R.R. Lombardia 10/2022
Regolamento regionale del volontariato di protezione civile, in attuazione dell'art. 22, c. 3 e 6, della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 27 (Disposizioni regionali in materia di protezione civile)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina, per la Lombardia, l’Elenco territoriale del volontariato di protezione civile: struttura, requisiti di iscrizione e permanenza, operatività dei volontari e dei soggetti, specializzazioni, controlli e sanzioni. Sostituisce l’Albo regionale previgente; prevede iscrizioni automatiche dei soggetti già presenti nei vecchi elenchi e varie discipline transitorie in attesa degli atti attuativi regionali e nazionali.
Volontariato di protezione civile in Lombardia: elenco territoriale, iscrizione, operatività e sanzioni
Volontariato di protezione civile in Lombardia: disciplina dell’Elenco territoriale
Il regolamento, adottato in attuazione della l.r. Lombardia 29 dicembre 2021, n. 27 e del d.lgs. n. 1/2018, istituisce e disciplina l’Elenco territoriale del volontariato di protezione civile presso la Regione Lombardia. La disciplina riguarda iscrizione, permanenza, operatività, specializzazioni, controlli, provvedimenti disciplinari e regime transitorio.
Ambito di applicazione e funzione dell’Elenco territoriale
L’Elenco territoriale sostituisce il previgente riferimento all’Albo regionale del volontariato di protezione civile e costituisce il presupposto necessario per l’attivazione e l’impiego del volontariato organizzato nell’ambito del sistema regionale e/o nazionale di protezione civile, anche ai fini dei benefici di legge previsti dagli artt. 39 e 40 del Codice della protezione civile. Per gli altri atti regionali non modificati o abrogati, ogni richiamo al vecchio Albo regionale deve intendersi riferito all’Elenco territoriale.
Struttura dell’Elenco e categorie di soggetti iscrivibili
L’Elenco territoriale è articolato in:
- 12 sezioni provinciali, gestite dalle 11 Province lombarde e dalla Città metropolitana di Milano;
- una sezione regionale, gestita dalla struttura regionale di protezione civile;
- una sezione speciale, anch’essa gestita dalla struttura regionale, suddivisa in sottosezioni per articolazioni regionali e soggetti concorrenti;
- l’elenco dei volontari appartenenti ai soggetti iscritti.
Possono iscriversi:
- forme di volontariato organizzato di protezione civile con sede legale, ed eventualmente operativa, in Lombardia, non iscritte all’elenco centrale nazionale, che svolgano attività di protezione civile in via esclusiva o principale;
- articolazioni locali di soggetti iscritti all’elenco centrale nazionale, con sede legale ed eventuali sedi operative in Lombardia;
- articolazioni regionali di soggetti iscritti all’elenco centrale nazionale con sede legale in Lombardia;
- gruppi comunali, intercomunali, provinciali e metropolitani costituiti come enti del terzo settore in forma specifica;
- comitati di coordinamento del volontariato organizzato di protezione civile costituiti in associazione;
- altri soggetti senza scopo di lucro che perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale connesse alla protezione civile e che abbiano sede legale o almeno una sede operativa in Lombardia.
Regole di iscrizione per tipologia di soggetto
La collocazione nelle sezioni dipende dalla natura del soggetto:
- i soggetti di cui alle lett. a), b), d) ed e.I) si iscrivono nelle sezioni provinciali competenti per territorio;
- i soggetti di cui alle lett. c) e f) si iscrivono nella sezione speciale, rispettivamente nelle sottosezioni “articolazioni regionali” e “soggetti concorrenti”;
- i soggetti di cui alla lett. f), se operano con più sedi in Lombardia, devono individuare un unico soggetto coordinatore che iscrive anche gli altri soggetti coordinati, i quali non possono iscriversi autonomamente;
- i soggetti di cui alle lett. a) e d), se hanno sede legale in Lombardia, possono chiedere l’iscrizione alla sezione regionale se dispongono di sedi operative in almeno 3 territori provinciali diversi e di più di 15 volontari operativi per ciascuna sede;
- alla sezione regionale si iscrivono anche i soggetti di cui alla lett. e.II);
- i soggetti costituiti come coordinamenti regionali si iscrivono direttamente nella sottosezione “articolazioni regionali”.
Ogni volontario può afferire a una sola sede, legale o operativa, del soggetto di appartenenza, salvo quanto previsto per i soggetti di coordinamento di cui alla lett. e).
