Regolamento (UE) 2025/506
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/506 della Commissione, del 19 marzo 2025, che modifica l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 per quanto riguarda il metodo di riferimento e l’autorizzazione di lumiVAST Trichinella come metodo equivalente per il rilevamento di Trichine nelle carni di suini domestici
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 in materia di ricerca delle Trichine nelle carni. Sostituisce il riferimento al metodo ISO 18743:2015 con la versione aggiornata ISO 18743:2015/Amd 1:2023 e stabilisce pesi minimi di campionamento per carcasse e tagli di suini domestici. Inoltre autorizza, come metodo equivalente, il sistema automatizzato lumiVAST Trichinella, ma solo per le carni di suini domestici e con specifiche condizioni di taratura, verifica e conferma dei risultati.
Modifica le regole UE sui controlli ufficiali per la ricerca di Trichine nelle carni, aggiornando il metodo di riferimento e autorizzando il metodo equivalente lumiVAST Trichinella per le carni di suini domestici.
Ambito di applicazione
Si applica ai controlli ufficiali sulle carni di suini domestici, nell’ambito dell’esame dei campioni prelevati da carcasse e tagli di carne per la rilevazione della presenza di Trichine. Riguarda le autorità competenti e i laboratori che eseguono analisi secondo il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375, con efficacia in tutti gli Stati membri e rilevanza SEE. Le disposizioni sul metodo lumiVAST Trichinella sono limitate alle sole carni suine domestiche e non valgono per altre specie animali.
Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2015/1375 sulla ricerca delle Trichine nelle carni
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/506 della Commissione interviene sulla disciplina dei controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni, con particolare riferimento alle carni di suini domestici. La modifica risponde all’esigenza di aggiornare il riferimento tecnico al metodo ISO e di armonizzare il campionamento, oltre a introdurre un nuovo metodo equivalente convalidato a livello europeo.
Contesto normativo e finalità
La Commissione agisce sulla base dell’articolo 18, paragrafo 8, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625, che disciplina i controlli ufficiali nel settore alimentare e mangimistico. Nei considerando si ricorda che il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 stabilisce regole specifiche per l’esame di laboratorio dei campioni prelevati dalle carcasse di suini domestici per la ricerca di Trichine, parassiti che possono causare malattie alimentari nell’uomo.
La Commissione evidenzia inoltre che la norma ISO 18743:2015 non specificava il peso dei campioni da prelevare per carcasse intere e tagli di carni di suini domestici e che nel 2023 la norma è stata aggiornata a ISO 18743:2015/Amd 1:2023. Per garantire sensibilità del metodo e uniformità applicativa negli Stati membri, il regolamento sostituisce il riferimento tecnico e introduce parametri precisi di campionamento. In parallelo, sulla base di una relazione del laboratorio europeo di riferimento per i parassiti del 3 settembre 2024, viene autorizzato il metodo automatizzato lumiVAST Trichinella come metodo equivalente, limitatamente alle carni di suini domestici.
Modifiche al metodo di riferimento
L’articolo 1 sostituisce il capitolo I dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375. Il metodo di riferimento per l’esame dei campioni in relazione alla presenza di Trichine è ora la norma ISO 18743:2015/Amd 1:2023.
Per l’esame delle carni di suini domestici vengono fissate regole specifiche sul prelievo dei campioni:
- per le carcasse intere di suini domestici, diversi da scrofe riproduttrici e verri riproduttori, si preleva un campione minimo di 1 g dal pilastro del diaframma, nella zona di transizione tra parte muscolare e parte tendinea;
- per le carcasse intere di scrofe riproduttrici e verri riproduttori il campione minimo è di 2 g, sempre dal pilastro del diaframma;
- se i pilastri del diaframma non sono presenti, si prelevano 2 g dai tessuti indicati per i suini ordinari e 4 g per scrofe riproduttrici e verri riproduttori, rispettivamente dal diaframma vicino alle costole o allo sterno, oppure dai muscoli della mascella, della lingua o addominali;
- per i tagli di carne si prelevano almeno 5 g di muscoli striati, con poco grasso e, per quanto possibile, in prossimità di ossa o tendini;
- un campione di pari dimensioni deve essere prelevato anche per le carni non destinate a una cottura completa o ad altre lavorazioni dopo la macellazione.
Adeguamento del capitolo II e rinvii tecnici
Il capitolo II dell’allegato I viene modificato per rendere coerenti tutti i rinvii alla versione aggiornata della norma ISO 18743. In particolare, nei punti specificamente elencati nel regolamento, il riferimento a ISO 18743:2015 è sostituito da ISO 18743:2015/Amd 1:2023.
