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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29967/2024 del 22/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso denunciava due violazioni di legge: (1) omissione, da parte della Corte d'appello, del riconoscimento del vincolo della continuazione fra i reati oggetto del processo e altri reati già giudicati con sentenze irrevocabili, per l'analoga struttura, le modalità ripetute e la presunta programmazione delle condotte; (2) errata applicazione dell'art. 81 cod. pen. (continuazione): il Tribunale aveva determinato la pena per il reato più grave in 1 anno di reclusione ma, riunendo i reati per continuazione, aveva inflitto 3 anni e 6 mesi, superando il limite legale (aumento "fino al triplo"). La Corte d'appello aveva cercato di rientrare nel limite riducendo la pena in seguito alle pronunce di "non doversi procedere", ma prendendo come punto di partenza una pena illegale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (la valutazione del vincolo di continuazione è rimessa al giudice di merito e la motivazione era congrua) e ha accolto parzialmente il secondo motivo. Ha rilevato che il Tribunale aveva ecceduto il limite previsto dall'art. 81 cod. pen. (pena detentiva risultante superiore al triplo della pena per il reato più grave). Di conseguenza la sentenza impugnata è stata: (a) annullata senza rinvio per il reato indicato al capo O nei fatti commessi sino al 18/01/2017, dichiarati estinti per prescrizione; (b) annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano esclusivamente per la rideterminazione dell'aumento di pena a titolo di continuazione (calcolo corretto degli aumenti e delle riduzioni), dovendosi in primo luogo ricondurre la pena detentiva al limite legale; (c) dichiarata inammissibile nel resto l'impugnazione e confermata irrevocabile l'affermazione di responsabilità in relazione al reato più grave (truffa in danno di Sophie Luraschi) e la pena base di un anno di reclusione e 1.000,00 euro di multa.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen. (continuazione)

    La pena per la violazione più grave può essere aumentata "fino al triplo"; il limite è vincolante. Se il cumulo determinato dal giudice eccede tale limite, la pena deve essere ridotta al massimo legale prima di calcolare eventuali detrazioni o modifiche conseguenti ad altre pronunce.

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla Corte d'appello per motivare l'emissione di una pronuncia di "non doversi procedere" rispetto a una truffa; la norma è stata utilizzata per escludere la continuazione rispetto a quel fatto specifico.

  • art. 624 cod. proc. pen.

    Richiamato nella sentenza quale norma che impone la dichiarazione di irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità per il reato più grave, restato non impugnato rispetto a quel capo.

  • Sez. U, n. 28569 del 18/05/2017 (Gargiulo)

    Principio che impone al giudice di merito una rigorosa e approfondita verifica dei concreti indicatori del vincolo di continuazione (omogeneità del bene giuridico, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, programmazione). Tale valutazione è rimessa al giudice di merito e insindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.

  • Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo) - principio quoad poenam

    La limitazione dell'aumento fino al triplo opera anche in sede esecutiva ed è un vincolo inderogabile nella determinazione della pena per continuazione.

  • Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016 (Aiello)

    Principio di autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali per singoli capi: l'ammissione del ricorso per uno o più reati non automatizza un valido rapporto processuale per i reati rispetto ai quali il ricorso è inammissibile o non proposto; la Cassazione può quindi dichiarare irrevocabili affermazioni di responsabilità per capi non impugnati.

Massime di principio

  • La verifica del vincolo di continuazione è sostanzialmente discrezionale e rimessa al giudice di merito: la Cassazione non interviene se la motivazione è adeguata e non illogica, purché siano valutati gli indicatori concreti (omogeneità, contiguità spazio-temporale, sistematicità, programmazione).
  • Quando la pena complessiva per continuazione supera il limite legale (aumento "fino al triplo" della pena per il reato più grave), il giudice di merito deve prima riportare la pena al limite previsto dalla legge e solo successivamente calcolare detrazioni o riduzioni conseguenti ad altre pronunce; prendere come punto di partenza una pena già illegale è errore di diritto.
  • La prescrizione va valutata capo per capo: la Cassazione può dichiarare estinti singoli reati per prescrizione anche se conferma responsabilità per altri capi.
  • Se alcune condanne risultano irrevocabili (per mancanza di specifici motivi di ricorso o per inammissibilità), la Cassazione può annullare parzialmente la sentenza limitatamente agli aspetti oggetto di censura e rinviare il resto per la sola determinazione della pena.
  • In sede di ricalcolo delle pene, attenzione formale al computo degli aumenti per continuazione e alle riduzioni derivanti da pronunce di "non doversi procedere": il punto di partenza deve essere sempre una pena legittima.

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