L.R. Lombardia 28/2022
Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Lombardia 13 dicembre 2022, n. 28 aggiorna in modo eterogeneo numerose leggi regionali su procedimento amministrativo, bilancio, referendum comunali, tributi, personale, agricoltura, turismo, servizi abitativi, VIA, miniere, parchi e tutela di persone sottoposte a provvedimento giudiziario. Alcune norme hanno efficacia solo per procedimenti o istanze già deliberate alla data di entrata in vigore, o per specifici termini fino al 31 dicembre 2023.
Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2022 della Lombardia
Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2022
La legge regionale Lombardia 13 dicembre 2022, n. 28 interviene come provvedimento di aggiornamento e coordinamento di più testi normativi regionali. La disciplina risultante incide su diversi ambiti istituzionali, economici, territoriali e sociali, con alcune disposizioni transitorie riferite a procedimenti già avviati o a termini specifici.
Ambito istituzionale e procedimento amministrativo
Nel procedimento amministrativo regionale viene ridefinita la figura del rappresentante unico della Regione in conferenza di servizi: è designato con atto direttoriale tra i dirigenti competenti per le materie interessate, secondo modalità e criteri fissati dalla Giunta regionale, che disciplina anche le modalità per esprimere una posizione regionale univoca e vincolante. È abrogata una precedente disposizione del medesimo articolo e, per gli enti del sistema regionale che operano come amministrazioni riconducibili alla Regione, si applicano le stesse regole previste per il rappresentante unico.
Programmazione e bilancio regionale
È introdotto l’obbligo per la Giunta regionale di approvare e trasmettere al Consiglio regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull’avanzamento del programma regionale di sviluppo. La relazione è finalizzata anche a supportare l’approvazione della risoluzione consiliare sul Documento di economia e finanza regionale (DEFR).
Circoscrizioni comunali e provinciali: referendum, quorum e rimborsi
La disciplina dei referendum consultivi comunali e delle iniziative per istituzione di nuovi comuni o modifica di circoscrizioni e denominazioni viene resa più restrittiva sul piano procedurale e più chiara sul piano dei rimborsi. L’esito del referendum è favorevole solo se, in ciascun comune interessato, vota almeno il 25% degli aventi diritto e i voti favorevoli costituiscono la maggioranza dei voti validi.
Per i procedimenti di iniziativa legislativa già attivati, la richiesta di avvio non può essere ripresentata dagli stessi comuni per sette anni dalla data del referendum consultivo, se l’esito è negativo.
Quanto alle spese referendarie:
- la Regione rimborsa, nei limiti di spesa previsti, anche i referendum consultivi comunali che non raggiungono il quorum del 25%, se ricorrono le condizioni previste;
- il rimborso è ammesso anche quando il Presidente della Giunta regionale non dia corso alla richiesta comunale di avvio;
- il sindaco deve presentare l’attestazione entro 60 giorni dal referendum nei casi di esito negativo della consultazione;
- in altri casi l’attestazione è contenuta nelle deliberazioni dei consigli comunali;
- la verifica formale della Giunta regionale è pubblicata nel BURL;
- il mancato raggiungimento del quorum non preclude di per sé il rimborso.
Le nuove regole non si applicano alle richieste già deliberate dai consigli comunali alla data di entrata in vigore della legge, per le quali continua a valere il precedente regime di rimborso.
Tributi regionali e personale
In materia tributaria è previsto che i soggetti che fruiscono del tributo in misura ridotta presentino ogni anno un’autocertificazione entro il termine della dichiarazione annuale, attestando il possesso dei requisiti previsti dalla deliberazione regionale.
In materia di personale regionale è soppressa una parte del comma 13 dell’articolo 67 della l.r. 20/2008 relativa alla determinazione della spesa del personale e ai vincoli del patto di stabilità interno.
Agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale
La Regione può promuovere protocolli d’intesa e tavoli di coordinamento per rendere più efficienti le attività di controllo.
Per strade agro-silvo-pastorali, mulattiere e sentieri si estendono e coordinano alcune regole già previste per il transito e per la disciplina dei regolamenti di utilizzo. È inoltre previsto che la Regione, e la Provincia di Sondrio per il proprio territorio, possano istituire provvisoriamente zone ittiche in casi di necessità e urgenza, in deroga ai criteri dei piani ittici regionali o provinciali.
Turismo e strutture ricettive
Le strutture ricettive, compresi gli alloggi o porzioni di alloggi dati in locazione per finalità turistiche, devono indicare nella pubblicità, promozione e commercializzazione un Codice identificativo di riferimento (CIR) per ogni unità ricettiva. Il codice coincide con quello regionale generato dal sistema di gestione dei flussi turistici, e la Giunta regionale ne disciplina le modalità con propria deliberazione.
