Cassazione Penale, Sentenza n. 40232/2024 del 31/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Melillo era stato condannato dal Tribunale di Trani per porto di un coltello a punta (coltello a serramanico, lama 14,5 cm) trovato nella sua disponibilità presso il Palazzo di Giustizia. Con ricorso per cassazione ha dedotto tre censure: 1) mancato riconoscimento del giustificato motivo del possesso (il coltello sarebbe strumento di lavoro comprovato da dichiarazioni e busta paga); 2) mancata prova di finalità offensiva (il coltello sarebbe stato lasciato nel marsupio e posto nel metal detector, sintomo di assenza di intento lesivo); 3) esclusione errata dell'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto) poiché la condotta sarebbe non abituale, non lesiva e funzionale al lavoro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero, in sostanza, una richiesta di riconsiderazione dei fatti e delle valutazioni probatorie di merito, operazione non consentita in sede di legittimità. Ha condiviso la motivazione del Tribunale che aveva valorizzato il fatto obiettivo (ritrovamento del coltello nella disponibilità dell'imputato), la mancanza di una dichiarazione immediata e l'inidoneità della giustificazione lavorativa posto che il porto era avvenuto nel Palazzo di Giustizia, luogo estraneo allo svolgimento dell'attività lavorativa. Ha inoltre ritenuto non rilevante l'assenza di prova di finalità offensiva ai fini del reato contestato e non applicabile l'art. 131-bis per le caratteristiche dell'arma e il contesto (ingresso in edificio pubblico). Conseguentemente il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Restano ferma la condanna di merito (ammenda di euro 1.000, confisca e distruzione dell'oggetto sequestrato) così come disposta dal Tribunale.
Norme richiamate
Legge 18 aprile 1975, n. 110
Norma che sanziona il porto di armi bianche; applicata per affermare la responsabilità penale per il porto ingiustificato del coltello nel Palazzo di Giustizia
Codice di procedura penale
Limiti del sindacato di legittimità: la Cassazione non può sostituirsi al giudice del merito per rinnovare la valutazione probatoria; ricostruzioni alternative dei fatti non fondate su vizio di diritto rendono il ricorso inammissibile
Codice penale
Istituto della particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto l'istituto non applicabile perché le caratteristiche dell'arma e il contesto (ingresso in edificio pubblico) escludono la tenuità
Disposizioni attuative del codice di procedura penale
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti stretti della motivazione del ricorso; indica i vincoli nella formulazione delle censure in cassazione
Corte Costituzionale
Riferimento richiamato in relazione alla determinazione della somma da versare alla Cassa delle ammende e alla non esenzione da colpe nella statuizione di inammissibilità
Massime di principio
- La Cassazione non riesamina i fatti né riformula la valutazione delle prove: se il ricorso si limita a proporre una diversa lettura dei fatti, è inammissibile
- Per provare un giustificato motivo di porto di un'arma bianca occorre dimostrare che l'uso o la necessità sia direttamente collegato al luogo o al percorso lavorativo; il semplice richiamo all'attività lavorativa, senza collegamento territoriale o funzionale, è insufficiente
- L'assenza di finalità offensiva non elimina automaticamente la responsabilità per il porto ingiustificato: la norma mira anche alla pericolosità oggettiva del porto in luoghi sensibili (es. edifici pubblici)
- L'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. dipende dalle caratteristiche intrinseche dell'arma e dal contesto concreto; coltelli caratterizzati e contesti di ingresso in edificio pubblico possono escluderne l'applicazione
- Il comportamento immediato dell'individuo al momento del ritrovamento (ad es. mancata dichiarazione) può incidere negativamente sulla credibilità della giustificazione
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