Cassazione Civile, Ordinanza n. 21736/2021 del 29/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo delle contribuenti contro la cartella di pagamento. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e condannato le controricorrenti, in solido, alle spese del giudizio di cassazione.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un atto di compravendita stipulato il 29 ottobre 2009 tra due contribuenti e una società acquirente avente ad oggetto aree fabbricabili. L'Amministrazione finanziaria rettificò il valore dichiarato ai fini delle imposte di registro e ipocatastali con avviso di accertamento notificato a tutte le parti contraenti. L'avviso fu impugnato solo dalla società acquirente; successivamente l'Ufficio iscrisse a ruolo le maggiori imposte e notificò alle due contribuenti la cartella di pagamento. La CTR accolse l'appello delle contribuenti ritenendo che, nel giudizio sull'avviso di accertamento prodromico, vi fosse litisconsorzio necessario tra le stesse e la società acquirente. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava violazione dell'art. 14 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ravvisato un litisconsorzio necessario, mentre nelle obbligazioni solidali per l'imposta di registro ciascun coobbligato può stare in giudizio autonomamente e il contraddittorio è validamente instaurato anche con uno solo di essi.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. 546/1992
Nel processo tributario il litisconsorzio necessario ricorre solo quando l'atto impositivo sia unitario e l'oggetto del ricorso investa una posizione inscindibilmente comune a più debitori; non basta la mera coobbligazione solidale nell'imposta di registro.
art. 57 d.P.R. 131/1986
Le parti contraenti sono obbligate in solido al pagamento dell'imposta di registro dovuta per la registrazione del contratto, con la conseguenza che ciascun coobbligato può essere chiamato o agire autonomamente.
art. 102 c.p.c.
Il litisconsorzio necessario tributario ex art. 14 d.lgs. 546/1992 è autonomo e non coincide con quello processuale civile.
art. 331 c.p.c.
Non si verifica un'ipotesi di inscindibilità della causa che imponga l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altro coobbligato.
art. 384 c.p.c., comma 1
La Corte, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidere la causa nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.
artt. 3 e 53 Cost.
La disciplina del litisconsorzio tributario si giustifica come strumento di parità di trattamento dei coobbligati e di rispetto della capacità contributiva.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario relativo all'imposta di registro, la sola solidarietà passiva tra le parti contraenti non determina litisconsorzio necessario: il processo può validamente svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati.
- Il litisconsorzio necessario tributario sussiste solo quando l'oggetto del ricorso concerne elementi comuni e inscindibili della fattispecie costitutiva dell'obbligazione, per effetto della norma tributaria o dell'azione amministrativa; non è sufficiente che vi siano più debitori della stessa imposta.
- Quando la questione decisa in appello sia esclusivamente processuale e non occorrano ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare e decidere nel merito rigettando l'originario ricorso del contribuente.
- La nozione di litisconsorzio necessario nel processo tributario è speciale e autonoma rispetto a quella del processo civile, in quanto definita espressamente dalla disciplina tributaria e non rimessa a una clausola generale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21660/2021 del 29/07/2021
- ordinanza_civile · 29 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21661/2021 del 29/07/2021
- ordinanza_civile · 29 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21662/2021 del 29/07/2021
- ordinanza_civile · 29 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21663/2021 del 29/07/2021
- ordinanza_civile · 29 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21664/2021 del 29/07/2021
- ordinanza_civile · 29 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21665/2021 del 29/07/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →