Regolamento (UE) 2025/523
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/523 della Commissione, del 20 marzo 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1311 per quanto riguarda modifiche amministrative dell'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi CVAS Biocidal Product Family based on L (+) Lactic Acid
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna in via amministrativa l’autorizzazione dell’Unione già rilasciata alla famiglia di biocidi a base di acido L-(+)-lattico. La modifica recepisce i pareri dell’ECHA su notifiche relative all’aggiunta di denominazioni commerciali e sostituisce integralmente l’allegato del precedente regolamento di esecuzione. Non vi sono innovazioni sostanziali sull’idoneità del biocida: la Commissione conferma che, dopo le modifiche, restano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 528/2012.
Modifica amministrativa dell’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi "CVAS Biocidal Product Family based on L (+) Lactic Acid", mediante sostituzione integrale dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1311.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla famiglia di biocidi autorizzata a livello unionale con numero EU-0028957-0000, titolare CVAS Development GmbH, per la messa a disposizione sul mercato e l’uso nell’Unione dei prodotti biocidi appartenenti alla famiglia "CVAS Biocidal Product Family based on L (+) Lactic Acid". La modifica riguarda esclusivamente variazioni amministrative dell’autorizzazione, consistenti nell’aggiunta di denominazioni commerciali e nell’aggiornamento del sommario delle caratteristiche del biocida; la Commissione precisa che, salvo tali modifiche, le restanti informazioni dell’autorizzazione originaria restano invariate. È rilevante anche il richiamo al SEE. Il testo sostituisce integralmente l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1311 e, quindi, incide sulla versione consolidata del product summary pubblicata dall’ECHA.
Modifica amministrativa dell’autorizzazione della famiglia di biocidi "CVAS Biocidal Product Family based on L (+) Lactic Acid"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/523 della Commissione interviene sull’autorizzazione unionale già concessa alla famiglia di biocidi a base di acido L-(+)-lattico. La finalità è esclusivamente amministrativa: recepire variazioni riguardanti le denominazioni commerciali e aggiornare il sommario delle caratteristiche del biocida, senza incidere sulla sostanza della valutazione di conformità del prodotto.
Contesto normativo e motivazione dell’intervento
La Commissione si fonda sul regolamento (UE) n. 528/2012, in particolare sull’articolo 50, paragrafo 2. Nei considerando si ricostruisce che l’autorizzazione dell’Unione era stata inizialmente rilasciata il 27 giugno 2023 con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1311, per il numero EU-0028957-0000, a favore di CVAS Development GmbH.
Successivamente, il titolare ha notificato all’ECHA due modifiche amministrative, il 12 settembre 2023 e il 4 luglio 2024, registrate nei fascicoli BC-XW088611-94 e BC-PQ098457-00. Le modifiche riguardano l’aggiunta di denominazioni commerciali. L’ECHA, con pareri del 13 ottobre 2023 e del 2 agosto 2024, ha qualificato tali variazioni come modifiche amministrative ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013, ritenendo che, anche dopo l’attuazione, le condizioni dell’articolo 19 restino soddisfatte.
Effetto giuridico dell’atto
L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1311 con il testo allegato al nuovo regolamento. La Commissione evidenzia che, ad eccezione delle modifiche amministrative, tutte le altre informazioni del sommario delle caratteristiche del biocida restano invariate.
L’intervento è anche finalizzato a una maggiore chiarezza e all’allineamento con il formato del registro per i biocidi, modificato nel febbraio 2024; per tale ragione il nuovo allegato include anche piccole correzioni redazionali e di layout.
Dati essenziali dell’autorizzazione
Il product summary aggiornato conferma che il titolare dell’autorizzazione è CVAS Development GmbH, con sede in Am Hafen 16, 68526 Ladenburg, Germania. Il numero di autorizzazione e di approvazione R4BP è EU-0028957-0000. La data di rilascio è 18.7.2023 e la scadenza 30.6.2033.
I tipi di prodotto autorizzati sono:
- tipo di prodotto 3: igiene veterinaria;
- tipo di prodotto 4: settore dell’alimentazione umana e animale.
Composizione della famiglia di biocidi
Il principio attivo comune è l’acido L-(+)-lattico. La famiglia comprende diversi meta SPC, con formulazioni liquide o concentrati solubili e, a seconda del caso, ulteriori sostanze non attive quali acido metansolfonico, acido fosforico, acido solforico e acido isononanoico.
Le concentrazioni del principio attivo variano, tra gli altri, tra:
- 1,92-1,96% p/p nei prodotti pronti all’uso per uso veterinario;
- 6,8% p/p nei meta SPC veterinari concentrati;
- 16-17,6% p/p nei concentrati per il settore alimentare.
Meta SPC da 1 a 6: disinfezione post-mungitura dei capezzoli
I meta SPC 1, 2, 3, 4, 5 e 6 autorizzano la disinfezione post-mungitura dei capezzoli, mediante immersione e/o spruzzatura manuale o automatica, in ambito di igiene veterinaria. Gli organismi bersaglio sono indicati in termini generali come batteri e lieviti.
Gli usi sono riservati a utilizzatori professionali, in uso al chiuso. Le modalità comprendono immersione manuale, immersione automatica mediante robot, spruzzatura manuale con dosatore spray, apparecchiature semi-automatiche e spruzzatura automatica con robot, secondo il meta SPC considerato.
Le istruzioni d’uso comuni prevedono:
- portare il prodotto a 20-30 °C prima dell’uso;
- usare preferibilmente una pompa dosatrice;
- riempire il serbatoio con prodotto pronto all’uso e evitare fuoriuscite;
- assicurare la completa copertura dei capezzoli;
- applicare 2-3 volte al giorno, dopo ogni mungitura;
- lasciare il prodotto sui capezzoli fino alla mungitura successiva;
- mantenere l’animale in piedi per almeno 5 minuti;
- pulire le apparecchiature con acqua dopo l’uso.
I volumi di applicazione indicati sono 5 ml per trattamento per mucche e bufale, e 3 ml per trattamento per capre e pecore.
Sicurezza, primo soccorso e stoccaggio per gli usi veterinari
Per alcuni meta SPC veterinari il regolamento richiede l’uso di dispositivi di protezione individuale, inclusi:
- occhiali di sicurezza conformi alla EN ISO 16321 o equivalente;
- guanti conformi alla EN ISO 374 o equivalente;
- indumenti di protezione chimicamente resistenti;
- in taluni casi, protezione delle vie respiratorie.
Le sezioni di primo soccorso disciplinano i casi di inalazione, contatto con la pelle, contatto con gli occhi e ingestione, prevedendo il ricorso a un centro antiveleni o a un medico in presenza di sintomi. Per la tutela dell’ambiente, si prescrive in generale di evitare il rilascio nei sistemi fognari o nei corpi idrici e di raccogliere il materiale versato con assorbenti idonei.
Il prodotto ha una durata di conservazione di 24 mesi e non deve essere conservato a temperature superiori a 40 °C; va mantenuto lontano dal calore, dalla luce solare diretta e dal gelo, con recipiente ben chiuso.
Meta SPC 7 e 8: disinfezione di superfici dure nel settore alimentare
I meta SPC 7 e 8 riguardano il tipo di prodotto 4, cioè il settore dell’alimentazione umana e animale.
Il meta SPC 7 autorizza la disinfezione di superfici dure mediante applicazione di schiuma manuale o automatica. È previsto l’uso in installazioni fisse o mobili, con dosaggio automatico e controllo tramite misurazione della conducibilità. Prima della disinfezione va rimosso lo sporco visibile, mentre non è richiesta un’ulteriore pulizia preventiva. Il prodotto concentrato, a base di acido L-(+)-lattico al 16-17,6%, viene diluito al 5% p/p, con azione battericida e levuricida; il tempo di contatto minimo è rispettivamente di 5 e 15 minuti.
Il meta SPC 8 autorizza invece la disinfezione di superfici dure mediante spruzzatura automatica in sistemi chiusi CIP, su tubazioni, serbatoi di fermentazione e di stoccaggio. Anche qui il dosaggio è automatico e monitorato tramite conducibilità. La diluizione è del 2,5% p/p per l’azione battericida e del 2% p/p per quella levuricida, con contatti minimi di 5 e 15 minuti. Il regolamento prevede l’evitamento del contatto con alluminio, metalli non ferrosi e materiali galvanizzati.
Misure di sicurezza e riferimenti alla normativa sulla sicurezza sul lavoro
Per i meta SPC 7 e 8 sono imposte misure rafforzate di prevenzione:
- guanti, indumenti protettivi, occhiali e schermi facciali conformi alle norme richiamate;
- protezione delle vie respiratorie durante la manipolazione del concentrato;
- evitare aree con formazione di aerosol;
- conservazione del prodotto in contenitori resistenti alla corrosione con rivestimento interno resistente.
La scheda richiama espressamente, come norma di settore, la direttiva 98/24/CE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro.
Entrata in vigore
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Base giuridica e natura della modifica
La Commissione adotta il regolamento ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi. L’intervento non introduce una nuova autorizzazione, ma modifica quella già concessa con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1311, limitandosi ad aggiornamenti di carattere amministrativo.
Notifiche di modifica amministrativa e ruolo dell’ECHA
CVAS Development GmbH ha presentato all’ECHA, il 12 settembre 2023 e il 4 luglio 2024, due notifiche di modifica amministrativa registrate nel registro per i biocidi con i numeri BC-XW088611-94 e BC-PQ098457-00. Le modifiche notificate riguardano l’aggiunta di denominazioni commerciali. L’ECHA ha emesso pareri il 13 ottobre 2023 e il 2 agosto 2024, qualificando le modifiche come amministrative ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012 e del titolo 1, sezione 1, dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013.
Conferma dei requisiti sostanziali
Nei propri pareri, l’ECHA ha concluso che, una volta attuate le modifiche, continuano a essere soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 528/2012. La Commissione concorda con tali conclusioni e ritiene opportuno modificare l’autorizzazione per recepire le variazioni richieste.
Sostituzione integrale dell’allegato
Per ragioni di chiarezza e per agevolare l’accesso alla versione consolidata del sommario delle caratteristiche del biocida, l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1311 è sostituito integralmente dal testo allegato al nuovo regolamento. La Commissione precisa inoltre che, a seguito della modifica del formato di generazione del sommario nel registro per i biocidi introdotta nel febbraio 2024, il testo aggiornato include anche alcune modifiche minori di carattere redazionale e di layout.
Contenuto dell’allegato: dati generali dell’autorizzazione
L’allegato riporta il product summary della famiglia di biocidi. Sono indicati, tra l’altro, il titolare CVAS Development GmbH, l’indirizzo a Ladenburg (Germania), il numero di autorizzazione EU-0028957-0000, la data di rilascio 18.7.2023 e la data di scadenza 30.6.2033. I tipi di prodotto autorizzati sono il tipo di prodotto 3 (igiene veterinaria) e il tipo di prodotto 4 (settore dell’alimentazione umana e animale).
Composizione della famiglia e tipi di formulazione
La famiglia è basata su acido L-(+)-lattico come principio attivo, con diverse combinazioni di sostanze non attive a seconda del meta SPC. Sono previsti tipi di formulazione AL (qualsiasi altro liquido) e SL (concentrato solubile). L’allegato dettaglia per ciascun meta SPC le concentrazioni del principio attivo e delle sostanze coformulanti (tra cui acido metansolfonico, acido fosforico, acido solforico e acido isononanoico).
Usi autorizzati nei meta SPC 1-6: igiene veterinaria
I meta SPC 1, 2, 3, 4, 5 e 6 riguardano la disinfezione post-mungitura dei capezzoli, mediante immersione e/o spruzzatura manuale o automatica, per uso professionale al chiuso. Gli organismi bersaglio sono batteri e lieviti. I prodotti sono pronti all’uso nelle diverse concentrazioni di acido L-(+)-lattico (in genere 1,92-1,96% oppure 6,8%). Gli usi prevedono applicazione dopo ogni mungitura, 2-3 volte al giorno, con volumi differenziati per bovini/bufale e capre/pecore, e imballaggi in HDPE in taniche, fusti o IBC. Le istruzioni comuni richiedono di portare il prodotto a 20-30 °C prima dell’uso, usare una pompa dosatrice, coprire completamente i capezzoli, lasciare il prodotto fino alla mungitura successiva, mantenere l’animale in piedi per almeno 5 minuti e sciacquare le apparecchiature dopo l’uso.
Misure di sicurezza, primo soccorso e smaltimento per i meta SPC veterinari
Per vari meta SPC sono previste misure di mitigazione del rischio specifiche, tra cui l’uso di occhiali di sicurezza conformi alla EN ISO 16321 o equivalente, indumenti di protezione chimicamente resistenti e guanti conformi alla EN ISO 374 o equivalente; in alcuni casi è richiesta anche protezione delle vie respiratorie. Le istruzioni di primo soccorso disciplinano inalazione, contatto cutaneo, contatto oculare e ingestione, prevedendo in più casi il ricorso a un centro antiveleni o al 112. Quanto allo smaltimento, il prodotto inutilizzato e l’imballaggio vanno eliminati secondo le disposizioni locali; il prodotto usato può, in diversi casi, essere scaricato nella rete fognaria urbana o smaltito presso un deposito di letame, sempre nel rispetto delle norme locali. La conservazione standard è di 24 mesi, a temperatura non superiore a 40 °C, al riparo da calore, luce solare diretta e gelo, con recipiente ben chiuso.
Usi autorizzati nei meta SPC 7 e 8: settore alimentare
I meta SPC 7 e 8 riguardano la disinfezione di superfici dure nel settore dell’alimentazione umana e animale. Il meta SPC 7 autorizza l’uso in schiuma manuale o automatica, in impianti aperti o stazioni satellite, con azione battericida e levuricida a seguito di diluizione del concentrato al 5% p/p; il tempo di contatto minimo è di 5 minuti per i batteri e 15 minuti per i lieviti. Il meta SPC 8 autorizza la spruzzatura automatica in sistemi chiusi di pulizia in situ (CIP) su tubazioni, serbatoi di fermentazione e stoccaggio, con diluizioni del 2,5% p/p per l’azione battericida e del 2% p/p per l’azione levuricida.
Precauzioni specifiche per i prodotti del settore alimentare
Per i meta SPC 7 e 8 sono indicate importanti misure di protezione: guanti, indumenti protettivi, occhiali e schermi facciali conformi alle norme EN ISO 16321 ed EN ISO 374; per la manipolazione del prodotto concentrato è richiesta protezione delle vie respiratorie e l’evitamento delle aree con formazione di aerosol. È espressamente fatta salva l’applicazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e delle altre norme UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Le schede prevedono inoltre particolari istruzioni di primo soccorso e misure ambientali, incluso il divieto di contatto con alcuni materiali (ad esempio alluminio, metalli non ferrosi e materiali galvanizzati per il meta SPC 8) e l’obbligo di ventilazione adeguata in caso di sversamento del meta SPC 7.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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