Cassazione Civile, Ordinanza n. 22702/2023 del 26/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2007 emesso da un comune per il recupero dell'imposta su terreni ritenuti edificabili. Il contribuente ha impugnato l'atto sostenendo che la motivazione fosse carente o generica, che il valore attribuito alle aree fosse errato perché i terreni erano gravati da vincoli, espropriazioni e servitù e che, in particolare, le aree a destinazione turistica fossero state illegittimamente equiparate a zone già edificate con possibile edificazione diretta. Ha inoltre lamentato che non fossero stati considerati gli oneri di urbanizzazione, i costi di costruzione e la minore attualità della capacità edificatoria, chiedendo la disapplicazione della delibera comunale di stima e l'ammissione di una CTU. Con il ricorso per cassazione ha dedotto cinque motivi: omessa motivazione e errori di diritto ex art. 360, n. 5 c.p.c. sulla motivazione dell'avviso e sulla mancata CTU; violazione di legge in relazione alla motivazione dell'avviso e ai criteri di valutazione delle aree edificabili ex art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992 e art. 7 L. n. 212/2000; nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.; omesso esame di fatti relativi a servitù e occupazioni sulle particelle tassate.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza d'appello fosse adeguatamente motivata e non presentasse un vizio di motivazione apparente, anche se redatta per relationem alla decisione di primo grado, perché aveva comunque esplicitato le ragioni della conferma. Ha poi escluso il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento, osservando che l'atto conteneva gli elementi essenziali della pretesa e consentiva al contribuente di difendersi. Quanto alla determinazione del valore delle aree, ha qualificato le delibere comunali di predeterminazione dei valori venali come fonti di presunzioni semplici, utilizzabili dal giudice, e ha rilevato che il ricorrente non aveva fornito prova contraria sufficiente del minor valore dei terreni. Le doglianze sulla CTU e sulle risultanze istruttorie sono state considerate inammissibili o comunque non decisive, poiché la CTU non può supplire alle carenze probatorie della parte. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato all'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non è consentito censurare la mera insufficienza della motivazione o chiedere un riesame del merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura di violazione di legge deve confrontarsi con la reale regula iuris applicata dal giudice di merito e non può tradursi in una mera contestazione della ricostruzione fattuale.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione è nulla solo se manchi in modo assoluto o sia meramente apparente; è sufficiente anche la motivazione per relationem quando renda percepibili le ragioni della decisione.
l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1
L'obbligo di allegazione riguarda gli atti richiamati in motivazione non conosciuti o non conoscibili dal contribuente; non si estende agli atti generali come le delibere comunali soggette a pubblicità legale.
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 5
Nella valutazione dei terreni edificabili devono essere considerati anche gli oneri di urbanizzazione, i costi di costruzione e la maggiore o minore attualità della capacità edificatoria, ma la prova dei fatti allegati resta a carico del contribuente che contesti il valore accertato.
d.lgs. n. 446 del 1997, art. 59
Le delibere comunali di predeterminazione dei valori venali per zone omogenee operano come criteri presuntivi, analoghi a studi di settore o valori medi di mercato, e costituiscono supporti razionali per il giudice.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La motivazione dell'avviso di accertamento tributario è sufficiente quando consenta al contribuente di conoscere l'essenziale della pretesa e di contestarne an e quantum; non occorre un'analitica confutazione preventiva di ogni possibile difesa.
- Le delibere comunali che fissano valori venali medi delle aree edificabili non hanno natura di prova legale, ma di presunzione semplice o parametro presuntivo utilizzabile dal giudice, superabile con prova contraria specifica.
- Nel giudizio tributario, la deduzione di un vizio di motivazione dell'atto o della sentenza deve riportare in modo puntuale i contenuti asseritamente omessi o travisati; non basta riproporre genericamente le contestazioni di merito.
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione è oggi ristretto alle sole anomalie estreme della motivazione, tra cui la motivazione apparente; la semplice insufficienza o non condivisione del ragionamento del giudice non è sindacabile.
- La consulenza tecnica d'ufficio non può essere richiesta per supplire alla mancata prova delle allegazioni della parte né per esplorare alla ricerca di elementi di fatto non provati.
- Quando il giudice di merito sceglie alcune risultanze probatorie e ne esclude altre, non è tenuto a confutare espressamente ogni singolo mezzo istruttorio, purché il percorso logico sia comprensibile e il fatto decisivo sia stato esaminato.
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