dai diversi decreti ministeriali e richiamati dalle relative circolari applicative, fino all’ultimo valore del 15,50% decorrenza 1° aprile 1997.

Somme aggiuntive e rinvio a successive istruzioni

La circolare segnala infine che la determinazione delle somme aggiuntive, strettamente connesse al tasso di interesse di dilazione, sarà oggetto di successive istruzioni. Il rinvio è motivato dalle novità introdotte in materia di sistema sanzionatorio dall’articolo 1, commi 217-225, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

In sintesi, il documento ha finalità principalmente operative: aggiorna il tasso applicabile alle dilazioni, individua la decorrenza e l’ambito di applicazione e rinvia a futuri chiarimenti per la componente sanzionatoria.

Punti principali

Fissazione del nuovo tasso di interesse

Il Decreto Ministeriale 21 marzo 1997 ha stabilito nella misura del 15,50% il tasso di interesse dovuto dai datori di lavoro per le rateazioni e le dilazioni di pagamento relative a premi e accessori, in attuazione delle norme richiamate nella circolare.

Decorrenza dell’applicazione

La misura del 15,50% decorre dal 1° aprile 1997. La circolare specifica che il tasso si applica alle istanze di rateazione e dilazione presentate a partire da tale data, secondo le consuete modalità.

Applicazione alle istanze già presentate

In conformità alla circolare n. 51/1982, il nuovo tasso si applica anche alle istanze presentate anteriormente al 1° aprile 1997, qualora la Sede abbia comunicato al datore di lavoro il piano di rateazione in data 1° aprile 1997 o successiva.

Prospetto dei tassi storici

È allegato un prospetto riepilogativo dei tassi di interesse applicati alle rateazioni e dilazioni di debiti contributivi dal 2 dicembre 1988, con l’indicazione delle varie misure succedutesi nel tempo fino al 15,50% del 1° aprile 1997.

Somme aggiuntive e sistema sanzionatorio

Per quanto riguarda la determinazione delle somme aggiuntive, strettamente collegate alla misura del tasso di interesse di dilazione, la circolare rinvia a successive istruzioni, tenuto conto delle disposizioni sul sistema sanzionatorio introdotte dall’articolo 1, commi 217-225, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

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