Sentenza n. 1248/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, n. 1868/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lombardia n. 1868/2025, che aveva dichiarato la nullità per elusione del giudicato della deliberazione ARERA n. 3/2019/E/eel
Esito
Favorevole al resistente (gestore di rete)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia trae origine dal reclamo di una società titolare di una pratica di connessione alla rete per un impianto fotovoltaico, cui E-Distribuzione non aveva dato seguito ritenendo incompleta la documentazione autorizzatoria, in particolare per la mancanza dell'autorizzazione o del parere previsto dal regio decreto n. 1775/1933. Una precedente sentenza del TAR Lombardia aveva annullato la deliberazione ARERA n. 258/2017/E/eel, imponendo all'Autorità di riesaminare la fattispecie considerando l'astratta applicabilità dell'art. 108 del regio decreto n. 1775/1933 e il necessario coinvolgimento del Genio Civile. In esecuzione di tale pronuncia, ARERA aveva adottato la deliberazione n. 3/2019/E/eel, accogliendo nuovamente il reclamo e ordinando al gestore di avviare i lavori, ritenendo perfezionata la PAS per effetto dell'inerzia del Comune. E-Distribuzione aveva impugnato tale deliberazione deducendo elusione del giudicato, nullità ex art. 21-septies l. n. 241/1990, violazione dell'art. 6 d.lgs. n. 28/2011, mancata applicazione degli artt. 108 e 111 del regio decreto n. 1775/1933, violazione dello Statuto siciliano e del d.P.R.S. n. 878/1950, difetto di istruttoria, travisamento, illogicità, irragionevolezza e violazione dell'art. 97 Cost., nonché violazione dell'art. 6, comma 5, d.lgs. n. 28/2011. Il TAR aveva accolto il ricorso dichiarando la nullità della deliberazione per elusione del giudicato. ARERA ha appellato la sentenza deducendo difetto di istruttoria e violazione di legge, sostenendo che il TAR avrebbe erroneamente imposto all'Autorità di sostituirsi al Comune e che il titolo PAS si sarebbe comunque formato per silenzio-assenso.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato integralmente la sentenza del TAR. Il giudice ha ritenuto che la precedente sentenza n. 1889/2018 imponesse ad ARERA non soltanto di considerare astrattamente applicabile l'art. 108 del regio decreto n. 1775/1933, ma anche di valorizzare il necessario coinvolgimento del Genio Civile nell'istruttoria. La deliberazione n. 3/2019/E/eel aveva invece svuotato tale premessa, degradando l'autorizzazione prevista dal regio decreto a mero atto di assenso la cui acquisizione sarebbe stata rimessa alla discrezionalità del Comune, così riproducendo sostanzialmente l'esito del provvedimento già annullato. Tale condotta integra elusione del giudicato, poiché l'amministrazione, pur non reiterando formalmente il vizio originario, persegue il medesimo risultato aggirando il contenuto precettivo della sentenza. Il Collegio ha inoltre affermato che, quando per la PAS sia necessario un atto di assenso di competenza di un'amministrazione diversa dal Comune e tale atto non sia allegato, il Comune deve acquisirlo d'ufficio oppure convocare una conferenza di servizi; il termine di perfezionamento della procedura resta sospeso sino all'acquisizione dell'atto, alla conclusione motivata della conferenza o all'esercizio del potere sostitutivo. In tale ipotesi la PAS non può perfezionarsi per il semplice silenzio comunale. L'autorizzazione prevista dal regio decreto n. 1775/1933 è stata qualificata come autorizzazione sostanziale autonoma, posta a tutela della sicurezza delle infrastrutture elettriche, e non come mero atto endoprocedimentale. La sua mancanza determina una carenza strutturale della PAS, impedendo la formazione del silenzio-assenso. Il gestore della rete ha il diritto e il dovere di non procedere a connessioni fondate su titoli palesemente incompleti o irregolari, e ARERA, nell'esercizio della funzione giustiziale sui reclami, avrebbe dovuto respingere il reclamo anziché ordinare l'avvio dei lavori. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 21-septies l. 241/1990
La nullità ricorre anche quando il nuovo provvedimento amministrativo elude il giudicato, aggirandone il contenuto precettivo e perseguendo sostanzialmente il medesimo esito dell'atto annullato.
art. 6 d.lgs. 28/2011
Qualora l'attività di costruzione e di esercizio degli impianti ... sia sottoposta ad atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, l'amministrazione comunale provvede ad acquisirli d'ufficio ovvero convoca ... una conferenza di servizi ... Il termine di trenta giorni ... è sospeso fino alla acquisizione degli atti di assenso ...