Vendita di prodotti alimentari da parte di imprese artigiane
È eliminato il richiamo a stoviglie e posate a perdere tra gli elementi non più richiamati nella disciplina sulla vendita per consumo immediato nei locali dell’azienda.
Servizi abitativi pubblici e sociali
La disciplina dei servizi abitativi viene aggiornata su più profili:
- nella programmazione e assegnazione si valorizza in modo espresso anche la posizione dei nuclei soggetti a procedure di rilascio dell’immobile;
- gli alloggi residui non assegnati possono essere attribuiti in deroga ai limiti di superficie utile residenziale, con riduzione dei minimi o incremento dei massimi entro il 20%;
- se tra domanda e assegnazione muta il nucleo familiare per nascita, morte o provvedimento dell’autorità giudiziaria, l’ente gestore può assegnare un alloggio adeguato alla nuova composizione, incluso il nascituro;
- in caso di decesso o uscita volontaria dell’assegnatario possono subentrare anche ascendenti e discendenti di primo grado, se presenti all’atto dell’assegnazione o se l’ampliamento del nucleo era stato autorizzato da almeno dodici mesi, e purché permangano i requisiti di accesso;
- per alcuni casi di mancato subentro legati alla convivenza continuativa, è previsto un riesame su istanza da presentarsi entro il 31 dicembre 2023, limitato alla verifica dei requisiti di permanenza e dell’esigibilità, anche parziale, del debito in base all’anagrafe dell’utenza 2023;
- Comuni e ALER concorrono alle funzioni secondo le modalità definite dal regolamento regionale;
- la Giunta regionale può prevedere per l’uso alternativo una durata complessiva fino a 25 anni, non prorogabili, se necessaria per il piano economico-finanziario o per un vincolo di destinazione connesso a finanziamenti pubblici;
- per i servizi abitativi sociali, i requisiti dei beneficiari, i criteri di assegnazione e gestione e la determinazione del canone sono demandati al regolamento regionale.
Valutazione di impatto ambientale (VIA)
La legge riordina la disciplina regionale della VIA in coerenza con il d.lgs. 152/2006. In particolare:
- alcuni interventi sono ricondotti alla disciplina di accordi di programma di interesse regionale e alle opere collegate all’articolo 15 bis;
- sono aggiornati i riferimenti alla fase preliminare, alla verifica di assoggettabilità e alla procedura di valutazione preliminare;
- la domanda per il provvedimento autorizzatorio unico deve contenere l’elenco di tutte le autorizzazioni e la documentazione tecnica necessaria, con pubblicazione sul sito dell’autorità competente;
- la pubblicità dei procedimenti deve richiamare espressamente anche eventuali varianti urbanistiche e, se occorre, la procedura di VAS;
- la conferenza di servizi può richiedere integrazioni anche sui titoli abilitativi compresi nel provvedimento unico;
- è disciplinata la fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico, che si avvia con la pubblicazione sul portale SILVIA della documentazione trasmessa dal proponente e con l’indizione della conferenza preliminare;
- è introdotta la procedura regionale di valutazione preliminare per i progetti già autorizzati oggetto di modifiche, estensioni, adeguamenti tecnici o varianti;
- è abrogato l’articolo relativo a una precedente disciplina di progetto;
- per alcune tipologie di impianti mobili di trattamento rifiuti non pericolosi sono previste esclusioni o soglie temporali specifiche e, per le campagne successive sul medesimo sito, un possibile assoggettamento a verifica di VIA se superano determinate quantità.
Patrimonio minerario dismesso
Per gli interventi di valorizzazione in miniere dismesse, compendi immobiliari di miniere dismesse e cantieri dismessi all’interno di aree interessate da permessi o concessioni minerarie in corso, si conferma l’applicazione della normativa specifica in materia di miniere, inclusa la disciplina di polizia mineraria. Tali interventi sono soggetti ad autorizzazione regionale nel rispetto del programma regionale. Alle attività di valorizzazione si applicano inoltre le norme sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e la normativa nazionale di settore in relazione alla finalità fruitiva.
Parchi regionali: rettifica del Parco del Mincio
È rettificata la planimetria che individua i confini del Parco regionale del Mincio, sostituendo la tavola 07 con quella allegata alla legge. Per effetto della rettifica, la legge di ampliamento del parco è coordinata con un espresso rinvio alla successiva correzione e l’allegato della legge istitutiva dei parchi regionali è aggiornato con il riferimento alla presente legge tra le leggi di modifica.
Tutela delle persone sottoposte a provvedimento dell’Autorità giudiziaria
Nella composizione dell’organo previsto dalla l.r. 25/2017 è inserito anche un rappresentante designato dagli enti di formazione accreditati iscritti nella sezione A dell’Albo regionale di cui alla normativa sul sistema educativo e di istruzione e formazione della Lombardia.
Neutralità finanziaria ed entrata in vigore
L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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