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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20086/2024 del 21/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la conferma della condanna per concorso in associazione a delinquere (art. 416 cod. pen., commi 2 e 5). Le censure principali erano: a) nullità della sentenza per l'uso di trascrizioni di conversazioni effettuate dal perito senza verbalizzazione formale; b) carenza probatoria e vizio di motivazione nel ritenere la responsabilità dell'associazione, ovvero mancata dimostrazione della correlazione della condotta dei ricorrenti con il programma associativo; c) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e vizio nella determinazione della pena (dosimetria prossima al massimo edittale); d) eccezione di prescrizione del reato associativo, con deduzione che il vincolo si sarebbe estinto anteriormente alla sentenza d'appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Motivazioni principali: le censure sulla documentazione stenotipica e sulle trascrizioni sono manifestamente infondate e non hanno arrecato pregiudizio alla difesa (ai sensi dell'art. 142 c.p.p. e giurisprudenza consolidata); le doglianze sulla insufficienza probatoria erano formulate in termini generici e omettevano il necessario confronto con la motivazione dei giudici di merito che avevano evidenziato un sodalizio ampio e ripartizione di ruoli; il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena rientrano nella discrezionalità dei giudici di merito e non risultano caratterizzati da illogicità o arbitrio; la questione della prescrizione, sollevata in cassazione, è generica e priva di elementi incontrovertibili che dimostrino che il reato si è consumato in data anteriore a quanto accertato dai giudici di merito. Conseguenze pratiche: inammissibilità dei ricorsi, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen. (commi 2 e 5)

    Norma sostanziale sulla partecipazione ad associazione a delinquere; i giudici di merito hanno ritenuto dimostrato l'esistenza di un sodalizio ampio e la ripartizione di ruoli, elementi sufficienti per la condanna secondo la ricostruzione del fatto.

  • art. 142 cod. proc. pen.

    La Corte ha richiamato l'interpretazione secondo cui la mancata trascrizione o sottoscrizione delle stenotipie non determina automaticamente la nullità se non è mancata la sottoscrizione del verbale riassuntivo d'udienza da parte dell'ausiliario; le registrazioni e le trascrizioni costituiscono documenti che possono essere allegati e rilette/tradotte successivamente.

  • artt. 179, 510 (comma 2 e 2-bis), 511 (comma 3) cod. proc. pen.

    Richiamati dalla difesa come norme processuali rilevanti per le doglianze sulla documentazione e sulle formalità procedurali, ma la Corte ha ritenuto infondate le censure in relazione alla mancata verbalizzazione delle attività del perito.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    E' la norma che limita l'ambito dei motivi in cassazione in presenza di impugnazione di sentenze di appello; i motivi sono stati valutati nei limiti richiesti da tale disposizione.

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Principi di determinazione della pena e criteri di individualizzazione: la Corte ha confermato che la valutazione della gravità e la dosimetria sono rimessi al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione salvo motivazioni illogiche o arbitrarie, che qui non sono emerse.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso: condanna alle spese e, eventualmente, versamento in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha irrogato tale sanzione fissando l'importo in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. in l. 18/12/2020, n. 176

    Norma procedurale richiamata in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; usata per indicare che le conclusioni scritte erano state trasmesse al Collegio.

  • art. 129 e art. 609 comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamati in tema di estinzione del reato per prescrizione: la Corte ha evidenziato che l'inammissibilità del ricorso impedisce la rilevazione d'ufficio della prescrizione anteriore alla sentenza impugnata e che, se invocata per la prima volta in cassazione, deve essere provata con elementi incontrovertibili.

Massime di principio

  • La mancata trascrizione o formalità relative alle stenotipie d'udienza non comportano automaticamente nullità: è necessario dimostrare un concreto pregiudizio alla difesa.
  • I motivi formulati in termini generici o che non confrontano specificamente la motivazione dei giudici di merito sono inammissibili in cassazione.
  • La valutazione della sussistenza di un'associazione a delinquere e la ripartizione dei ruoli rientrano nella valutazione di merito; la Cassazione interviene solo in caso di manifesta illogicità o violazione di legge.
  • Il riconoscimento o diniego delle circostanze attenuanti generiche e la dosimetria della pena sono esercizio discrezionale del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se adeguatamente motivate.
  • La prescrizione, se dedotta per la prima volta in cassazione, richiede prova documentale chiara e incontrovertibile della data di estinzione del reato; l'inammissibilità del ricorso preclude, di regola, la rilevazione d'ufficio della prescrizione anteriore alla sentenza impugnata.

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