Le disposizioni sulla preparazione dei campioni e sui quantitativi per la digestione vengono riscritte in modo da rinviare al capitolo I e al punto 4.2 della norma aggiornata, compresi i relativi allegati A e B per ulteriori dettagli. In questo modo il regime tecnico di campionamento e analisi viene reso uniforme tra metodo di riferimento e metodi equivalenti.
Autorizzazione del metodo equivalente lumiVAST Trichinella
La parte più rilevante sul piano operativo è l’inserimento della nuova parte F del capitolo II, che riconosce lumiVAST Trichinella come metodo equivalente, ma esclusivamente per le analisi sulle carni di suini domestici. Il metodo deve essere eseguito secondo le istruzioni del fabbricante, e tutte le apparecchiature utilizzate devono essere tarate e mantenute secondo tali istruzioni.
Il regolamento disciplina anche la gestione degli esiti dubbi o positivi:
- se l’esame di un campione aggregato è positivo o incerto, si preleva un ulteriore campione di 20 g dal pilastro del diaframma o da altri tessuti di ciascun suino;
- i campioni da 20 g prelevati da cinque suini vengono aggregati ed esaminati con lo stesso metodo;
- se il gruppo di cinque suini risulta positivo, si prelevano ulteriori campioni di 20 g dai singoli suini del gruppo e ciascuno viene esaminato separatamente;
- se il risultato è positivo o incerto, almeno 20 g di muscolo di suino devono essere inviati al laboratorio nazionale di riferimento per le analisi di conferma con il metodo di riferimento del capitolo I;
- i campioni contenenti parassiti devono essere conservati in alcool etilico al 70-90% per l’identificazione della specie presso il laboratorio di riferimento nazionale o dell’UE.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Impatto pratico per operatori e professionisti
Per gli operatori del settore carni suine e per i laboratori ufficiali, il regolamento comporta tre effetti principali: aggiornamento del riferimento normativo ISO da applicare, introduzione di pesi minimi di campionamento vincolanti e possibilità di utilizzare lumiVAST Trichinella come metodo equivalente, ma soltanto alle condizioni tecniche e di conferma stabilite. Per avvocati e commercialisti che assistono imprese del comparto agroalimentare, il testo rileva soprattutto sul piano della compliance dei controlli ufficiali e dell’adeguamento delle procedure interne di campionamento, analisi e conservazione dei risultati.
Disposizioni principali
Aggiornamento del metodo di riferimento
Il metodo di rilevamento di riferimento per l’esame dei campioni relativi alla presenza di Trichine è la norma ISO 18743:2015/Amd 1:2023, che sostituisce il precedente richiamo alla ISO 18743:2015. Il riferimento aggiornato vale sia nel capitolo I sia nei rinvii presenti nel capitolo II dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375.
Campionamento minimo per carni di suini domestici
Per le carcasse intere di suini domestici diversi da scrofe riproduttrici e verri riproduttori si preleva un campione minimo di 1 g da un pilastro del diaframma; per scrofe riproduttrici e verri riproduttori il campione minimo è di 2 g. In mancanza dei pilastri del diaframma, si prelevano 2 g o 4 g, rispettivamente, da altri tessuti indicati (diaframma vicino a costole o sterno, muscoli della mascella, lingua o addominali). Per i tagli di carne si prelevano almeno 5 g di muscoli striati a basso contenuto di grasso, preferibilmente vicino a ossa o tendini.
Allineamento dei rinvii nel capitolo II
Tutti i riferimenti interni al capitolo II alla ISO 18743:2015 sono sostituiti con la ISO 18743:2015/Amd 1:2023. Inoltre le disposizioni su prelievo di campioni e quantitativi per la digestione richiamano espressamente il capitolo I e il punto 4.2 della norma aggiornata, inclusi gli allegati A e B.
Autorizzazione del metodo equivalente lumiVAST Trichinella
È aggiunta la parte F del capitolo II, che riconosce lumiVAST Trichinella come metodo equivalente solo per l’analisi delle carni di suini domestici. Il metodo deve essere eseguito secondo le istruzioni del produttore e con apparecchiature tarate e mantenute secondo tali istruzioni.
Gestione degli esiti positivi o incerti
Se l’esame di un campione aggregato dà esito positivo o incerto, si preleva un ulteriore campione di 20 g dal pilastro del diaframma o da altri tessuti di ciascun suino, secondo il capitolo I. I campioni di 20 g prelevati da cinque suini sono aggregati ed esaminati con lo stesso metodo; se il gruppo risulta positivo, si procede all’esame separato dei singoli suini del gruppo.
Conferma e conservazione dei campioni
In caso di risultato positivo o incerto, almeno 20 g di muscolo di suino devono essere inviati al laboratorio nazionale di riferimento per le analisi di conferma mediante il metodo di riferimento del capitolo I. I campioni contenenti parassiti sono conservati in alcool etilico al 70-90% per l’identificazione della specie presso il laboratorio di riferimento nazionale o dell’UE.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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