Cassazione Penale, Sentenza n. 20086/2024 del 21/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma della condanna per concorso in associazione a delinquere (art. 416 cod. pen., commi 2 e 5). Le censure principali erano: a) nullità della sentenza per l'uso di trascrizioni di conversazioni effettuate dal perito senza verbalizzazione formale; b) carenza probatoria e vizio di motivazione nel ritenere la responsabilità dell'associazione, ovvero mancata dimostrazione della correlazione della condotta dei ricorrenti con il programma associativo; c) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e vizio nella determinazione della pena (dosimetria prossima al massimo edittale); d) eccezione di prescrizione del reato associativo, con deduzione che il vincolo si sarebbe estinto anteriormente alla sentenza d'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Motivazioni principali: le censure sulla documentazione stenotipica e sulle trascrizioni sono manifestamente infondate e non hanno arrecato pregiudizio alla difesa (ai sensi dell'art. 142 c.p.p. e giurisprudenza consolidata); le doglianze sulla insufficienza probatoria erano formulate in termini generici e omettevano il necessario confronto con la motivazione dei giudici di merito che avevano evidenziato un sodalizio ampio e ripartizione di ruoli; il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena rientrano nella discrezionalità dei giudici di merito e non risultano caratterizzati da illogicità o arbitrio; la questione della prescrizione, sollevata in cassazione, è generica e priva di elementi incontrovertibili che dimostrino che il reato si è consumato in data anteriore a quanto accertato dai giudici di merito. Conseguenze pratiche: inammissibilità dei ricorsi, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen. (commi 2 e 5)
Norma sostanziale sulla partecipazione ad associazione a delinquere; i giudici di merito hanno ritenuto dimostrato l'esistenza di un sodalizio ampio e la ripartizione di ruoli, elementi sufficienti per la condanna secondo la ricostruzione del fatto.
art. 142 cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato l'interpretazione secondo cui la mancata trascrizione o sottoscrizione delle stenotipie non determina automaticamente la nullità se non è mancata la sottoscrizione del verbale riassuntivo d'udienza da parte dell'ausiliario; le registrazioni e le trascrizioni costituiscono documenti che possono essere allegati e rilette/tradotte successivamente.
artt. 179, 510 (comma 2 e 2-bis), 511 (comma 3) cod. proc. pen.
Richiamati dalla difesa come norme processuali rilevanti per le doglianze sulla documentazione e sulle formalità procedurali, ma la Corte ha ritenuto infondate le censure in relazione alla mancata verbalizzazione delle attività del perito.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
E' la norma che limita l'ambito dei motivi in cassazione in presenza di impugnazione di sentenze di appello; i motivi sono stati valutati nei limiti richiesti da tale disposizione.
artt. 132 e 133 cod. pen.
Principi di determinazione della pena e criteri di individualizzazione: la Corte ha confermato che la valutazione della gravità e la dosimetria sono rimessi al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione salvo motivazioni illogiche o arbitrarie, che qui non sono emerse.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso: condanna alle spese e, eventualmente, versamento in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha irrogato tale sanzione fissando l'importo in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. in l. 18/12/2020, n. 176
Norma procedurale richiamata in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; usata per indicare che le conclusioni scritte erano state trasmesse al Collegio.
art. 129 e art. 609 comma 2 cod. proc. pen.
Richiamati in tema di estinzione del reato per prescrizione: la Corte ha evidenziato che l'inammissibilità del ricorso impedisce la rilevazione d'ufficio della prescrizione anteriore alla sentenza impugnata e che, se invocata per la prima volta in cassazione, deve essere provata con elementi incontrovertibili.
Massime di principio
- La mancata trascrizione o formalità relative alle stenotipie d'udienza non comportano automaticamente nullità: è necessario dimostrare un concreto pregiudizio alla difesa.
- I motivi formulati in termini generici o che non confrontano specificamente la motivazione dei giudici di merito sono inammissibili in cassazione.
- La valutazione della sussistenza di un'associazione a delinquere e la ripartizione dei ruoli rientrano nella valutazione di merito; la Cassazione interviene solo in caso di manifesta illogicità o violazione di legge.
- Il riconoscimento o diniego delle circostanze attenuanti generiche e la dosimetria della pena sono esercizio discrezionale del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se adeguatamente motivate.
- La prescrizione, se dedotta per la prima volta in cassazione, richiede prova documentale chiara e incontrovertibile della data di estinzione del reato; l'inammissibilità del ricorso preclude, di regola, la rilevazione d'ufficio della prescrizione anteriore alla sentenza impugnata.
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