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Sentenza

Sentenza n. 6758/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento - del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, protocollo m.pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE U.0048421.02.12.2024 con il quale è stata rigettata l’istanza presentata dalla ricorrente ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, finalizzata al riconoscimento del titolo di specializzazione su posto di sostegno acquisito in Spagna: - del parere negativo prot. AOODGINTCO n. 8644 del 5 giugno 2024 reso dal Ministero dell’Università e della Ricerca sul riconoscimento del corso denominato: “Curso en atención a las necesidades específicas de apoyo educativo”, asseritamente frequentato presso l’Universidad San Jorge - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata Serca e con il centro Piatel; - di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato ivi compreso il preavviso di rigetto formulato ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241;

Giustizia amministrativa202413384

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di riconoscimento del titolo di formazione sul sostegno conseguito in Spagna, unitamente al parere ministeriale negativo e al preavviso di rigetto

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva chiesto il riconoscimento, ai sensi dell'art. 16, comma 1, d.lgs. 206/2007 e della direttiva 2005/36/CE, del titolo denominato “Curso en atención a las necesidades específicas de apoyo educativo”, rilasciato da un'università spagnola. L'Amministrazione aveva respinto l'istanza rilevando che l'attestato non consentiva l'accesso all'insegnamento in Spagna e non possedeva i requisiti giuridici minimi per essere riconosciuto come titolo abilitante o specializzazione italiana sul sostegno. Il Ministero aveva comunque svolto un confronto tra il percorso estero e quello previsto in Italia dal d.m. 30 settembre 2011, ravvisando differenze quantitative e qualitative ritenute incolmabili, nonché una disparità di trattamento rispetto ai cittadini italiani formati secondo il percorso nazionale. La ricorrente ha dedotto, tra l'altro, difetto di istruttoria e di motivazione, violazione della normativa nazionale ed europea, mancata valutazione effettiva e specifica delle conoscenze, competenze, formazione ed esperienza professionale maturate, nonché omessa considerazione della possibilità di imporre misure compensative. Il Ministero ha inoltre omesso di considerare l'esperienza della ricorrente quale docente su posto di sostegno dal 1° settembre 2024.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, disponendo il riesame dell'istanza. Ha premesso che il riconoscimento automatico ai sensi della direttiva 2005/36/CE presuppone, di regola, che la qualifica conseguita nello Stato d'origine consenta in quello Stato l'esercizio della professione; nel caso concreto mancava l'attestazione dell'autorità spagnola prevista dalla direttiva. Tuttavia, anche quando la fattispecie non rientra nell'ambito della direttiva, gli artt. 45 e 49 TFUE impongono alle autorità di considerare complessivamente diplomi, certificati, altri titoli ed esperienza pertinente, confrontandoli con le conoscenze e qualifiche richieste dalla normativa nazionale. Il giudice ha ritenuto insufficiente il confronto ministeriale, fondato soprattutto su rilievi generali e formali relativi alla denominazione del sostegno, ai requisiti dei corsi italiani e allo svolgimento blended di insegnamenti, laboratori e tirocinio. La documentazione prodotta evidenziava invece un tirocinio curriculare e una significativa sovrapposizione tra le materie del percorso spagnolo e quelle del percorso italiano. L'Amministrazione non aveva inoltre verificato se le eventuali lacune potessero essere colmate mediante misure compensative, né aveva valutato l'esperienza professionale maturata in Italia dalla ricorrente. L'assenza di un titolo abilitativo estero non può costituire una barriera preconcetta, poiché il riconoscimento può essere subordinato a misure compensative anche in presenza di divergenze sostanziali e dell'assenza del titolo abilitativo. Il TAR ha valorizzato anche la disciplina sopravvenuta dei percorsi di specializzazione destinati ai titolari di formazione sul sostegno conseguita all'estero, rilevando la mancata chiarezza delle ragioni per cui il medesimo titolo potesse consentire l'ammissione a tali percorsi ma non potesse essere valutato mediante adeguate misure compensative nella procedura di riconoscimento. L'Amministrazione dovrà quindi svolgere un'analisi approfondita della formazione e dell'esperienza complessivamente acquisite e valutare l'eventuale assegnazione di misure compensative. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 1, d.lgs. 206/2007

    Costituisce la base normativa interna dell'istanza di riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero.

  • direttiva 2005/36/CE

    fissa le regole con cui uno Stato membro ospitante riconosce, per l'accesso a una professione regolamentata e il suo esercizio, le qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri d'origine

    Il riconoscimento previsto dalla direttiva presuppone che la qualifica conseguita nello Stato d'origine consenta al titolare di esercitare ivi la stessa professione.

  • direttiva 2013/55/UE

    È richiamata quale direttiva modificativa della direttiva 2005/36/CE applicabile al riconoscimento delle qualifiche professionali.

  • art. 1 direttiva 2005/36/CE

    Individua l'ambito del sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite in uno Stato membro e rilevanti per l'accesso alla professione nello Stato ospitante.

  • art. 4 direttiva 2005/36/CE

    permettere al beneficiario di accedere in tale Stato membro alla stessa professione per la quale è qualificato nello Stato membro d'origine e di esercitarla alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro ospitante

    Collega l'effetto del riconoscimento alla possibilità di esercitare la stessa professione nello Stato membro d'origine.

  • art. 3 d.lgs. 206/2007

    È richiamato quale disposizione interna corrispondente all'art. 4 della direttiva circa gli effetti del riconoscimento.

  • artt. 45 e 49 TFUE

    Anche fuori dall'ambito applicativo della direttiva 2005/36/CE, impongono di considerare complessivamente titoli ed esperienza pertinente e di confrontarli con le qualifiche richieste nello Stato ospitante.

  • art. 14 direttiva 2005/36/CE

    Consente l'adozione di misure compensative proporzionate quando dal confronto emergano lacune o differenze tra la formazione acquisita e quella richiesta nello Stato ospitante.

  • art. 3 d.m. 30 settembre 2011

    È richiamato dall'Amministrazione per il confronto con i requisiti italiani dei corsi di specializzazione sul sostegno; il richiamo formale non è stato ritenuto sufficiente a motivare il diniego.

  • Allegato B d.m. 30 settembre 2011

    Individua gli insegnamenti del percorso italiano, rispetto ai quali il giudice ha rilevato una diffusa sovrapposizione con le materie del percorso estero.

  • Allegato C d.m. 30 settembre 2011

    È stato richiamato dall'Amministrazione con riguardo alle modalità di svolgimento di insegnamenti, laboratori e tirocinio; tale rilievo non ha giustificato adeguatamente il diniego.

  • art. 7, commi 1 e 2, d.l. 71/2024, convertito dalla l. 106/2024

    Prevede percorsi di specializzazione sul sostegno per soggetti con formazione estera e determinate istanze di riconoscimento pendenti o non definite nei termini.

  • art. 4 d.i. 77/2025

    Stabilisce i criteri di ammissibilità e i requisiti di qualità dei percorsi formativi svolti all'estero, includendo percorsi conseguiti presso università estere legalmente accreditate o organismi abilitati.

  • art. 3 d.i. 77/2025

    Prevede, per chi abbia svolto formazione estera sul sostegno, percorsi compensativi con un numero di crediti ridotto in presenza di esperienza professionale in Italia.

  • art. 7, comma 1, d.m. 30 settembre 2011

    È richiamato quale disposizione che prevede 60 crediti formativi per il percorso ordinario di specializzazione sul sostegno.

Massime di principio

  • Il riconoscimento automatico di una qualifica professionale ai sensi della direttiva 2005/36/CE presuppone che il titolo conseguito nello Stato d'origine abiliti il titolare a esercitare ivi la professione corrispondente; in mancanza di tale presupposto, la direttiva non impone il riconoscimento automatico.
  • Quando la fattispecie non rientra nell'ambito della direttiva 2005/36/CE ma incide sulle libertà di circolazione dei lavoratori o di stabilimento garantite dagli artt. 45 e 49 TFUE, l'autorità dello Stato ospitante deve valutare complessivamente diplomi, certificati, altri titoli ed esperienza pertinente, confrontandoli concretamente con le conoscenze e qualifiche richieste dalla disciplina nazionale.
  • Il fatto che un titolo estero non sia abilitante nello Stato d'origine non consente all'Amministrazione di respingere la domanda sulla base di una preclusione astratta: il titolo e le competenze documentate devono essere sottoposti a una valutazione comparativa effettiva, salva la possibilità di imporre misure compensative proporzionate.
  • Il confronto tra formazione estera e formazione nazionale deve riguardare concretamente conoscenze, abilità, competenze ed esperienza professionale dell'interessato; non è sufficiente fondare il diniego su differenze nominali, requisiti formali del corso o modalità didattiche, senza esaminare il contenuto sostanziale della formazione e del tirocinio.
  • Quando emergono corrispondenze anche solo parziali o differenze colmabili tra il percorso estero e quello nazionale, l'Amministrazione deve valutare l'adozione di misure compensative, eventualmente consistenti in attività aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio, invece di escludere automaticamente il riconoscimento.
  • Un diniego di riconoscimento è illegittimo se omette di considerare l'esperienza professionale pertinente maturata dall'interessato e non spiega adeguatamente perché le eventuali differenze formative non possano essere colmate mediante misure compensative.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioMotivazione del provvedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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