Cassazione Civile, Ordinanza n. 14291/2024 del 22/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso accettata dalla parte resistente e ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità. Non ha provveduto sulle spese.
Esito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Un soggetto utilizzatore di un contratto di leasing nautico ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva rigettato sia la domanda di ripetizione di indebito sia la domanda di risoluzione del contratto. Il ricorso per cassazione era articolato in quattro motivi, ma il testo non consente di ricostruire nel dettaglio il contenuto specifico di ciascun motivo. Nel giudizio di legittimità la controparte, un istituto di credito subentrato alla società concedente, si è costituita con controricorso. Successivamente è intervenuto un atto di rinuncia al ricorso, accettato dalla controparte.
Norme richiamate
art. 391 c.p.c.
La rinuncia al ricorso, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte comporta l'estinzione del processo, con conseguente cessazione della trattazione del merito.
- Quando il processo si estingue per rinuncia accettata, la Corte non deve pronunciarsi sulle spese, se il provvedimento dà atto di tale scelta processuale.
Come è indicizzato
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