Cassazione Penale, Sentenza n. 00258/2026 del 05/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Palermo che aveva confermato l'applicazione cumulativa delle misure cautelari (obbligo di dimora, divieto di allontanarsi dall'abitazione tra le 21:00 e le 7:00 e obbligo quotidiano di presentazione alla Polizia Giudiziaria) ritenendo Di Maggio gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 73 d.lgs. 309/1990 (traffico di sostanze stupefacenti). Il ricorrente ha censurato il giudizio di gravità indiziaria per vari profili: mancata specificazione del ruolo concreto e delle prove a suo carico (assenza di intercettazioni in cui fosse interlocutore, mancati sequestri a suo carico, genericità della motivazione), attribuzione dei fatti ad altri soggetti (Andrea e Giuseppe Di Maggio), presumibile incoerenza rispetto a decisioni favorevoli ad altri indagati (es. Angelo Costa), e, in una memoria successiva, allegata la circostanza che il ricorrente sarebbe stato agli arresti domiciliari nel periodo pertinente, rendendo impossibile la commissione del fatto; inoltre lamentata la genericità della contestazione (mancanza di data, tipo e quantità della sostanza).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha ritenuto che il giudizio di gravità indiziaria espresso dal Tribunale di Palermo fosse sorretto da elementi concreti (intercettazioni telefoniche e ambientali, servizi di osservazione e riscontri investigativi, nonché acquisizioni di pregresse attività investigative) che delineavano il ruolo autonomo e stabile di Di Maggio nel narcotraffico e la sua condotta di approvvigionamento "fuori canale", sanzionata dal mandamento mafioso. La Corte ha inoltre chiarito che il sindacato di legittimità non può sostituirsi alla valutazione di merito circa la ponderazione degli elementi indiziari, ma è limitato a verificare la correttezza giuridica e la coerenza logica della motivazione; le censure del ricorrente sono state ritenute, in larga parte, mera rivalutazione del materiale probatorio. Anche il confronto con le posizioni di altri indagati (es. Costa) non ha rilevato un contrasto logico tale da invalidare la decisione. Conseguentemente il provvedimento di riesame è stato confermato e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 73 d.lgs. 309 del 1990
Norma sostanziale penalmente rilevante (traffico e detenzione di stupefacenti). È la fattispecie contestata (capo 22): la Corte ha ritenuto che le risultanze investigative fossero idonee a configurare gravi indizi in relazione a tale norma.
artt. 273 e 192 cod. proc. pen.
Richiamate dal ricorrente rispetto al vizio di motivazione e alla valutazione delle prove (in particolare delle intercettazioni). La Corte ha ritenuto che le doglianze fossero, di fatto, una rivalutazione del materiale probatorio e non denunciassero palesi illogicità o violazioni di legge nella motivazione del giudice di merito.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come limite per i motivi di ricorso in cassazione; la censura è stata considerata formulata nei limiti consentiti ma sostanzialmente riconducibile a diversa valutazione dei fatti, che la Corte di legittimità non può compiere.
art. 110 cod. pen.
Evo cato nella memoria difensiva in relazione a profili di concorso di persone nel reato; la Corte non ha ritenuto convincente la nuova ricostruzione che prospettava un concorso incompatibile con le risultanze che delineavano un ruolo autonomo di Di Maggio.
Massime di principio
- Il controllo della Corte di cassazione sulle misure cautelari è limitato: non può rivalutare il materiale probatorio, ma verifica solo la correttezza giuridica e la coerenza logica della motivazione del giudice di merito.
- Le doglianze che si risolvono in una diversa interpretazione o in una richiesta di riconsiderazione degli elementi probatori sono normalmente inammissibili/infondate in sede di legittimità; occorre indicare palesi illogicità o violazioni di legge nella motivazione.
- La mancanza di intercettazioni in cui l'indagato sia interlocutore, l'assenza di sequestri o filmati non esclude automaticamente la gravità indiziaria se vi sono altre acquisizioni (intercettazioni ambientali/telefoniche, servizi di osservazione, riscontri e pregresse attività investigative) che, nel loro complesso, consentono di delineare responsabilità e ruolo autonomo.
- Differenze di esito tra provvedimenti su posizioni diverse (es. decisioni favorevoli a un coindagato e misure confermate per un altro) non costituiscono di per sé contraddizione logica: è necessario dimostrare l'incompatibilità delle ragioni adottate tra i vari provvedimenti.
- Argomentazioni nuove tardive (memorie depositate ex post con nuovi motivi) difficilmente mutano l'esito se non contengono profili di illegittimità chiari e specifici; per contestare misure cautelari conviene produrre in sede di merito elementi concreti di fatto o giuridici che mettano in dubbio la sussistenza del pericolo di reiterazione o la stringente correlazione tra indizi e persona.
- La circostanza che un imputato fosse sottoposto in passato a misure restrittive non basta a escludere la possibilità di compiere nuove condotte: bisogna dimostrare l'obiettiva impossibilità di commettere il fatto nei termini contestati.
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