Sentenza n. 660/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 23 maggio 2025, notificato al ricorrente in data 9 giugno 2025, a mezzo del quale lo Stato Maggiore dell'Esercito, Dipartimento Impiego del Personale, ha disposto il non accoglimento dell'istanza presentata ai sensi dell'art. 42 bis del decreto legislativo n. 151/2001, tesa ad ottenere l'assegnazione temporanea presso un Ente dislocato nella sede di-OMISSIS-; - nonché ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo degli interessi del ricorrente. per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 9 gennaio 2026: - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 10.11.2025, notificato al ricorrente in data 13.11.2025, con il quale lo Stato Maggiore dell’Esercito – Dipartimento Impiego del Personale, in asserita ottemperanza all’ordinanza n. -OMISSIS- del TAR Puglia – sede di Bari, che aveva accolto il ricorso ai fini del riesame, ha nuovamente disposto il rigetto dell’istanza presentata dal ricorrente ai sensi dell’art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001, volta ad ottenere l’assegnazione temporanea presso un Ente dislocato nella sede di-OMISSIS-; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo degli interessi del ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego, rinnovato all’esito del riesame, dell’assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001 presso una sede vicina alla residenza del nucleo familiare
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il primo diniego dell’istanza di assegnazione temporanea triennale, proposta per esigenze connesse alla cura della figlia minore e alla residenza lavorativa della coniuge, nonché il successivo diniego adottato dall’Amministrazione in sede di riesame disposto in fase cautelare. Ha dedotto difetto di motivazione e di istruttoria, violazione dell’art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001 e dei principi di tutela della genitorialità, nonché incongruità, illogicità, irragionevolezza e manifesta ingiustizia. Il primo diniego si fondava sull’assenza, nella sede richiesta, dello specifico profilo d’impiego del militare, pur dando atto della presenza di posizioni retributive vacanti relative ad altri profili, asseritamente richiedenti corsi di specializzazione. Il provvedimento rinnovato aveva dichiarato occupate alcune posizioni e non utilizzabili le altre per la loro specificità tecnica e per la necessità di personale qualificato, richiamando anche i costi della riqualificazione e la temporaneità dell’assegnazione. Il ricorrente ha contestato la genericità di tali motivazioni, l’omessa dimostrazione dell’effettiva situazione organica della sede di destinazione, la mancata verifica dell’impiego in posizioni equivalenti e della riconversione professionale, nonché l’elusione delle indicazioni contenute nell’ordinanza cautelare.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza d’interesse, poiché il primo diniego era stato sostituito dal nuovo provvedimento adottato in sede di riesame. Ha invece accolto i motivi aggiunti e annullato il secondo diniego. Il Collegio ha rilevato che l’art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001 richiede la sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e ammette il dissenso soltanto se motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. Anche ove si ritenga applicabile al personale militare un regime attenuato di motivazione, l’Amministrazione deve dimostrare l’assenza di posizioni di corrispondente livello retributivo oppure la prevalenza concreta delle esigenze di servizio della sede di provenienza; non è sufficiente invocare l’assenza dello specifico profilo professionale nella sede di destinazione. Nel caso concreto risultavano posizioni vacanti di livello retributivo e grado equivalente. L’Amministrazione non aveva verificato concretamente la possibilità di impiego del militare in tali posizioni, previa riqualificazione ove effettivamente necessaria, e aveva richiamato in modo generico i costi della formazione e la temporaneità dell’assegnazione. Il secondo diniego era inoltre contraddittorio rispetto al primo, poiché indicava come sature posizioni non precedentemente menzionate, in violazione del dovere di chiarezza motivazionale, ed eludeva le indicazioni dell’ordinanza cautelare. Il provvedimento è stato quindi annullato ai fini del riesame, con adibizione a mansioni corrispondenti ai profili relativi alle posizioni vacanti di analogo livello retributivo, previa eventuale riqualificazione mediante opportuni corsi. Le spese sono state compensate, salvo il rimborso al ricorrente del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001
sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva; L’eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali
L’assegnazione temporanea per esigenze di genitorialità presuppone un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva; il diniego deve essere specificamente motivato e non può fondarsi sulla sola mancanza dello specifico profilo professionale, quando siano presenti posizioni equivalenti e sia possibile verificare l’impiego o la riqualificazione del richiedente.
art. 45, comma 31-bis, d.lgs. n. 95/2017
Il diniego è consentito per motivate esigenze organiche o di servizio
La disposizione è richiamata quale base dell’orientamento che ammette un obbligo motivazionale attenuato; il TAR precisa tuttavia che essa, anche ove applicabile al personale militare, non consente motivazioni generiche e non esonera dall’accertamento concreto delle esigenze di servizio e delle posizioni equivalenti.
art. 40, comma 1, lettera q), d.lgs. n. 172/2019
La disposizione è indicata come norma introduttiva dell’art. 45, comma 31-bis, d.lgs. n. 95/2017.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Ai fini dell’assegnazione temporanea prevista dall’art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001, la verifica amministrativa deve avere riguardo alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva; la mancanza, nella sede di destinazione, dello specifico profilo professionale rivestito dal richiedente non è di per sé decisiva.
- Il diniego dell’assegnazione temporanea per esigenze di genitorialità deve dimostrare concretamente l’assenza di posizioni di corrispondente livello retributivo oppure la prevalenza di esigenze eccezionali, organiche o di servizio, adeguatamente istruite e motivate; non è sufficiente il richiamo generico a scoperture, esigenze organizzative o contenimento della spesa.
- Quando nella sede richiesta esistano posizioni vacanti di livello retributivo equivalente, l’Amministrazione deve verificare in concreto la possibilità di impiego del richiedente in tali posizioni, anche previa riqualificazione professionale ove strettamente ed effettivamente necessaria.
- Il costo della formazione o riqualificazione non può giustificare il diniego se è richiamato in modo generico e non dimostrato; l’Amministrazione deve valutare anche l’interesse proprio all’acquisizione di ulteriori competenze e alla maggiore duttilità d’impiego del dipendente.
- Il provvedimento adottato in sede di riesame cautelare deve confrontarsi puntualmente con le indicazioni del giudice; la reiterazione della precedente motivazione, senza la verifica concreta richiesta, integra un vizio di motivazione e istruttoria e può risultare elusiva dell’ordinanza cautelare.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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