Risoluzione n. 259 del 15/10/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione afferma che le istanze di rimborso per ritenute IRPEF indebite su pensioni integrative di fondi pensione preesistenti al D.Lgs. n. 124/1993 devono rispettare il termine decadenziale dell’art. 38 DPR n. 602/1973 (48 mesi), non essendo applicabile il termine ordinario di prescrizione decennale. Se il termine non è rispettato, il diritto al rimborso è estinto.
Termine per il rimborso delle ritenute IRPEF su pensioni integrative di fondi preesistenti
Trattamento fiscale delle prestazioni di fondi pensione preesistenti e termine per il rimborso
La risoluzione chiarisce il regime applicabile alle istanze di rimborso relative al trattamento fiscale degli importi integrativi delle pensioni erogate da fondi previdenziali costituiti prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124. Il documento si concentra in particolare sulla possibilità di invocare la prescrizione decennale in luogo del termine decadenziale previsto per i rimborsi fiscali.
Quadro fiscale delle prestazioni
La risoluzione richiama la circolare n. 25/E del 26 giugno 2006, con cui è stato chiarito che alle erogazioni effettuate dai fondi previdenziali preesistenti al D.Lgs. n. 124/1993 si applicano disposizioni di favore. In particolare, per i trattamenti maturati fino al 2000, la tassazione ai fini IRPEF è commisurata su un imponibile abbattuto all’87,50 per cento.
Il documento precisa che tale orientamento si è formato anche sulla base della giurisprudenza di legittimità, la quale ha riconosciuto che le pensioni integrative corrisposte dall’INPS ai propri dipendenti non costituiscono reddito per l’intero ammontare, ma solo per l’87,5 per cento dell’importo corrisposto.
Termine per la presentazione dell’istanza di rimborso
Il punto centrale della risoluzione riguarda il termine entro cui deve essere presentata la domanda di rimborso delle ritenute IRPEF operate sull’intera pensione integrativa. L’Agenzia delle entrate afferma che trova applicazione l’art. 38 del DPR 29 settembre 1973, n. 602, che disciplina l’azione di rimborso per i versamenti indebiti.
Secondo il testo, la decadenza prevista da tale articolo riguarda ogni tipologia di indebito e si applica sia al soggetto che ha effettuato il versamento diretto sia al percipiente delle somme assoggettate a ritenuta. Per quest’ultimo, l’istanza deve essere presentata entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata.
Esclusione della prescrizione decennale
La risoluzione esclude l’applicazione del termine di prescrizione ordinaria decennale. Viene richiamato il principio, consolidato in giurisprudenza, secondo cui nel sistema tributario la ripetizione dell’indebito è soggetta a un regime speciale fondato sull’istanza di parte da presentare a pena di decadenza entro i termini stabiliti dalle singole leggi d’imposta. In materia di rimborsi di versamenti diretti relativi alle imposte sui redditi, tale disciplina è appunto quella dell’art. 38 DPR n. 602/1973.
Il documento evidenzia inoltre che le norme sul rimborso ufficioso hanno natura eccezionale e non sono applicabili in via generale. Per le ritenute IRPEF operate dal sostituto d’imposta su somme corrisposte ai dipendenti, il rimborso è quindi soggetto alla disciplina dell’art. 38 e non a quella dell’indebito di diritto comune.
Conseguenze della decadenza
La risoluzione afferma che, qualora il termine decadenziale non sia rispettato, il rapporto tributario deve considerarsi esaurito e non sussiste più il diritto al rimborso. In altri termini, il mancato rispetto dei 48 mesi comporta l’estinzione della pretesa restitutoria.
Rilievo della giurisprudenza richiamata
A sostegno della conclusione, il documento richiama anche il principio secondo cui un diritto esiste solo se previsto dall’ordinamento e non può essere creato da un semplice provvedimento amministrativo, salvo espressa attribuzione di potere da parte della legge. La risoluzione usa tale argomento per escludere che un successivo intervento amministrativo possa far sorgere o riattivare un diritto al rimborso ormai decaduto.
Dispositivo finale e vigilanza
In conclusione, l’Agenzia delle entrate ribadisce che le richieste di rimborso delle ritenute IRPEF sulle pensioni integrative devono essere presentate nel termine di decadenza previsto dall’art. 38 DPR n. 602/1973. Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare affinché le istruzioni e i principi espressi nella risoluzione siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
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