Cassazione Penale, Ordinanza n. 24974/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondate o non specificamente confrontate con la motivazione della Corte di appello le doglianze sulla truffa, sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto e sul trattamento sanzionatorio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per truffa e aveva definito il trattamento sanzionatorio. I motivi erano ritenuti sostanzialmente reiterativi rispetto a quelli già dedotti in appello: contestava la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e il trattamento sanzionatorio, lamentando il mancato riconoscimento di circostanze atipiche attenuanti. La Corte di cassazione ha rilevato che il ricorso non si confrontava realmente con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato il fatto che l'imputato avesse incassato il prezzo di un bene offerto in vendita senza poi consegnarlo.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché la condotta presentava un disvalore penale non tenue e il profitto conseguito era apprezzabile.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone doglianze già formulate in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Nella truffa, l'avvenuta riscossione del prezzo di un bene offerto in vendita senza la successiva consegna del bene costituisce un indice rilevante della configurabilità del fatto tipico, se la motivazione di merito è congrua e non manifestamente illogica.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa in presenza di un significativo disvalore della condotta e di un profitto non esiguo.
- Le censure sul trattamento sanzionatorio devono indicare elementi processuali positivi idonei a giustificare una riduzione o mitigazione della pena; in mancanza, la decisione di merito che esclude circostanze atipiche non è censurabile in cassazione.
Come è indicizzato
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