Circolare INAIL n. 44 del 10 aprile 1997
Assicurazione di titolari di aziende varie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce la qualificazione, ai fini dell’assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie professionali, dei titolari di imprese operanti nella ristorazione, nei bar, nelle latterie, gelaterie, rivendite di generi alimentari e macellerie. In via generale, tali attività sono considerate commerciali e non artigiane quando la produzione è solo accessoria e strumentale alla vendita. Di conseguenza, i rispettivi titolari non rientrano nell’obbligo assicurativo come artigiani. Fa eccezione il caso dei rivenditori di carne che svolgano direttamente e con prevalenza attività di mattazione e lavorazioni connesse, potendo in tal caso essere qualificati artigiani. Le unità operative devono attenersi a tali criteri e segnalare casi particolari per ulteriori approfondimenti.
Assicurazione obbligatoria dei titolari di aziende di ristorazione, bar, latteria, gelateria, rivendite alimentari e macellerie
Assicurazione di titolari di aziende varie
La circolare dell’INAIL chiarisce la qualificazione, ai fini della tutela obbligatoria contro infortuni sul lavoro e malattie professionali, dei titolari di imprese operanti in settori alimentari e di somministrazione. L’obiettivo è stabilire quando tali soggetti debbano essere considerati artigiani e quando, invece, rientrino nell’area commerciale, con conseguenze dirette sull’obbligo assicurativo.
Quadro generale di riferimento
La distinzione tra attività commerciale e artigianale viene ricondotta ai criteri generali desumibili dalla normativa vigente. L’attività commerciale è descritta come esercizio, a scopo di lucro, di un’opera intermediaria diretta alla circolazione dei beni. L’attività artigianale, invece, deve possedere i requisiti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, legge quadro sull’artigianato.
Requisiti dell’impresa e del titolare artigiano
Ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 443/1985, la qualifica di artigiano richiede che il titolare assuma la piena responsabilità dell’impresa e partecipi effettivamente al processo produttivo, svolgendo in via prevalente anche lavoro manuale. Gli articoli 3 e 4 richiedono inoltre che l’impresa abbia come scopo prevalente la produzione di beni, anche semilavorati, o la prestazione di servizi.
La circolare precisa che restano escluse dalla nozione di impresa artigiana:
- le attività agricole;
- le prestazioni di servizi commerciali;
- l’intermediazione nella circolazione dei beni;
- le attività ausiliarie di tali ultime;
- la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo che tali attività siano soltanto strumentali e accessorie rispetto all’impresa.
È inoltre richiesto il rispetto di specifici limiti dimensionali connessi alle lavorazioni effettuate.
Attività considerate commerciali e non artigiane
Sulla base di tali criteri, la circolare afferma che, in via generale, non possono essere qualificate come artigiane le attività di ristorazione, bar, latteria, gelateria e rivendita di generi alimentari, anche quando vi sia produzione propria. In questi casi, la produzione non assume carattere prevalente, ma solo accessorio e strumentale rispetto a un’attività essenzialmente rivolta alla commercializzazione o alla somministrazione.
Analogamente, per la macelleria la qualifica di artigiano è esclusa quando l’attività consiste normalmente nella vendita al minuto e al pubblico della carne già acquistata presso terzi. La circolare precisa che non è sufficiente a mutare la qualificazione lo svolgimento di lavorazioni collaterali, come l’insaccatura delle carni o la farcitura di polli e carni in genere, poiché tali attività hanno natura marginale e restano accessorie rispetto all’esercizio commerciale.
Conseguenze sull’assicurazione obbligatoria
Per effetto di tale qualificazione, i titolari delle imprese indicate non rientrano, in linea generale, nell’obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in quanto artigiani.
Eccezione per i rivenditori di carne con lavorazioni prevalenti
La circolare individua tuttavia un’ipotesi in cui i rivenditori di carne possono essere considerati artigiani. Ciò avviene quando la commercializzazione del prodotto avvenga solo dopo che il titolare abbia svolto direttamente la mattazione e le operazioni ad essa connesse, quali:
- squartatura;
- sezionamento;
- preparazione;
- conservazione delle carni;
- trasporto degli animali vivi;
- confezionamento di prodotti da banco con impiego di macchine.
Per integrare la qualifica artigiana, tali attività devono avere carattere di prevalenza rispetto alla rivendita, che deve quindi risultare sussidiaria, e devono essere svolte dal titolare in modo diretto, non occasionale e professionale.
Uniformità applicativa e controlli interni
Per evitare incertezze interpretative e garantire un comportamento uniforme sul territorio nazionale, la circolare dispone che le unità operative si attenano ai criteri esposti. Le eventuali fattispecie particolari che richiedano ulteriori approfondimenti devono essere segnalate alla Direzione Centrale Rischi - Ufficio di Vigilanza Assicurativa.
Punti principali
Quesito affrontato e criteri di qualificazione
La circolare risponde ai dubbi sulla qualificazione dei titolari di imprese di ristorazione, bar, latteria, gelateria, rivendite alimentari e macellerie, ai fini della tutela obbligatoria contro infortuni e malattie professionali. La distinzione tra attività commerciale e artigianale dipende, in generale, dal fatto che l’imprenditore svolga un’attività di intermediazione nella circolazione dei beni, tipica del commercio, oppure un’attività con produzione prevalente di beni o servizi che presenti i requisiti della legge quadro sull’artigianato n. 443/1985.
Requisiti dell’attività artigianale
Per essere qualificata come artigiana, l’attività deve rispettare gli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443. In particolare, il titolare deve assumere piena responsabilità e partecipare effettivamente al processo produttivo con lavoro anche manuale prevalente. Inoltre, l’impresa deve avere come scopo prevalente la produzione di beni o la prestazione di servizi, con esclusione delle attività commerciali, di intermediazione, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo che siano soltanto strumentali e accessorie, e nel rispetto dei limiti dimensionali previsti.
Attività escluse dalla qualifica artigiana
La circolare esclude in via generale dalla qualifica di artigiano i titolari di imprese di ristorazione, bar, latteria, gelateria e rivendita di generi alimentari, anche quando vi sia produzione propria, perché la produzione non è prevalente ma ha carattere accessorio rispetto all’attività essenzialmente commerciale di vendita o somministrazione. Analogamente, il titolare di macelleria non è artigiano quando l’attività consiste normalmente nella vendita al minuto di carne acquistata da terzi; eventuali lavorazioni collaterali, come insaccatura o farcitura, restano marginali e strumentali.
Effetti sull’obbligo assicurativo
Poiché tali attività non rientrano nel novero delle attività artigianali, i titolari delle imprese indicate non sono soggetti, in tale qualità, all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Caso particolare dei rivenditori di carne con lavorazione diretta
Sono invece annoverabili, in via generale, tra gli artigiani i rivenditori di carne che commercializzano il prodotto solo dopo aver svolto direttamente la mattazione e le operazioni connesse, come squartatura, sezionamento, preparazione, conservazione delle carni, trasporto di animali vivi e confezionamento di prodotti da banco con impiego di macchine. In questo caso la mattazione e le operazioni connesse devono essere prevalenti rispetto alla rivendita e svolte in modo diretto, non occasionale e professionale dal titolare.
Indicazioni operative finali
Le unità operative devono uniformarsi ai criteri espressi nella circolare per garantire un’applicazione omogenea sul territorio nazionale. Eventuali fattispecie particolari che richiedano ulteriori approfondimenti devono essere segnalate alla Direzione Centrale Rischi - Ufficio di Vigilanza Assicurativa.
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