Sentenza del 04/04/2018 n. 8288 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i tre motivi di ricorso di Equitalia. Ha dichiarato estinto il giudizio perché i contribuenti avevano aderito alla definizione agevolata prevista dal D.L. n. 193 del 2016, art. 6, e avevano pagato integralmente quanto dovuto. Le spese processuali sono state compensate tra le parti.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
I contribuenti avevano impugnato il preavviso di fermo amministrativo notificato il 19 marzo 2007, sostenendo che il debito fiscale non fosse dovuto: per alcune cartelle avevano aderito al condono previsto dalla Legge n. 289 del 2002, art. 12, mentre per altre contestavano la validità della notifica. La Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto perfezionato il condono con il pagamento dell'80% delle somme dovute, escludendo la decadenza per il mancato versamento del residuo 20% e affermando che quest'ultimo avrebbe dovuto essere richiesto mediante una nuova cartella.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 12, comma 1
La CTR aveva ritenuto che l'adesione al condono e il pagamento dell'80% delle somme previste avessero perfezionato la definizione, senza decadenza automatica per il mancato pagamento del residuo 20%; tale questione non è stata però decisa nel merito dalla Corte di cassazione.
Decreto-legge n. 193 del 2016, art. 6
La definizione agevolata è stata ritenuta regolare e il pagamento integrale degli importi dovuti ha determinato la definizione della lite e, conseguentemente, l'estinzione del giudizio.
Massime di principio
- Quando una controversia tributaria viene definita attraverso una procedura agevolata e il contribuente paga integralmente quanto dovuto, il giudizio può essere dichiarato estinto senza una decisione sul merito delle contestazioni originarie.
- L'estinzione del giudizio per definizione agevolata non equivale necessariamente a una conferma delle argomentazioni giuridiche del contribuente o dell'ente della riscossione: le questioni controverse possono rimanere prive di una pronuncia definitiva di merito.
- La regolarità dell'istanza e l'integrale pagamento degli importi richiesti sono elementi decisivi per ottenere gli effetti estintivi della definizione agevolata.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione della lite, le spese processuali possono essere compensate, con ciascuna parte che sostiene i propri costi.
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