Regolamento (UE) 2025/511
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/511 della Commissione, del 20 marzo 2025, che dispone la registrazione delle importazioni di candele, ceri ed articoli simili originari della Repubblica popolare cinese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone la registrazione delle importazioni nell’Unione di candele, ceri e articoli simili provenienti dalla Repubblica popolare cinese, nell’ambito di un procedimento antidumping già aperto dalla Commissione. La misura serve a preservare la possibilità di riscuotere retroattivamente eventuali dazi antidumping definitivi, se l’inchiesta ne confermerà i presupposti. La registrazione dura nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Registrazione doganale delle importazioni nell’Unione di candele, ceri e articoli simili originari della Repubblica popolare cinese, nell’ambito di un procedimento antidumping.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione europea di candele, ceri ed articoli simili attualmente classificati con il codice NC 3406 00 00 e originari della Repubblica popolare cinese. L’obbligo operativo riguarda le autorità doganali degli Stati membri, chiamate a registrare tali importazioni ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036. La registrazione decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento ed è limitata a nove mesi. Il regolamento non istituisce dazi antidumping, ma prepara l’eventuale possibilità di riscossione retroattiva se, al termine dell’inchiesta, ne ricorrano le condizioni.
Registrazione delle importazioni di candele, ceri e articoli simili originari della Repubblica popolare cinese
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/511 della Commissione, adottato il 20 marzo 2025, dispone la registrazione doganale delle importazioni nell’Unione di candele, ceri ed articoli simili originari della Repubblica popolare cinese. La misura si inserisce in un procedimento antidumping già avviato e ha la funzione di salvaguardare l’eventuale possibilità di riscossione retroattiva di dazi antidumping definitivi, qualora l’inchiesta ne confermi i presupposti.
Contesto del procedimento antidumping
La Commissione richiama l’apertura, pubblicata il 19 dicembre 2024, di un procedimento antidumping relativo alle importazioni del prodotto in esame. L’avvio è seguito a una denuncia presentata il 4 novembre 2024 da produttori dell’Unione che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di candele, ceri ed articoli simili, requisito richiamato dall’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036.
Prodotto interessato e classificazione doganale
Il prodotto soggetto a registrazione è identificato come candele, ceri ed articoli simili, attualmente classificati con il codice NC 3406 00 00. Il regolamento opera quindi su una categoria merceologica definita in termini doganali, rilevante ai fini della gestione delle importazioni e dell’eventuale successiva imposizione di dazi antidumping.
Registrazione delle importazioni e funzione della misura
Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, la Commissione ordina alle autorità doganali di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese. La registrazione non equivale a un dazio, ma serve a rendere possibile, se ne ricorreranno i presupposti, la riscossione retroattiva di dazi antidumping sulle importazioni registrate.
La Commissione precisa inoltre che la decisione di disporre la registrazione è stata adottata di propria iniziativa e che le condizioni per l’eventuale riscossione retroattiva saranno valutate nel successivo regolamento che istituisce dazi definitivi, se adottato.
Indicazioni sui possibili dazi futuri
Il testo segnala che i futuri dazi dipenderanno dalle risultanze dell’inchiesta antidumping. Secondo i calcoli indicati nella denuncia, il margine di dumping sarebbe stimato tra il 48 % e il 60 % e il livello di eliminazione del pregiudizio tra il 16 % e il 30 %, con riferimento al periodo 1 aprile 2023 - 31 marzo 2024. La Commissione precisa tuttavia che tali valori sono soltanto informativi e non consentono di anticipare il livello effettivo di eventuali dazi.
In via ordinaria, l’importo dei dazi sarebbe determinato al livello inferiore tra margine di dumping e livello di eliminazione del pregiudizio, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. Se nel corso dell’inchiesta emergessero distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, il dazio potrebbe essere fissato al margine di dumping, qualora un dazio inferiore non fosse sufficiente a eliminare il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.
Durata della registrazione e decorrenza
La registrazione ha durata limitata: scade dopo nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. L’atto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Trattamento dei dati personali e applicazione nell’Unione
I dati personali raccolti nel contesto della registrazione devono essere trattati nel rispetto del regolamento (UE) 2018/1725. Il regolamento è inoltre espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con conseguente applicazione uniforme a livello unionale.
Disposizioni principali
Avvio del contesto antidumping
La Commissione richiama l’apertura, avvenuta il 19 dicembre 2024, di un procedimento antidumping sulle importazioni nell’Unione di candele, ceri ed articoli simili originari della Repubblica popolare cinese, a seguito di una denuncia presentata il 4 novembre 2024 da produttori dell’Unione che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036.
Prodotto soggetto a registrazione
Il prodotto interessato è costituito da candele, ceri ed articoli simili, attualmente classificati nel codice NC 3406 00 00.
Registrazione delle importazioni
Le autorità doganali sono istruite, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, a registrare le importazioni nell’Unione del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese. La registrazione è finalizzata a consentire, se del caso, la riscossione retroattiva di futuri dazi antidumping sulle importazioni registrate, qualora ne siano soddisfatte le condizioni giuridiche.
Durata della registrazione
La registrazione scade dopo nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.
Rapporto con eventuali dazi futuri
La Commissione precisa che gli eventuali futuri dazi dipenderanno dalle risultanze dell’inchiesta antidumping. I calcoli indicati nella denuncia stimavano margini di dumping tra il 48 % e il 60 % e un livello di eliminazione del pregiudizio tra il 16 % e il 30 % nel periodo 1 aprile 2023 - 31 marzo 2024; tuttavia tali dati hanno solo valore informativo. In via ordinaria, l’importo di eventuali dazi sarebbe fissato al livello inferiore tra margine di dumping e livello di eliminazione del pregiudizio, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base; in presenza di distorsioni relative alle materie prime ex articolo 7, paragrafo 2 bis, il dazio potrebbe invece essere fissato al margine di dumping se un dazio inferiore non fosse sufficiente a eliminare il pregiudizio.
Protezione dei dati personali
I dati personali raccolti nel contesto della registrazione sono trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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