La PAS, quando manchi un atto di assenso necessario di competenza di altra amministrazione, è subordinata all'acquisizione d'ufficio dell'atto o alla convocazione della conferenza di servizi; il termine resta sospeso e il silenzio comunale non determina il perfezionamento del titolo.
artt. 108 e 111 regio decreto 1775/1933
Le disposizioni sono applicabili alla fattispecie e impongono il coinvolgimento del Genio Civile secondo le forme previste in relazione alla tensione della linea; l'autorizzazione costituisce un titolo sostanziale autonomo e necessario.
artt. 14 e seguenti l. 241/1990
La conferenza di servizi costituisce il modulo procedimentale attraverso il quale devono essere acquisiti gli atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse dal Comune nell'ambito della PAS.
art. 19-bis, comma 3, l. 241/1990
La PAS condizionata agli atti di assenso di altre amministrazioni presenta una struttura assimilabile alla SCIA condizionata, con una fase autorizzativa prodromica il cui mancato perfezionamento impedisce la riattivazione dello strumento di liberalizzazione.
art. 6, comma 5, d.lgs. 28/2011
La mancata allegazione di un presupposto essenziale per il rilascio del titolo integra una carenza strutturale della PAS, distinta dall'esercizio del potere inibitorio comunale e non sanabile mediante il mero decorso del termine.
Massime di principio
- Integra elusione del giudicato, e quindi nullità del nuovo provvedimento, la condotta dell'amministrazione che, pur modificando formalmente la motivazione dell'atto annullato, ne riproduca sostanzialmente l'esito mediante l'aggiramento dei vincoli conformativi stabiliti dalla sentenza.
- Quando una sentenza impone all'amministrazione di riesercitare il potere considerando determinati presupposti e svolgendo specifici accertamenti istruttori, il vincolo conformativo comprende entrambi gli elementi; l'amministrazione non può limitarsi a una considerazione meramente astratta del presupposto né omettere l'istruttoria espressamente richiesta dal giudice.
- Nella PAS per impianti alimentati da fonti rinnovabili, se manca un atto di assenso necessario di competenza di un'amministrazione diversa dal Comune, il Comune deve acquisirlo d'ufficio oppure convocare una conferenza di servizi; fino a tale acquisizione o alla conclusione del relativo procedimento il termine per il perfezionamento della PAS resta sospeso.
- L'inerzia del Comune non perfeziona la PAS quando la dichiarazione sia originariamente priva di un'autorizzazione sostanziale necessaria e indefettibile: in tale ipotesi il silenzio è giuridicamente irrilevante, poiché la semplificazione procedimentale non esonera dall'accertamento dei presupposti e requisiti di legge.
- L'autorizzazione necessaria ai sensi della disciplina sulle linee elettriche, posta a tutela della sicurezza delle infrastrutture, non è un mero atto di assenso endoprocedimentale, ma un presupposto sostanziale del titolo; la sua mancanza impedisce la formazione del silenzio-assenso e legittima il gestore a non procedere alla connessione.
- Il gestore della rete elettrica ha il dovere di non dare corso a connessioni fondate su titoli abilitativi palesemente incompleti o irregolari; l'autorità competente a decidere il reclamo deve verificare effettivamente la completezza e regolarità del titolo, senza sostituire tale verifica con il mero richiamo all'inerzia dell'amministrazione comunale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 17 feb 2026Sentenza n. 405/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 17 feb 2026Sentenza n. 406/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 17 feb 2026Sentenza n. 408/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 17 feb 2026Sentenza n. 409/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 17 feb 2026Sentenza n. 410/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 17 feb 2026Sentenza n. 411/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →