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Sentenza

Sentenza n. 1097/2026 - Venezia, Sezione 2

per l'annullamento - del provvedimento prot. n. 12837 datato 10 settembre 2024 del Comune di Piovene Rocchette, recante rigetto dell’istanza di attivazione di procedimento ex art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 in relazione alle aree di Via Cima XII di proprietà dei signori D’Adam – Nardello; - di ogni altro atto al precedente presupposto, connesso o consequenziale; nonché per la condanna del Comune di Piovene Rocchette ad attivare il procedimento di cui all’art. 42 bis, D.P.R. 327/2001, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta in caso di inerzia dell’amministrazione comunale.

Giustizia amministrativa202401360

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego comunale dell’istanza di attivazione del procedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 relativo a terreni occupati e trasformati per la realizzazione di una strada comunale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento comunale del 10 settembre 2024 con cui era stata rigettata la richiesta di attivazione del procedimento ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001. I terreni erano stati occupati d’urgenza nel 1979 per la realizzazione e l’allargamento di una strada, senza che fosse poi formalizzato il trasferimento della proprietà e senza corresponsione dell’indennizzo. Il Comune sosteneva che l’obbligo di cessione discendesse da una prescrizione contenuta nella licenza edilizia del 1973 e che il relativo corrispettivo fosse stato compensato con gli oneri concessori dovuti dai proprietari. I ricorrenti hanno dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 42 d.P.R. 327/2001, violazione dell’art. 97 Cost., difetto di istruttoria e motivazione, irragionevolezza e ingiustizia manifeste, travisamento dei fatti e sviamento di potere. In particolare, hanno contestato la permanenza della prescrizione edilizia, evidenziando che essa era stata eliminata dalla variante del 1974 e non era stata riprodotta nella successiva variante del 1977, nonché l’inesistenza di una compensazione tra indennizzo e oneri di urbanizzazione.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha accertato che la prescrizione di cessione dell’area, originariamente contenuta nella licenza edilizia del 1973, era stata espressamente eliminata dalla variante del 16 aprile 1974 e non era stata riprodotta nella variante del 1977. Non era quindi necessario un provvedimento di revoca espresso della prescrizione precedente. La corrispondenza intercorsa negli anni tra i proprietari e il Comune confermava inoltre che l’area era stata occupata senza il pagamento dell’indennizzo e senza il perfezionamento del trasferimento della proprietà. L’occupazione e la trasformazione irreversibile del fondo per la realizzazione della strada non hanno prodotto l’acquisto della proprietà in capo al Comune e configurano un illecito permanente che l’amministrazione ha l’obbligo di far cessare. Il giudice ha tuttavia escluso di poter imporre direttamente una sola delle due soluzioni sostanziali previste dall’art. 42-bis: il Comune deve scegliere, nell’esercizio della propria discrezionalità, tra la restituzione dei terreni previa riduzione in pristino e l’adozione del decreto di acquisizione sanante, con corresponsione dell’indennizzo/risarcimento previsto dalla norma. La scelta deve essere compiuta entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Il Comune è stato condannato anche al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.500 oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.P.R. 327/2001

    Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene.

    La norma si applica a tutte le ipotesi in cui un bene immobile altrui sia utilizzato e modificato dall’amministrazione per scopi di interesse pubblico in assenza di un valido ed efficace titolo espropriativo o dichiarativo della pubblica utilità. L’amministrazione deve scegliere tra restituzione previa riduzione in pristino e acquisizione sanante, senza che tale scelta possa essere compiuta direttamente dal proprietario o dal giudice di legittimità.

  • art. 34 c.p.a.

    Il giudice amministrativo può conformare l’attività successiva dell’amministrazione imponendole di determinarsi sulla sorte del bene occupato, senza sostituirsi alla discrezionalità amministrativa nella scelta tra restituzione e acquisizione sanante.

  • art. 114 c.p.a.

    La scelta tra restituzione e acquisizione sanante può essere demandata anche a un commissario ad acta nell’ambito dell’ottemperanza, secondo il richiamo operato dalla sentenza alla giurisprudenza dell’Adunanza plenaria.

  • art. 97 Cost.

    La disposizione è richiamata tra i parametri di legittimità dedotti dai ricorrenti, ma la decisione è fondata principalmente sull’assenza di titolo dell’occupazione, sull’eliminazione della prescrizione edilizia e sull’applicazione dell’art. 42-bis d.P.R. 327/2001.

Massime di principio

  • L’irreversibile trasformazione di un bene privato per la realizzazione di un’opera pubblica non trasferisce di per sé la proprietà all’amministrazione e non impedisce la restituzione del bene illegittimamente occupato.
  • Quando l’amministrazione utilizza e ha trasformato un immobile privato per finalità di interesse pubblico in assenza di un valido ed efficace provvedimento espropriativo o dichiarativo della pubblica utilità, trova applicazione l’art. 42-bis d.P.R. 327/2001, quale che sia la ragione dell’assenza del titolo.
  • In presenza di un’occupazione sine titulo, il giudice amministrativo deve imporre all’amministrazione di porre fine all’illecito, assegnandole un termine per scegliere tra la restituzione del bene previa riduzione in pristino e l’adozione di un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis, con pagamento dell’indennizzo previsto dalla legge.
  • La scelta tra restituzione e acquisizione sanante appartiene esclusivamente all’autorità amministrativa competente, o al commissario ad acta eventualmente nominato in sede di cognizione o di ottemperanza; non può essere compiuta direttamente dal proprietario né sostituita dal giudice amministrativo nell’esercizio della giurisdizione di legittimità.
  • Una prescrizione di cessione contenuta in un titolo edilizio può essere superata da una successiva variante che la elimini espressamente; non è necessaria una revoca formale della prescrizione originaria perché essa continui a produrre effetti.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione illegittima e acquisizione sananteTitoli abilitativi ediliziGiudizio di ottemperanza
RamiEspropriazione per pubblica utilitàEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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