Sentenza n. 1097/2026 - Venezia, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento prot. n. 12837 datato 10 settembre 2024 del Comune di Piovene Rocchette, recante rigetto dell’istanza di attivazione di procedimento ex art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 in relazione alle aree di Via Cima XII di proprietà dei signori D’Adam – Nardello; - di ogni altro atto al precedente presupposto, connesso o consequenziale; nonché per la condanna del Comune di Piovene Rocchette ad attivare il procedimento di cui all’art. 42 bis, D.P.R. 327/2001, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta in caso di inerzia dell’amministrazione comunale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego comunale dell’istanza di attivazione del procedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 relativo a terreni occupati e trasformati per la realizzazione di una strada comunale
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento comunale del 10 settembre 2024 con cui era stata rigettata la richiesta di attivazione del procedimento ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001. I terreni erano stati occupati d’urgenza nel 1979 per la realizzazione e l’allargamento di una strada, senza che fosse poi formalizzato il trasferimento della proprietà e senza corresponsione dell’indennizzo. Il Comune sosteneva che l’obbligo di cessione discendesse da una prescrizione contenuta nella licenza edilizia del 1973 e che il relativo corrispettivo fosse stato compensato con gli oneri concessori dovuti dai proprietari. I ricorrenti hanno dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 42 d.P.R. 327/2001, violazione dell’art. 97 Cost., difetto di istruttoria e motivazione, irragionevolezza e ingiustizia manifeste, travisamento dei fatti e sviamento di potere. In particolare, hanno contestato la permanenza della prescrizione edilizia, evidenziando che essa era stata eliminata dalla variante del 1974 e non era stata riprodotta nella successiva variante del 1977, nonché l’inesistenza di una compensazione tra indennizzo e oneri di urbanizzazione.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha accertato che la prescrizione di cessione dell’area, originariamente contenuta nella licenza edilizia del 1973, era stata espressamente eliminata dalla variante del 16 aprile 1974 e non era stata riprodotta nella variante del 1977. Non era quindi necessario un provvedimento di revoca espresso della prescrizione precedente. La corrispondenza intercorsa negli anni tra i proprietari e il Comune confermava inoltre che l’area era stata occupata senza il pagamento dell’indennizzo e senza il perfezionamento del trasferimento della proprietà. L’occupazione e la trasformazione irreversibile del fondo per la realizzazione della strada non hanno prodotto l’acquisto della proprietà in capo al Comune e configurano un illecito permanente che l’amministrazione ha l’obbligo di far cessare. Il giudice ha tuttavia escluso di poter imporre direttamente una sola delle due soluzioni sostanziali previste dall’art. 42-bis: il Comune deve scegliere, nell’esercizio della propria discrezionalità, tra la restituzione dei terreni previa riduzione in pristino e l’adozione del decreto di acquisizione sanante, con corresponsione dell’indennizzo/risarcimento previsto dalla norma. La scelta deve essere compiuta entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Il Comune è stato condannato anche al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.500 oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 42-bis d.P.R. 327/2001
Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene.
La norma si applica a tutte le ipotesi in cui un bene immobile altrui sia utilizzato e modificato dall’amministrazione per scopi di interesse pubblico in assenza di un valido ed efficace titolo espropriativo o dichiarativo della pubblica utilità. L’amministrazione deve scegliere tra restituzione previa riduzione in pristino e acquisizione sanante, senza che tale scelta possa essere compiuta direttamente dal proprietario o dal giudice di legittimità.
art. 34 c.p.a.
Il giudice amministrativo può conformare l’attività successiva dell’amministrazione imponendole di determinarsi sulla sorte del bene occupato, senza sostituirsi alla discrezionalità amministrativa nella scelta tra restituzione e acquisizione sanante.
art. 114 c.p.a.
La scelta tra restituzione e acquisizione sanante può essere demandata anche a un commissario ad acta nell’ambito dell’ottemperanza, secondo il richiamo operato dalla sentenza alla giurisprudenza dell’Adunanza plenaria.
art. 97 Cost.
La disposizione è richiamata tra i parametri di legittimità dedotti dai ricorrenti, ma la decisione è fondata principalmente sull’assenza di titolo dell’occupazione, sull’eliminazione della prescrizione edilizia e sull’applicazione dell’art. 42-bis d.P.R. 327/2001.
Massime di principio
- L’irreversibile trasformazione di un bene privato per la realizzazione di un’opera pubblica non trasferisce di per sé la proprietà all’amministrazione e non impedisce la restituzione del bene illegittimamente occupato.
- Quando l’amministrazione utilizza e ha trasformato un immobile privato per finalità di interesse pubblico in assenza di un valido ed efficace provvedimento espropriativo o dichiarativo della pubblica utilità, trova applicazione l’art. 42-bis d.P.R. 327/2001, quale che sia la ragione dell’assenza del titolo.
- In presenza di un’occupazione sine titulo, il giudice amministrativo deve imporre all’amministrazione di porre fine all’illecito, assegnandole un termine per scegliere tra la restituzione del bene previa riduzione in pristino e l’adozione di un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis, con pagamento dell’indennizzo previsto dalla legge.
- La scelta tra restituzione e acquisizione sanante appartiene esclusivamente all’autorità amministrativa competente, o al commissario ad acta eventualmente nominato in sede di cognizione o di ottemperanza; non può essere compiuta direttamente dal proprietario né sostituita dal giudice amministrativo nell’esercizio della giurisdizione di legittimità.
- Una prescrizione di cessione contenuta in un titolo edilizio può essere superata da una successiva variante che la elimini espressamente; non è necessaria una revoca formale della prescrizione originaria perché essa continui a produrre effetti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 13 mag 2026Sentenza n. 1085/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 mag 2026Sentenza n. 1087/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 13 mag 2026Sentenza n. 1088/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 13 mag 2026Sentenza n. 1089/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 13 mag 2026Sentenza n. 1090/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 13 mag 2026Sentenza n. 1091/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →