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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/513

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/513 della Commissione, del 20 marzo 2025, che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2059 per quanto riguarda l’inclusione di determinate merci di origine animale nell’elenco dei prodotti del resto del mondo

Normativa europea32025R0513

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene sull’elenco dei "prodotti del resto del mondo" contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/2059, includendovi specifiche merci di origine animale. La modifica riguarda i prodotti a base di carne di pollame provenienti da Cina e Thailandia, in coerenza con le prove scritte fornite dal Regno Unito circa l’applicazione e l’effettiva attuazione delle pertinenti norme nazionali. Per ragioni di certezza del diritto e di continuità degli scambi, il testo è applicabile dal 3 dicembre 2024.

Modifica l’elenco dei prodotti del resto del mondo ammessi per l’ingresso in Irlanda del Nord, includendovi determinate merci di origine animale, in particolare prodotti a base di carne di pollame provenienti da Cina e Thailandia.

Ambito di applicazione

Si applica alle merci al dettaglio del resto del mondo destinate all’immissione sul mercato dell’Irlanda del Nord ai sensi del regolamento (UE) 2023/1231, limitatamente ai prodotti di origine animale indicati nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2059 come modificato. Rilevano in particolare i prodotti a base di carne di pollame provenienti dalla Cina e dalla Thailandia, purché accompagnati dai relativi certificati sanitari/ufficiali previsti dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235. L’applicazione è retroattiva dal 3 dicembre 2024; il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non risultano altre esclusioni oltre a quelle già derivanti dalla disciplina generale del regolamento (UE) 2023/1231 e degli atti richiamati.

Inclusione di determinate merci di origine animale nell’elenco dei prodotti del resto del mondo

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/513 modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2059, che contiene l’elenco dei prodotti del resto del mondo ammessi per l’ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito. La modifica è adottata nel quadro del regolamento (UE) 2023/1231 e risponde alle prove scritte fornite dal Regno Unito circa l’applicazione e l’effettiva attuazione delle condizioni di importazione e dei controlli ufficiali pertinenti.

Contesto normativo

Il regolamento (UE) 2023/1231 disciplina, tra l’altro, l’ingresso in Irlanda del Nord di determinate partite di merci al dettaglio destinate all’immissione sul mercato dell’Irlanda del Nord per il consumatore finale. Per i cosiddetti "prodotti del resto del mondo", ossia prodotti di origine animale, vegetale o prodotti composti soggetti alle norme in materia di salute animale o di sanità delle piante, l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), richiede che il Regno Unito dimostri per iscritto l’applicazione nazionale e l’effettiva attuazione delle pertinenti condizioni di importazione e prescrizioni sui controlli ufficiali previste dai regolamenti (CE) n. 1069/2009, (UE) 2016/429, (UE) 2016/2031, (UE) 2017/625 e dagli atti della Commissione adottati in base a tali regolamenti.

Ragioni della modifica

La Commissione rileva che il Regno Unito ha trasmesso, con lettere dell’11 ottobre 2024 e del 5 dicembre 2024, prove scritte in relazione a determinati prodotti a base di carne di pollame provenienti da Cina e Thailandia. Tali prove attestano che le pertinenti condizioni di importazione e i controlli ufficiali previsti dai regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 si applicano nel diritto nazionale britannico e sono effettivamente attuati. Per questo motivo, l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2059 viene aggiornato includendo tali merci nell’elenco dei prodotti del resto del mondo.

Prodotti aggiunti e codici doganali

Nell’allegato vengono aggiunti i prodotti a base di carne di pollame, definiti dall’allegato I, punto 7.1, del regolamento (CE) n. 853/2004, con i seguenti codici:

  • ex 0210 99 39
  • ex 0210 99 71
  • ex 0210 99 79
  • ex 1601 00
  • ex 1602 31
  • ex 1602 32
  • ex 1602 39
  • ex 0504

Per tali merci viene precisata la certificazione sanitaria/ufficiale da utilizzare ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

Certificazione sanitaria/ufficiale

Il regolamento richiama l’articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, secondo cui il certificato sanitario/ufficiale per l’ingresso nell’Unione dei prodotti a base di carne di pollame deve corrispondere al modello MPNT dell’allegato III, capitolo 25, oppure al modello MPST dell’allegato III, capitolo 26, a seconda che i prodotti debbano essere o meno sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi.

In base al nuovo allegato:

  • per i prodotti provenienti dalla Thailandia è previsto il certificato MPNT per i prodotti che non richiedono trattamento specifico di riduzione dei rischi;
  • per i prodotti che richiedono tale trattamento è previsto il certificato MPST;
  • per la Cina è previsto il certificato MPST per i prodotti soggetti a trattamento specifico di riduzione dei rischi.

La distinzione è coerente con la posizione dei rispettivi Paesi nell’allegato XV, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Tuttavia, si applica retroattivamente dal 3 dicembre 2024, per evitare perturbazioni degli scambi e garantire continuità giuridica rispetto alle prove già fornite dal Regno Unito.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2059

L’articolo 1 dispone che l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2059 sia modificato secondo quanto previsto dall’allegato del nuovo regolamento, con l’inserimento di ulteriori merci di origine animale nell’elenco dei prodotti del resto del mondo.

Inserimento dei prodotti a base di carne di pollame

Nell’allegato sono aggiunti i prodotti a base di carne di pollame, definiti ai sensi dell’allegato I, punto 7.1, del regolamento (CE) n. 853/2004, classificati con i codici ex 0210 99 39, ex 0210 99 71, ex 0210 99 79, ex 1601 00, ex 1602 31, ex 1602 32, ex 1602 39 ed ex 0504. Per tali prodotti sono indicati i requisiti di certificazione sanitaria/ufficiale e i Paesi di provenienza ammessi.

Certificazioni richieste e ripartizione per Paese di origine

Per i prodotti a base di carne di pollame destinati al consumo umano, l’allegato rinvia ai modelli di certificato di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235: modello MPNT dell’allegato III, capitolo 25, per i prodotti che non devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi, e modello MPST dell’allegato III, capitolo 26, per i prodotti che devono esserlo. La Thailandia è associata al modello MPNT e al modello MPST, mentre la Cina è associata al solo modello MPST.

Motivazione della modifica

La Commissione prende atto delle lettere del Regno Unito dell’11 ottobre 2024 e del 5 dicembre 2024, con cui sono state fornite prove scritte sull’applicazione, a norma del diritto nazionale britannico, delle condizioni di importazione e delle prescrizioni sui controlli ufficiali previste dai regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 per determinati prodotti a base di carne di pollame provenienti da Cina e Thailandia, nonché sulla loro effettiva attuazione.

Entrata in vigore e applicazione retroattiva

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 3 dicembre 2024. La retroattività è giustificata dall’esigenza di evitare perturbazioni inutili degli scambi e di garantire certezza del diritto.

Come è indicizzato

Materiesanità animalecontrolli ufficialisicurezza alimentareimportazione di merci di origine animaleirlanda del nord

Testo integrale

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