Cassazione Civile, Ordinanza n. 20875/2025 del 23/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionario tributi)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento per omesso versamento dell’imposta comunale sulla pubblicità relativo ad alcune esposizioni pubblicitarie collocate su cabine fotografiche automatiche dislocate in vari punti del territorio comunale. La commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente; la commissione tributaria regionale aveva confermato l’annullamento dell’avviso, ritenendo che mancasse il presupposto impositivo perché i cartelli sulle cabine non sarebbero stati messaggi pubblicitari soggetti a imposta e sarebbero rientrati nell’esenzione per le insegne di esercizio di superficie non superiore a 5 mq. La concessionaria ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, nullità della sentenza d’appello per motivazione carente o apparente, assumendo che il giudice regionale avesse fatto un richiamo non corrispondente alla sentenza di primo grado; secondo, violazione dell’art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 507/1993, sostenendo che le scritte e i cartelli posti sulle cabine fotografiche non potevano essere qualificati come insegne di esercizio esenti, ma integravano attività pubblicitaria imponibile.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la motivazione della sentenza d’appello, pur con un inciso improprio, fosse comunque comprensibile e non apparente. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la CTR aveva erroneamente applicato l’esenzione prevista per le insegne di esercizio alle scritte poste su cabine fotografiche automatiche: tali cartelli non sono insegne della sede dell’impresa, né sono riconducibili a una mera pertinenza della sede sociale, ma svolgono funzione pubblicitaria e sono quindi imponibili. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 17, comma 1-bis, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
"le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati"
L’esenzione non si applica ai pannelli/scritte collocati su cabine fotografiche automatiche dislocate sul territorio, perché tali manufatti non identificano la sede dell’impresa e svolgono funzione pubblicitaria.
art. 5 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Le scritte e i cartelli sulle apparecchiature automatiche rendono noto al pubblico l’attività e i prodotti offerti e quindi integrano attività pubblicitaria.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La sentenza tributaria deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto; la mancanza o apparenza della motivazione determina nullità solo se non è possibile ricostruire la ratio decidendi.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
È richiesto un minimo costituzionale di motivazione, sufficiente a rendere controllabile il ragionamento decisorio.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il vizio di motivazione apparente o mancante è deducibile come nullità della sentenza.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
L’errore di sussunzione della fattispecie concreta nella norma applicabile integra falsa applicazione di legge.
art. 2555 c.c.
Le cabine/dispositivi distribuiti sul territorio sono stati ricondotti al complesso di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa, cioè all’azienda, ma tale qualifica non comporta l’esenzione dall’imposta di pubblicità.
artt. 2563-2574 c.c.
Il diritto dell’impresa di usare i propri segni distintivi non elide il presupposto impositivo dell’imposta sulla pubblicità.
art. 111, sesto comma, Cost.
La motivazione della decisione deve superare la soglia del minimo costituzionale e consentire il controllo della ratio decidendi.
art. 124 Cost.
Norma citata nel motivo di ricorso, senza specifica elaborazione autonoma nel decisum.
art. 112 c.p.c.
Norma citata nel motivo di ricorso, in relazione al vizio denunciato di motivazione e corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Massime di principio
- Nel processo tributario la motivazione per relationem è legittima solo se il giudice d’appello rende percepibili, anche sinteticamente, le ragioni della conferma della decisione impugnata e consente di verificare il percorso logico-giuridico seguito.
- La motivazione è apparente, e quindi nulla, quando pur esistente graficamente non permette il controllo sulla ratio decidendi o si risolve in un richiamo acritico e non autosufficiente a una pronuncia precedente.
- In tema di imposta comunale sulla pubblicità, le scritte e i cartelli apposti su apparecchiature automatiche collocate in luogo pubblico non sono esenti come insegne di esercizio se non contraddistinguono la sede dell’attività, ma svolgono funzione di comunicazione al pubblico dei prodotti o dei servizi offerti.
- Ai fini dell’esenzione prevista per le insegne di esercizio, la nozione di ‘sede’ va riferita alla sede effettiva dell’impresa; non sono sufficienti postazioni distributive o impianti diffusi sul territorio, che restano beni dell’azienda ma non sede dell’attività.
- L’erronea applicazione della norma agevolativa a una fattispecie concreta integra falsa applicazione di legge quando il giudice qualifica correttamente i fatti ma li sussume in una disposizione non pertinente.
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