Cassazione Penale, Sentenza n. 33507/2025 del 09/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Amatuzzo era imputato per il reato di cui all'art. 336 cod. pen., per avere minacciato ripetutamente pubblici ufficiali (operatori di polizia) al fine di coartarne la libertà d'azione e impedirne od ostacolare il sequestro del suo motociclo. In primo grado il Tribunale di Palermo aveva assolto per assenza dell'elemento soggettivo ritenendo la condotta mera espressione di collera successiva al sequestro; il Procuratore Generale aveva appellato, la Corte d'appello di Palermo aveva riformato la sentenza condannando l'imputato ritenendo provato il dolo volto a influenzare la decisione degli operanti e non meramente a sfogare l'ira. Amatuzzo ha impugnato in Cassazione la sentenza di appello lamentando (i) violazione del principio di correlazione fra imputazione e sentenza (sostiene che il fatto valutato in appello sarebbe diverso da quello contestato, configurando eventualmente art. 337 anziché 336 cod. pen.) e (ii) omissione della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e mancata applicazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., considerato che la sentenza di primo grado si fondava sulle dichiarazioni degli operanti, uniche risultanze probatorie rilevanti.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello abbia legittimamente riformato la decisione di primo grado fornendo una motivazione puntuale e adeguata, confrontandosi con le argomentazioni del Tribunale e spiegando perché la condotta dell'imputato avesse la finalità di coartare la libertà d'azione degli operanti (dolo) e non fosse una mera reazione emotiva. È stata esclusa la necessità di rinnovare l'istruttoria poiché la sentenza di primo grado non aveva fondato il suo decisum sulle sole dichiarazioni delle persone offese in modo da imporre la rinnovazione, e la Corte d'appello ha offerto argomentazioni logiche e consequenziali sulle frasi minacciose e sulla sequenza temporale. È stata inoltre ritenuta corretta la diversa qualificazione giuridica data al fatto: il fatto accertato corrisponde a quello contestato e la modifica della qualificazione giuridica in sede di appello non ha violato il diritto di difesa. Di conseguenza il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 336 cod. pen.
La norma è interpretata come volta a punire la condotta diretta a influenzare la decisione del pubblico ufficiale; il dolo è riferito alla finalità di determinare l'omissione dell'atto d'ufficio o di influenzare la decisione, e può sussistere sia se l'atto è già iniziato sia se deve ancora essere compiuto.
art. 337 cod. pen.
Ricondotta alla condotta mirata a impedire l'esecuzione di un atto già deliberato; la distinzione rispetto all'art. 336 è temporale/finalistica (prima della decisione vs. impedimento di un atto in esecuzione) e rileva nella qualificazione giuridica, ma non comporta automaticamente violazione del diritto di difesa se il fatto materialmente accertato è lo stesso.
art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
La norma riguarda l'obbligo, in caso di sentenza di proscioglimento, di motivazione rafforzata in appello se si chiede la rinnovazione dell'istruttoria; la Corte ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per la rinnovazione poiché la sentenza di primo grado non aveva fondato la decisione sulle sole dichiarazioni delle persone offese in modo insostituibile.
art. 521, comma 1, cod. proc. pen.
Attribuisce al giudice del merito la possibilità di riformare la decisione di primo grado; la Corte d'appello è tenuta a confrontarsi dettagliatamente con le argomentazioni del primo giudice quando riforma radicalmente il precedente decisum, obbligo che qui è stato ritenuto adempiuto.
Massime di principio
- La riforma in sede d'appello della qualificazione giuridica di fatti già accertati è legittima se il fatto materiale rimane lo stesso e l'imputato ha avuto la possibilità di difendersi: non costituisce di per sé violazione del diritto di difesa.
- Il giudice d'appello che riforma una decisione di primo grado deve fornire motivazione specifica e dettagliata che confronti e confuti le ragioni del primo giudice; la mancata rinnovazione dell'istruttoria è ammissibile quando la Corte spiega adeguatamente perché le testimonianze non giustificano la rinnovazione.
- La distinzione tra art. 336 e art. 337 cod. pen. è essenzialmente finalistica e temporale (influenza della decisione vs. impedimento dell'esecuzione), ma la corretta qualificazione dipende dall'accertamento del dolo e della sequenza temporale delle condotte; cambi di qualificazione sono accettabili se coerenti con le risultanze probatorie.
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria, dopo un'assoluzione di primo grado, trova fondamento solo se la sentenza di primo grado si è realmente basata su dichiarazioni essenziali e insostituibili; altrimenti il giudice d'appello può ritenere sufficiente il compendio probatorio esistente.
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