Cassazione Civile, Ordinanza n. 38538/2021 del 06/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce dalla delibera assembleare con cui il condominio aveva negato a una società proprietaria di un locale commerciale l’autorizzazione a realizzare una canna fumaria in appoggio sulla facciata comune. Il Tribunale aveva annullato la delibera ritenendo che l’opera non risultasse, allo stato, pregiudizievole per stabilità, sicurezza o decoro architettonico. Il condominio aveva appellato sostenendo che, in mancanza di un progetto tecnico idoneo a descrivere le concrete modalità di realizzazione, l’assemblea non fosse stata posta in condizione di valutare l’impatto dell’opera e quindi avesse legittimamente negato l’autorizzazione. La Corte d’appello aveva accolto il gravame con una motivazione diversa, affermando che, poiché la proprietaria aveva sottoposto la propria intenzione al vaglio preventivo dell’assemblea, essa si era assoggettata al potere deliberativo assembleare e doveva quindi presentare un progetto tecnico per consentire una valutazione consapevole; la mancanza di tale progetto rendeva legittimo il diniego. Nel ricorso per cassazione la società ricorrente ha dedotto: violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. per ultrapetizione / violazione del tantum devolutum quantum appellatum, poiché la Corte d’appello aveva deciso su una ragione diversa da quella dedotta in appello; travisamento della prova, perché il verbale assembleare indicava ragioni del diniego diverse da quelle poste a base della decisione d’appello; ulteriore travisamento per avere la Corte ritenuto volontaria la sottoposizione al vaglio assembleare, mentre il regolamento condominiale imponeva in realtà quel passaggio; violazione dell’art. 2909 c.c. per avere attribuito rilevanza a una questione che sarebbe stata coperta da giudicato interno.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondato il vizio di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in appello e, più precisamente, del principio del tantum devolutum quantum appellatum. Ha ritenuto che il giudice di secondo grado avesse fondato la decisione su una ragione non compresa, neppure implicitamente, nei motivi di appello del condominio, i quali riguardavano soltanto la pretesa lesione del decoro architettonico e non già la mancata presentazione di un progetto tecnico o la pretesa volontaria sottoposizione dell’opera al vaglio assembleare. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, che dovrà riesaminare l’appello del condominio e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Richiama il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, impedendo al giudice di decidere oltre i limiti del devoluto.
art. 342 c.p.c.
È evocato in relazione alla specificità dei motivi d’appello e ai limiti del thema decidendum devoluto al giudice di secondo grado.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La violazione denunciata è stata prospettata come nullità della sentenza per error in procedendo.
art. 1102 c.c.
È richiamato come parametro delle facoltà del singolo condomino nell’uso della cosa comune.
art. 1120 c.c.
È richiamato in tema di innovazioni condominiali e di limiti alle opere pregiudizievoli per stabilità, sicurezza e decoro architettonico.
art. 2909 c.c.
È invocato con riferimento all’efficacia del giudicato interno sulle statuizioni non impugnate.
art. 372 c.p.c.
Limita nel giudizio di cassazione il deposito di nuovi documenti alle ipotesi previste dalla norma.
art. 369 c.p.c.
È richiamato per il termine di produzione dei documenti relativi all’ammissibilità del ricorso o a nullità rilevanti direttamente sulla decisione impugnata.
art. 378 c.p.c.
Esclude la possibilità di produrre tardivamente documenti in allegato alla memoria difensiva.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello il giudice non può fondare la decisione su una ragione del tutto nuova e autonoma, se questa non sia stata devoluta, neppure implicitamente, dai motivi di gravame.
- Il principio del tantum devolutum quantum appellatum consente al giudice d’appello di valorizzare questioni connesse o antecedenti logico-giuridiche dei motivi, ma non di spostare il decisum su un diverso fondamento fattuale o giuridico estraneo all’impugnazione.
- In tema di impugnazione di delibere condominiali, la verifica della legittimità del diniego assembleare deve restare nei limiti delle censure effettivamente proposte contro la sentenza di primo grado.
- Nel giudizio di cassazione il deposito di nuovi documenti è precluso, salvo le ipotesi tassative di legge e nei termini prescritti; la produzione in memoria è inammissibile se non rientra nelle eccezioni previste.
- Quando è denunciato un error in procedendo, la Corte di cassazione può accedere direttamente agli atti di causa per verificare il vizio processuale dedotto.
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