Regolamento (UE) 2025/505
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/505 della Commissione, del 19 marzo 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/632 per quanto riguarda la proroga delle misure temporanee in relazione a frutti specificati originari dell’Argentina, del Brasile, del Sud Africa, dell’Uruguay e dello Zimbabwe per impedire l’introduzione e la diffusione nel territorio dell’Unione dell’organismo nocivo Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento proroga la scadenza del regime temporaneo di protezione fitosanitaria già previsto per alcuni frutti agrumi provenienti da cinque paesi terzi. La misura resta giustificata dai casi di non conformità riscontrati nelle importazioni e dall’esigenza di contenere il rischio di introduzione e diffusione di Phyllosticta citricarpa nell’Unione. La nuova scadenza è fissata al 31 marzo 2028 e l’applicazione decorre dal 1o aprile 2025 per evitare vuoti normativi.
Proroga fino al 31 marzo 2028 delle misure temporanee fitosanitarie per i frutti specificati originari di Argentina, Brasile, Sud Africa, Uruguay e Zimbabwe contro Phyllosticta citricarpa.
Ambito di applicazione
Si applica ai frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi, esclusi i frutti di Citrus aurantium L. e Citrus latifolia Tanaka, originari di Argentina, Brasile, Sud Africa, Uruguay e Zimbabwe, nell’ambito delle importazioni nell’Unione europea. Incide sulle misure fitosanitarie volte a impedire l’introduzione e la diffusione nell’UE dell’organismo nocivo Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa. Non contiene deroghe specifiche; proroga semplicemente la durata del regime già previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/632.
Proroga delle misure temporanee per frutti specificati contro Phyllosticta citricarpa
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/505 modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/632 per prolungare le misure fitosanitarie temporanee relative a determinati frutti di agrumi provenienti da Argentina, Brasile, Sud Africa, Uruguay e Zimbabwe. La finalità è impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione dell’organismo nocivo Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa.
Contesto e motivazione
La Commissione richiama il fatto che il regime del 2022 è in scadenza il 31 marzo 2025. Nei considerando si evidenzia che, dal 2022, diversi Stati membri hanno segnalato casi di non conformità nelle importazioni di frutti specificati originari di Argentina, Sud Africa, Uruguay e Zimbabwe, in relazione alla presenza dell’organismo nocivo. Per il Brasile, nello stesso periodo, non vi sono state importazioni nell’Unione e non è stato quindi possibile verificare il livello di conformità alle misure vigenti.
La Commissione ritiene pertanto necessario mantenere le misure esistenti, poiché continuano a essere indispensabili per mantenere il rischio fitosanitario a un livello accettabile. Viene anche sottolineato che il rischio varia nel tempo e per paese di origine, con necessità di ulteriori valutazioni sulla base dei più recenti sviluppi tecnici e scientifici in materia di prevenzione e controllo del parassita.
Ambito di applicazione materiale e soggettivo
Le misure riguardano i frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi, con esclusione dei frutti di Citrus aurantium L. e Citrus latifolia Tanaka, quando siano originari di Argentina, Brasile, Sud Africa, Uruguay e Zimbabwe. Il regolamento opera nel contesto delle importazioni nell’Unione europea e si inserisce nella disciplina fitosanitaria di protezione contro gli organismi nocivi per le piante.
Modifica normativa introdotta
L’unica modifica sostanziale consiste nella sostituzione dell’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/632. La nuova formulazione stabilisce che il regolamento 2022/632 scade il 31 marzo 2028. Non vengono introdotti nuovi obblighi procedurali o nuovi criteri tecnici, ma viene semplicemente estesa la durata delle misure già vigenti.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1o aprile 2025. Questa soluzione evita un vuoto di tutela tra la scadenza del regolamento precedente, fissata al 31 marzo 2025, e la prosecuzione del regime fino al 2028.
Natura vincolante
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (UE) 2016/2031, in particolare dell’articolo 41, paragrafo 2, ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per gli operatori del settore import/export e per i professionisti che assistono imprese agroalimentari, l’aspetto rilevante è la continuità del vincolo fitosanitario già esistente, senza interruzioni temporali nel regime applicabile.
Disposizioni principali
Proroga della scadenza del regolamento 2022/632
L’articolo 1 sostituisce l’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/632, stabilendo che il regolamento scade il 31 marzo 2028. La proroga riguarda le misure temporanee sui frutti specificati originari di Argentina, Brasile, Sud Africa, Uruguay e Zimbabwe.
Ragioni della proroga
I considerando richiamano segnalazioni, dal 2022, di casi di non conformità nelle importazioni nell’Unione di frutti specificati originari di Argentina, Sud Africa, Uruguay e Zimbabwe, con presenza dell’organismo nocivo specificato. Per il Brasile, invece, non risultano importazioni dal 2022, sicché non è stato possibile valutarne il livello di conformità. La Commissione conclude che le misure restano necessarie per mantenere il rischio fitosanitario a un livello accettabile.
Decorrenza e applicazione
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o aprile 2025. Tale decorrenza è prevista per evitare lacune giuridiche, poiché il regolamento 2022/632 scade il 31 marzo 2025.
Base giuridica e natura vincolante
Il regolamento è adottato sulla base del regolamento (UE) 2016/2031, in particolare dell’articolo 41, paragrafo 2. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 19 mar 2025Regolamento (UE) 2025/506
- Regolamento · 19 mar 2025Regolamento (UE) 2025/1124
- Regolamento · 18 mar 2025Regolamento (UE) 2025/501
- Regolamento · 18 mar 2025Regolamento (UE) 2025/535
- Regolamento · 18 mar 2025Regolamento (UE) 2025/1130
- Regolamento · 20 mar 2025Regolamento (UE) 2025/524
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →