Cassazione Civile, Ordinanza n. 18231/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (mandatario)
La controversia
La controversia nasce dal riconoscimento, in appello, del diritto al rimborso di spese per prestazioni di fisiokinesiterapia sostenute da numerosi assistiti presso una struttura privata, con condanna dell’azienda sanitaria al pagamento di euro 106.839,08 oltre interessi. La Corte d’appello aveva ritenuto applicabile la disciplina regionale siciliana sull’assistenza sanitaria indiretta, affermando che il ricorso a strutture private fosse consentito quando nel comune di residenza del richiedente mancassero strutture pubbliche, e aveva posto a carico dell’azienda sanitaria l’onere di provare l’esistenza di tali strutture. L’azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione della normativa regionale e statale in materia sanitaria, sostenendo da un lato il principio della libera scelta del luogo di cura nei limiti dell’accreditamento della struttura, dall’altro che l’assistenza indiretta extracomunale sarebbe ammessa solo in difetto sia di strutture pubbliche sia di strutture private convenzionate nel comune di residenza; con il secondo ha dedotto omesso esame di fatti decisivi, lamentando la mancata considerazione di documentazione amministrativa regionale e aziendale prodotta in giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché le prestazioni erano state eseguite entro il giugno 2002, quando era ancora vigente, ratione temporis, il regime regionale dell’assistenza sanitaria indiretta; inoltre ha osservato che la censura non investiva specificamente la regola sull’onere della prova, su cui si fondava la decisione di merito, limitandosi a contestare l’interpretazione della norma sostanziale. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo per difetto di autosufficienza, poiché non erano indicati con precisione il fatto decisivo omesso né il luogo processuale in cui fosse stato dedotto, e non erano trascritti i documenti amministrativi asseritamente decisivi. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dato atto del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3, lettera a), L.R. Sicilia 12 agosto 1980 n. 80
La disposizione è stata letta come fonte della disciplina dell’assistenza specialistica indiretta, ammessa quando nel comune di residenza o domicilio manchino presidi pubblici o privati convenzionati.
art. 4, L.R. Sicilia 12 novembre 1996 n. 42
È richiamato come interpretazione autentica della disciplina regionale sull’assistenza sanitaria indiretta.
art. 8-septies D.Lgs. n. 502/1992
È richiamato per affermare che il sistema dell’assistenza in forma indiretta è stato abolito, ma non ancora per le prestazioni controverse eseguite fino al giugno 2002.
L. 23 dicembre 2000 n. 388, art. 92, comma 16
Ha prorogato al 31 dicembre 2001 il termine previsto per l’abolizione dell’assistenza in forma indiretta.
L.R. Sicilia 26 marzo 2002 n. 2
Ha ulteriormente prorogato, per la Sicilia, al 30 giugno 2002 il termine di cessazione dell’assistenza in forma indiretta.
art. 2697 c.c.
È richiamato implicitamente per osservare che la ricorrente non aveva censurato la regola sull’onere della prova posta a base della decisione di merito.
art. 360 c.p.c.
È evocato in via sostanziale nel motivo sull’omesso esame di fatto decisivo, ma la Corte rileva che la censura non soddisfa il requisito di specificità/autosufficienza.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
È applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.
D.M. 10 marzo 2014 n. 55
È richiamato per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
D.M. 8 marzo 2018 n. 37
È richiamato insieme al D.M. n. 55/2014 per la liquidazione delle spese, come modificato dal D.M. n. 147/2022.
D.M. 13 agosto 2022 n. 147
È richiamato quale modifica dei parametri per la liquidazione delle spese.
Massime di principio
- Nei giudizi sul rimborso di prestazioni sanitarie in forma indiretta, occorre verificare anzitutto quale disciplina fosse vigente nel periodo in cui le prestazioni sono state effettivamente eseguite, poiché la cessazione del sistema può essere stata oggetto di proroghe normative.
- Se la decisione di merito si fonda anche sulla ripartizione dell’onere della prova, il ricorso per cassazione deve censurare specificamente tale regola; la sola contestazione dell’interpretazione della norma sostanziale può non essere sufficiente a scalfire la ratio decidendi.
- Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando non individua con precisione il fatto storico trascurato, il momento processuale in cui esso è stato introdotto e non riproduce o indica adeguatamente i documenti rilevanti.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere alla Corte un nuovo esame diretto del materiale documentale di merito, se non nei limiti consentiti dai motivi ammissibili e con puntuale assolvimento dell’onere di specificità.
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