Cassazione Civile, Ordinanza n. 35382/2022 del 01/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Nel corso di quattro giudizi nei quali aveva difeso la curatela fallimentare, un avvocato aveva anticipato spese non imponibili per complessivi euro 5.421,15. Il giudice delegato, in un precedente provvedimento di liquidazione dei compensi professionali, non aveva però statuìto sulla domanda di rimborso di tali spese; successivamente aveva rigettato l'istanza di rimborso, nonostante il parere favorevole del curatore. Il tribunale, investito del reclamo ex art. 26 l.fall., ha respinto il reclamo ritenendo che il provvedimento sui compensi fosse divenuto definitivo per tre giudizi e che, per il quarto, la mancata deduzione del motivo relativo alle spese integrasse acquiescenza, valorizzando l'esigenza di stabilità e celerità della procedura fallimentare. Con il ricorso per cassazione l'avvocato ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 346 c.p.c., 1720 c.c., in combinato disposto con gli artt. 25, comma 1, n. 6, e 26 l.fall., sostenendo che il diritto al compenso e quello al rimborso delle spese anticipate sono autonomi, che la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. ha valore solo processuale e che, in caso di omessa pronuncia su una domanda, la parte può alternativamente impugnare o riproporre la domanda in separato giudizio, senza che il giudicato esterno possa essere opposto.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che, quando vi sia omessa pronuncia su una domanda autonoma e non ricorra un rigetto implicito o un assorbimento, la parte può scegliere tra gravame contro l'omissione e riproposizione della domanda in separato giudizio. Ha quindi escluso che, per il solo fatto di non avere impugnato il precedente provvedimento o di non avere riproposto specifici motivi nel reclamo, potesse ritenersi precluso il diritto al rimborso delle spese non esaminate. Il decreto del tribunale è stato cassato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito condannando il fallimento a pagare all'avvocato la somma richiesta di euro 5.421,15, oltre alle spese del giudizio di merito e di legittimità.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
rileva nel senso del divieto di omessa pronuncia su domande autonome proposte in giudizio.
art. 346 c.p.c.
la presunzione di rinuncia alle domande o eccezioni non riproposte ha valore meramente processuale e non sostanziale; non impedisce la riproposizione della domanda non decisa.
art. 1720 c.c.
richiamato a sostegno dell'autonomia del diritto del mandatario/professionista al rimborso delle spese anticipate rispetto al diritto al compenso.
art. 25, comma 1, n. 6, l.fall.
richiamato nel quadro dei poteri del giudice delegato in procedura fallimentare.
art. 26 l.fall.
norma sul reclamo avverso i provvedimenti del giudice delegato; la Corte ne esclude l'uso come rimedio esclusivo quando vi sia stata omessa pronuncia su una domanda autonoma.
art. 384, comma 2, c.p.c.
consente la decisione nel merito da parte della Corte di cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 2013 c.c.
richiamato nel ricorso, insieme ad altre norme, per sostenere l'autonomia dei diritti relativi al compenso e alle spese.
art. 2234 c.c.
richiamato nel ricorso a sostegno della distinzione tra compenso e rimborso spese nel rapporto professionale.
Massime di principio
- In caso di omessa pronuncia su una domanda autonoma, la parte non è vincolata a un unico rimedio: può impugnare l'omissione oppure riproporre la domanda in separato giudizio, salvo che l'atto precedente contenga un rigetto implicito o la questione risulti assorbita.
- La presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. opera sul piano processuale e non produce un effetto sostanziale impeditivo tale da precludere la riproposizione della domanda non esaminata.
- Il diritto al compenso professionale e il diritto al rimborso delle spese anticipate sono diritti autonomi: la decisione su uno non implica automaticamente la decisione sull'altro.
- Le esigenze di celerità e stabilità della procedura concorsuale possono giustificare preclusioni rispetto a domande già esaminate e respinte, ma non consentono di trasformare in definitiva una domanda sulla quale il giudice non si sia mai pronunciato.
- Quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere direttamente nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.
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