Requisiti per l’iscrizione e divieti
L’iscrizione è subordinata, a seconda della categoria, al possesso di specifici requisiti statutari e funzionali. In sintesi:
- per alcuni soggetti è richiesta la previsione statutaria di assenza di scopo di lucro, gratuità delle cariche e almeno uno tra criteri di ammissione/esclusione, democraticità o elettività delle cariche;
- per i soggetti di volontariato organizzato e i comitati di coordinamento è richiesto l’effettivo esercizio, esclusivo o principale, di attività di protezione civile;
- per i gruppi comunali è necessaria la conformità del regolamento costitutivo allo schema-tipo regionale;
- per tutti i soggetti è richiesto che i volontari svolgano prestazioni personali, volontarie e gratuite, salvo il regime speciale del Codice del terzo settore quando applicabile;
- per alcuni soggetti occorre il possesso di requisiti strutturali e di capacità tecnico-operativa individuati dalla direttiva nazionale.
È vietato perseguire fini contrari alla legge o scopi politici: ciò comporta la cancellazione d’ufficio. È vietato anche l’uso di denominazioni o simboli riconducibili inequivocabilmente a formazioni politiche. I singoli volontari non possono adottare comportamenti vietati o perseguire finalità estranee alla disciplina di protezione civile.
Comunicazioni, pubblicità dell’elenco e rapporti con l’elenco centrale nazionale
I soggetti che partecipano all’attivazione della struttura nazionale di appartenenza devono comunicarlo tempestivamente, comunque entro 24 ore, alla struttura provinciale, metropolitana o regionale competente, indicando uomini, mezzi e attrezzature impiegati. In caso di emergenze in Lombardia, la struttura regionale o provinciale può chiedere il rientro di mezzi e attrezzature impiegati fuori regione.
La Regione pubblica annualmente sul BURL l’Elenco territoriale aggiornato dei soggetti in regola con i requisiti. I soggetti già iscritti nell’elenco centrale nazionale non possono iscriversi all’Elenco territoriale, salvo le articolazioni locali di cui alla lett. b).
Procedura di iscrizione
Le domande di iscrizione devono essere presentate con modalità definite da decreto del dirigente regionale competente, da adottarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore del regolamento.
L’iscrizione o il diniego sono adottati entro 90 giorni dalla domanda:
- con decreto del dirigente regionale per la sezione regionale e la sezione speciale;
- con provvedimento del dirigente provinciale o metropolitano competente per le sezioni provinciali.
I provvedimenti sono notificati via PEC.
Permanenza nell’Elenco e controlli periodici
I soggetti iscritti devono dimostrare con cadenza triennale il mantenimento dei requisiti di iscrizione; per alcune categorie tale verifica riguarda anche i requisiti di operatività. Regione, Province e Città metropolitana di Milano possono effettuare controlli periodici, anche a campione.
Operatività dei soggetti iscritti
Un soggetto di volontariato organizzato, iscritto nelle sezioni indicate, è operativo se:
- ha almeno l’80% di volontari operativi sul totale degli iscritti, esclusi minorenni e over 75, con un minimo comunque di 7 volontari;
- dispone di mezzi e attrezzature minime proporzionate ai volontari operativi e coerenti con le specializzazioni;
- garantisce reperibilità telefonica 24 ore su 24 per tutto l’anno.
Per mantenere l’operatività, la maggioranza dei volontari operativi deve, almeno annualmente:
- svolgere attività addestrative o prove di soccorso documentate con relazione, oppure
- essere impiegata in attività di emergenza, con documentazione agli atti.
La carenza anche temporanea di uno di tali elementi comporta la perdita dell’operatività fino al ripristino integrale.
Operatività del singolo volontario e benefici di legge
Le attività operative comprendono interventi per eventi emergenziali, attività di previsione e prevenzione, supporto alla pianificazione e all’esercizio delle funzioni di protezione civile, attività addestrative e formative, nonché preparazione e coordinamento delle attività stesse.
Ogni volontario può dichiarare l’operatività esclusiva per un solo soggetto tra quelli di tipo a), b), c) e d); può inoltre operare anche per i soggetti di coordinamento di cui alla lett. e). La dichiarazione di operatività esclusiva consente l’applicazione dei benefici di legge degli artt. 39 e 40 del Codice della protezione civile per le attività rese a favore del soggetto dichiarato.
Per i soggetti di cui alla lett. e) i volontari beneficiano comunque dell’art. 39, mentre il beneficio dell’art. 40 spetta al soggetto per cui l’attività è svolta.
Per acquisire lo status operativo il volontario deve:
- essere maggiorenne;
- avere completato il percorso formativo regionale, oppure aver svolto per almeno un anno, nel triennio precedente, attività professionale in enti o strutture operative della protezione civile;
- se assume cariche associative, non aver riportato condanne penali, anche non definitive, per determinati reati dolosi contro persone, patrimonio, pubblica amministrazione o ordine pubblico.
I volontari devono essere assicurati per responsabilità civile verso terzi e per infortuni e malattie connesse all’attività. Ogni anno i volontari con cariche devono presentare dichiarazione sostitutiva sui requisiti penali; i legali rappresentanti devono attestare alla Provincia, Città metropolitana o Regione la raccolta delle dichiarazioni e l’assenza di contenuti ostativi.
Specializzazioni del volontariato
All’atto dell’iscrizione ciascun soggetto deve indicare almeno una specializzazione, tra quelle elencate nell’Allegato A, che definisce l’ambito operativo di riferimento. L’elenco può essere aggiornato periodicamente con deliberazione della Giunta regionale.
Se le specializzazioni sono più di una, deve essere indicata una specializzazione prevalente e le eventuali secondarie. Le specializzazioni possono essere modificate in ogni momento mediante istanza.
Per essere iscritti in relazione a una specializzazione, i soggetti devono possedere, in misura definita da successive deliberazioni regionali, requisiti quali:
- numero minimo di volontari;
- dotazioni strumentali proporzionate;
- formazione specialistica;
- eventuali abilitazioni specifiche;
- ulteriori requisiti per la singola specializzazione.
I soggetti iscritti devono mantenere aggiornate le specializzazioni di ciascun volontario. I comitati di coordinamento utilizzano Coordinatori Territoriali del Volontariato individuati secondo direttive regionali.
Sospensione, cancellazione e sanzioni disciplinari
La violazione del regolamento da parte dei soggetti iscritti o dei volontari può dar luogo, previa contestazione e audizione, a sanzioni disciplinari irrogate dal dirigente regionale competente, sentito il Comitato regionale di volontariato di protezione civile. Le sanzioni progressive sono:
- rimprovero scritto;
- sospensione dall’Elenco territoriale da 3 mesi a 1 anno, dopo due rimproveri scritti;
- cancellazione dall’Elenco, dopo due sospensioni nell’ultimo quinquennio.
Sono previste cancellazione automatica e senza gradualità nei casi di:
- perseguimento di fini vietati o scopi politici;
- false dichiarazioni in materia di operatività del volontario;
- reiterazione, nell’ultimo biennio, di gravi violazioni del regolamento.
Il procedimento disciplinare si avvia con contestazione scritta entro 30 giorni dalla conoscenza del fatto da parte della Regione e si conclude entro 120 giorni. In caso di cancellazione, il soggetto o il volontario responsabile non può presentare nuova domanda prima di 18 mesi.
Regime transitorio e adeguamenti successivi
I soggetti già iscritti all’Albo regionale previgente e all’Elenco regionale dei soggetti di rilevanza per il sistema di protezione civile lombardo sono automaticamente iscritti nella sezione pertinente dell’Elenco territoriale.
Fino all’adozione della delibera regionale sulle sedi operative, i soggetti dichiarano l’esistenza delle sedi e il relativo numero di volontari, mezzi e attrezzature. Per i gruppi comunali, lo schema-tipo del regolamento è approvato entro 90 giorni dalla direttiva nazionale; i gruppi già iscritti devono adeguarsi entro 12 mesi, pena cancellazione previa diffida.
Fino alla direttiva nazionale sui requisiti strutturali e tecnico-operativi si applicano i criteri fissati da specifica delibera regionale, da rivedere entro 12 mesi dalla direttiva. In assenza della definizione regionale dei requisiti per le specializzazioni, l’inserimento può avvenire mediante autocertificazione.
L’eventuale adeguamento alle linee guida nazionali può comportare la modifica o la cessazione di efficacia degli atti regionali attuativi e delle iscrizioni non conformi.
Cessazione di efficacia della normativa previgente
Dal giorno di entrata in vigore del regolamento perdono efficacia il regolamento regionale n. 9/2010 e la deliberazione di Giunta n. IX/3246/2012, con i relativi provvedimenti attuativi, salva l’operatività transitoria del vecchio Albo fino alla piena costituzione dell’Elenco territoriale.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURL.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 20 dic 2022L.R. Lombardia 30/2022
- Legge · 13 dic 2022L.R. Lombardia 28/2022
- Legge · 13 dic 2022L.R. Lombardia 29/2022
- Regolamento · 27 dic 2022R.R. Lombardia 11/2022
- Legge · 28 dic 2022L.R. Lombardia 33/2022
- Legge · 28 dic 2022L.R. Lombardia 32/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →