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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23675/2023 del 03/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatore fallimentare)

La controversia

La controversia nasce da un'azione di responsabilità promossa dalla curatela fallimentare contro l'ex amministratore unico di una società a responsabilità limitata, ritenuto responsabile di condotte di mala gestio durante la gestione sociale. I giudici di merito avevano condannato l'amministratore al risarcimento di oltre 2,2 milioni di euro, somma corrispondente, secondo la ricostruzione accolta, agli ammanchi relativi a immobilizzazioni materiali, disponibilità liquide e crediti iscritti in bilancio ma non rinvenuti dal curatore. Il ricorrente per cassazione deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 146, comma 2, l.fall., in combinato disposto con gli artt. 2393, 2394 e 1476 c.c. e con l'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sostenendo che la responsabilità fosse stata affermata sulla base di elementi presuntivi generici, tratti da bilanci parziali e domande di insinuazione al passivo; richiamava inoltre Cass., Sez. Un., n. 9100/2015 sulla natura della responsabilità degli amministratori, sul nesso causale e sui criteri di liquidazione del danno, lamentando infine che la Corte d'appello avesse quantificato il danno con il criterio del differenziale tra attivo e passivo fallimentare.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura si risolvesse in argomentazioni astratte e generiche, non confrontate con gli specifici accertamenti di fatto compiuti dalla Corte d'appello. In particolare, la sentenza impugnata aveva individuato condotte concrete dell'amministratore contrarie ai doveri di conservazione del patrimonio sociale: mancata consegna al curatore di immobilizzazioni materiali e disponibilità liquide, nonché mancato rinvenimento dei crediti iscritti a bilancio; per questi ultimi, la Corte territoriale aveva desunto, in assenza di allegazioni e prova contrarie dell'ex amministratore, che fossero reali e incassati senza destinazione al soddisfacimento della società. La Cassazione ha anche escluso che la sentenza d'appello avesse applicato il criterio del differenziale attivo/passivo, avendo invece liquidato il danno in base ai singoli ammanchi. È stata inoltre dichiarata l'inammissibilità del controricorso del fallimento, perché tardivo; nessuna statuizione sulle spese per mancata tempestiva difesa del fallimento. È stato infine dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 146, comma 2, l.fall.

    È richiamato dal ricorrente come base normativa dell'azione di responsabilità del curatore; la Corte rileva che la censura non si confronta con gli accertamenti di fatto posti a fondamento della condanna.

  • art. 2393 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di azione sociale di responsabilità degli amministratori.

  • art. 2394 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di azione dei creditori sociali.

  • art. 1476 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel motivo di ricorso, ma senza che la Corte ne faccia un autonomo uso decisorio.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Il ricorrente invoca il vizio di violazione di legge; la Corte afferma però che la censura non si confronta con i fatti accertati e quindi è inammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    La Corte osserva che le critiche investono in realtà apprezzamenti di fatto del giudice di merito, censurabili solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale, che però non è stato dedotto.

  • art. 370 c.p.c.

    È richiamato per dichiarare tardivo e quindi inammissibile il controricorso del fallimento.

  • art. 372 c.p.c.

    La Corte rileva che la produzione della sentenza penale allegata alla memoria è comunque fuori dai limiti temporali e oggettivi consentiti.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamato in relazione alla memoria depositata, ritenuta non idonea a sanare i limiti della produzione documentale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la denuncia di violazione di legge è inammissibile quando non si confronta con gli specifici fatti accertati dal giudice di merito e con le conseguenze giuridiche da questi tratte, limitandosi a censure astratte o meramente assertive.
  • La responsabilità dell'amministratore per mala gestio può essere fondata su specifiche condotte di mancata conservazione o consegna della documentazione e dei beni sociali, nonché sul mancato rinvenimento di crediti iscritti a bilancio, se il soggetto convenuto non offre allegazioni e prova contrarie idonee a superare la presunzione di effettività e di incasso dei crediti.
  • La liquidazione del danno non coincide automaticamente con il differenziale tra attivo e passivo fallimentare: tale criterio è eccezionale e, fuori dai suoi presupposti, il danno deve essere ricostruito in base agli specifici ammanchi o alle specifiche poste patrimoniali indebitamente mancate o disperse.
  • Le censure che in realtà investono la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove non possono essere veicolate come violazione di legge, ma richiedono la deduzione del vizio motivazionale nei limiti consentiti dall'art. 360 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeAmministratoriRicorso per cassazione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaSocietarioProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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