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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/520

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/520 della Commissione, del 20 marzo 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1048 per quanto riguarda l’uso di specifiche per la navigazione basata sulle prestazioni per le operazioni transoceaniche

Normativa europea32025R0520

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1048 per adeguare la disciplina tecnica della navigazione basata sulle prestazioni alle specifiche ICAO applicabili alle operazioni oceaniche e continentali remote. L’intervento mira a garantire coerenza tra le prestazioni richieste all’aeromobile e i requisiti di navigazione delle rotte ATS, con particolare riferimento alle specifiche RNAV 10 e RNP 4. Viene inoltre aggiornata la formulazione relativa alle operazioni di avvicinamento CAT III, in linea con la classificazione ICAO introdotta a livello UE dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/2237.

Modifica i requisiti PBN del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1048 per allineare le specifiche di navigazione alle operazioni oceaniche e continentali remote e aggiornare il regime delle operazioni CAT III.

Ambito di applicazione

Si applica ai fornitori di servizi ATM/ANS e, indirettamente, alla progettazione e attuazione delle rotte ATS e delle procedure di navigazione basata sulle prestazioni (PBN) nello spazio aereo del cielo unico europeo (SES). Incide in particolare sulle rotte SID e STAR e sulle rotte ATS nello spazio aereo oceanico o continentale remoto, nonché sull’uso di specifiche di navigazione RNAV 5, RNP.1, RNAV 10 e RNP 4 e sui sistemi di atterraggio che consentono operazioni CAT II o CAT III. È un regolamento di esecuzione della Commissione, direttamente applicabile negli Stati membri e applicabile dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1048 per le operazioni PBN oceaniche

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/520 della Commissione interviene sul quadro tecnico della navigazione basata sulle prestazioni (PBN) disciplinato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1048. La modifica nasce dall’esigenza di allineare la normativa UE alle specifiche ICAO per le operazioni di rotta nello spazio aereo oceanico e continentale remoto, evitando l’uso improprio della specifica RNAV 5 in contesti per i quali non è stata concepita e che potrebbero presentare criticità di sicurezza.

Contesto e finalità

Dai considerando emerge che la specifica RNAV 5 è stata elaborata per operazioni nello spazio aereo continentale e che i suoi requisiti, in particolare quelli relativi alla perdita della funzione di navigazione dell’aeromobile, non sono compatibili con operazioni oceaniche o continentali remote. Per tali contesti, il regolamento valorizza invece le specifiche RNAV 10 e RNP 4, elaborate dall’ICAO proprio per garantire coerenza tra requisiti di prestazione dell’aeromobile e requisiti operativi delle rotte ATS. Il regolamento mira inoltre a mantenere un’attuazione armonizzata delle rotte ATS nel SES e ad allineare la disciplina UE alla classificazione ICAO delle operazioni CAT III, aggiornata dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/2237.

Modifica dell’articolo 5: sistemi di atterraggio e operazioni CAT II/CAT III

L’articolo 1, punto 1, sostituisce il paragrafo 2 dell’articolo 5 del regolamento 2018/1048. La nuova formulazione chiarisce che il paragrafo 1 si applica fatti salvi l’articolo 6 e la possibilità, per i fornitori di servizi ATM/ANS, di prestare i propri servizi usando sistemi di atterraggio che consentano operazioni CAT II o CAT III, come definite all’allegato I, punto 120 sexies, del regolamento (UE) n. 965/2012. Il richiamo serve ad armonizzare la terminologia con la classificazione ICAO vigente.

Rotte SID e STAR: applicazione della specifica RNP.1 e funzionalità addizionali

L’allegato del regolamento 2018/1048, punto AUR.PBN.2005, viene modificato nel punto 5. Per le rotte standard di partenza (SID) e di arrivo (STAR), quando siano necessari requisiti di prestazione più elevati rispetto a quelli previsti ordinariamente per mantenere capacità di traffico e sicurezza in ambienti ad alta densità, ad alta complessità o influenzati dal terreno, le rotte devono essere attuate secondo la specifica RNP.1.

Inoltre, se lo scenario operativo lo richiede, i fornitori di servizi ATM/ANS devono considerare, nella progettazione delle rotte, una o più delle seguenti funzionalità:

  • operazioni lungo una traiettoria verticale tra due punti fissi con limitazioni di altitudine di tipo AT, AT OR ABOVE, AT OR BELOW o WINDOW;
  • una fascia di fine traiettoria di tipo RF (radius to fix).

Rotte ATS nello spazio aereo oceanico e continentale remoto

Viene aggiunto all’allegato il punto 8, che disciplina espressamente le rotte ATS stabilite nello spazio aereo oceanico o continentale remoto. In deroga al punto 6 e fatti salvi i casi di cui al punto 7, tali rotte devono essere attuate conformemente ai requisiti della specifica RNAV 10 o RNP 4. Si tratta della parte centrale della riforma, perché sposta l’attenzione dalle specifiche pensate per l’ambiente continentale alla disciplina tecnica appropriata per ambienti remoti e oceanici.

Decorrenza ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’articolo 5 del regolamento 2018/1048

Il nuovo articolo 5, paragrafo 2, precisa che il paragrafo 1 si applica fatti salvi l’articolo 6 e la possibilità per i fornitori di servizi ATM/ANS di prestare i servizi utilizzando sistemi di atterraggio che consentano operazioni CAT II o CAT III, come definite all’allegato I, punto 120 sexies, del regolamento (UE) n. 965/2012.

Requisiti per SID e STAR con specifiche RNP.1

Per le rotte SID e STAR, in deroga al punto 4 dell’allegato, qualora siano necessari requisiti di prestazione più elevati per mantenere capacità e sicurezza in ambienti ad alta densità o complessità di traffico, o in ragione delle caratteristiche del terreno, tali rotte devono essere attuate secondo la specifica RNP.1. Se lo scenario operativo lo richiede, nella progettazione delle rotte i fornitori di servizi ATM/ANS devono considerare funzionalità di navigazione aggiuntive, tra cui traiettorie verticali tra due punti fissi con limiti di altitudine AT, AT OR ABOVE, AT OR BELOW, WINDOW e la fascia di fine traiettoria di tipo RF (radius to fix).

Rotte ATS in spazio aereo oceanico o continentale remoto

È aggiunto un nuovo punto 8 all’allegato: in deroga al punto 6 e fatti salvi i casi di cui al punto 7, le rotte ATS stabilite nello spazio aereo oceanico o continentale remoto devono essere attuate conformemente ai requisiti della specifica RNAV 10 o RNP 4.

Entrata in vigore e applicazione diretta

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieaviazione civilesicurezza aereanavigazione aereaspazio aereo unico europeoservizi di traffico aereo

Testo integrale

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