Sentenza n. 2131/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: adesione dell’azienda ospedaliera alla convenzione Consip per l’affidamento quadriennale dei servizi di pulizia e sanificazione, con stipula del contratto attuativo in favore di altra impresa
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha contestato la deliberazione con cui l’azienda ospedaliera ha aderito per 48 mesi all’accordo quadro Consip relativo ai servizi di pulizia e sanificazione degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, Lotto 4 Regione Siciliana. Secondo la ricorrente, l’amministrazione avrebbe dovuto limitare l’affidamento al periodo necessario alla definizione della gara regionale bandita dalla centrale unica di committenza, relativa anche ai servizi dell’azienda, oppure inserire nel contratto una clausola di cedevolezza idonea a consentire la cessazione anticipata del rapporto all’esito della gara regionale. Sono stati dedotti la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 449, l. n. 296/2006, dell’art. 1, comma 548, l. n. 208/2015, dell’art. 9, comma 3, d.l. n. 66/2014, dell’art. 55 l.r. n. 9/2015, dell’art. 97 Cost., nonché eccesso di potere per contraddittorietà e violazione dei principi di buon andamento, efficienza, economicità e buona fede. La ricorrente ha inoltre censurato il richiamo a una precedente sentenza del TAR e ha sostenuto la contraddittorietà tra la precedente ipotesi di inserimento della clausola di cedevolezza, la clausola inserita nelle proroghe tecniche disposte in suo favore e la successiva adesione piena alla convenzione Consip. L’amministrazione e la controinteressata hanno eccepito anche la carenza originaria e sopravvenuta di interesse, ma il Collegio ha ritenuto di poter prescindere da tali eccezioni per l’infondatezza nel merito del ricorso.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Il Collegio ha confermato l’orientamento già espresso dalla Sezione, richiamando anche precedenti del TAR, del CGARS e la successiva conferma in appello. Ha ritenuto legittima la scelta dell’amministrazione di aderire integralmente alla convenzione Consip per 48 mesi, senza clausola di cedevolezza. Non sussiste infatti un obbligo normativo di attendere la conclusione della gara regionale quando sia già disponibile uno strumento di acquisizione e la gara regionale presenti tempi indeterminati. Inoltre, la disciplina della convenzione Consip prevedeva, per gli ordini, una durata ordinaria di 48 mesi e non consentiva di utilizzare lo strumento come soluzione meramente ponte; la stessa Consip aveva chiarito che la durata del contratto attuativo non poteva essere inferiore alle tempistiche previste dalla legge di gara, salvo diversa decisione dell’amministrazione concordata con il fornitore. La soluzione prospettata dalla centrale regionale risultava quindi priva di un chiaro fondamento normativo e concretamente irrealizzabile, anche per il mancato accordo con la controinteressata. La scelta amministrativa è stata ritenuta adeguatamente istruita e motivata, tenuto conto della scadenza dell’appalto precedente, del ricorso già a due proroghe tecniche, della durata quasi decennale della gara regionale, dell’essenzialità del servizio ospedaliero e dell’immediata disponibilità della convenzione Consip. Non è stata ravvisata contraddittorietà nell’azione amministrativa: l’amministrazione aveva inizialmente tentato di coordinare le due procedure mediante una clausola di cedevolezza, ma, accertata l’impossibilità di inserirla, aveva scelto la piena adesione alla convenzione nazionale, riservandosi di aderire alla gara regionale in futuro. Né era contraddittorio avere apposto una clausola di cedevolezza nelle proroghe tecniche, poiché la proroga tecnica è uno strumento eccezionale e temporaneo, mentre l’adesione alla convenzione Consip costituisce uno strumento ordinario di acquisizione. Le spese sono state compensate tra le parti, anche in considerazione della pendenza dell’appello sulla precedente sentenza richiamata.
Norme richiamate
art. 1, comma 449, l. 27 dicembre 2006, n. 296
Richiamato tra i parametri di legittimità dell’adesione alle convenzioni di acquisto della pubblica amministrazione.
art. 1, comma 548, l. 28 dicembre 2015, n. 208
Richiamato dalla ricorrente quale norma asseritamente violata nel rapporto tra strumenti di approvvigionamento regionali e nazionali.
art. 9, comma 3, d.l. n. 66/2014, convertito dalla l. n. 89/2014
Individua l’adesione alla convenzione Consip come strumento ordinario di acquisizione del servizio.
art. 9, comma 3-bis, d.l. n. 66/2014
Richiamato per qualificare la proroga tecnica come strumento eccezionale, temporaneo e funzionale all’attesa della definizione di una gara.
art. 55 l.r. Sicilia n. 9/2015
Richiamato dalla ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate.
art. 97 Cost.
Richiamato quale fondamento dei principi di buon andamento, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa.
Massime di principio
- In presenza di una convenzione Consip già disponibile e di una gara regionale caratterizzata da tempi di definizione indeterminati, l’amministrazione non è obbligata ad attendere la conclusione della gara regionale, potendo aderire alla convenzione nazionale per soddisfare tempestivamente il proprio fabbisogno.
- La convenzione Consip non può essere utilizzata come soluzione meramente ponte quando la legge di gara e i capitolati stabiliscono una durata determinata degli ordini e non consentono la riduzione unilaterale della durata del contratto attuativo.
- L’inserimento di una clausola di cedevolezza in un contratto attuativo derivante da una convenzione Consip non è imposto quando risulti privo di fondamento normativo, incompatibile con la disciplina della gara nazionale o non sia possibile raggiungere un accordo con il fornitore.
- La scelta di aderire integralmente a una convenzione nazionale, anziché reiterare proroghe tecniche o indire una gara ponte, è legittima se l’amministrazione motiva adeguatamente sulla scadenza del precedente affidamento, sull’eccezionalità della proroga tecnica, sull’essenzialità del servizio, sull’indeterminatezza dei tempi della gara regionale e sull’immediata disponibilità della convenzione.
- Non è contraddittorio apporre una clausola di cedevolezza nell’ambito di una proroga tecnica e non inserirla nel successivo contratto ordinario derivante da una convenzione Consip, poiché si tratta di strumenti diversi per natura, funzione e disciplina: la prima è eccezionale e temporanea, il secondo è un ordinario strumento di acquisizione.
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