Risoluzione n. 262 del 26/10/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che l’esenzione IRPEF prevista per i trattamenti pensionistici delle vittime del terrorismo dalla legge n. 206/2004 si applica alle pensioni in senso ampio, ma non agli assegni vitalizi e trattamenti similari percepiti dagli onorevoli, perché non hanno natura di pensione bensì di indennità connessa alla cessazione della carica.
Esenzione IRPEF ex legge 206/2004 non applicabile agli assegni vitalizi parlamentari
Esenzione IRPEF per le vittime del terrorismo e assegni vitalizi parlamentari
La risoluzione esamina se i benefici fiscali previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, in particolare l’esenzione dall’IRPEF, possano estendersi agli assegni vitalizi e ai trattamenti similari erogati agli onorevoli dagli organi parlamentari. L’Amministrazione conclude negativamente, ritenendo che tali emolumenti non abbiano natura previdenziale e non possano quindi beneficiare dell’agevolazione riservata ai trattamenti pensionistici.
Quadro normativo della legge n. 206 del 2004
L’articolo 3, comma 1, della legge n. 206 del 2004 riconosce alle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché ai familiari indicati dalla norma, un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad accrescere l’anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione e il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente.
Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che la pensione maturata ai sensi del comma 1 è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Interpretazione della nozione di pensione
La risoluzione richiama precedenti atti di prassi e il D.P.C.M. 27 luglio 2007, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2007, che hanno interpretato l’esenzione IRPEF come riferita all’intera pensione e non solo alla quota corrispondente al trattamento figurativo dei versamenti contributivi.
In particolare, la risoluzione n. 39 dell’8 febbraio 2008 ha ribadito tale lettura, mentre la risoluzione n. 453 del 1° dicembre 2008 ha precisato che il termine "pensione" deve essere inteso in senso ampio, comprendendo in generale tutti i trattamenti pensionistici derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti, autonomi o liberi professionisti di cui fruiscono i soggetti tutelati dalla legge n. 206 del 2004.
Sulla base di tali fonti, l’esenzione IRPEF riguarda i trattamenti pensionistici nella loro globalità.
Natura giuridica degli assegni vitalizi parlamentari
Per stabilire se l’assegno vitalizio dei parlamentari possa rientrare nell’ambito della norma agevolativa, occorre verificare se esso sia qualificabile come pensione. A tale proposito, la risoluzione richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 289 del 13 luglio 1994, nella quale è stato affermato che tra assegno vitalizio parlamentare e pensione ordinaria non vi è identità né di natura né di regime giuridico.
La Corte ha osservato che l’assegno vitalizio si collega a un’indennità di carica goduta in relazione all’esercizio di un mandato pubblico, distinta dalla retribuzione connessa al rapporto di pubblico impiego. Ne deriva che il particolare regime impositivo degli assegni vitalizi, collegati a cariche elettive, li colloca fuori dalla categoria delle pensioni in senso fiscale.
Rilevanza fiscale e disciplina TUIR
La risoluzione richiama anche l’articolo 52, comma 1, lettera b), del TUIR, secondo cui gli assegni vitalizi sono assoggettati a tassazione per la quota parte che non deriva da fonti riferibili a trattenute effettuate al percettore già assoggettate a ritenute fiscali. Viene inoltre evidenziata l’indeducibilità dei relativi contributi, in contrasto con quanto previsto per i contributi versati alle forme pensionistiche obbligatorie dall’articolo 10, lettera e), del TUIR.
Tali elementi confermano che gli assegni vitalizi non presentano natura previdenziale.
Conclusione
In base alle disposizioni normative, ai precedenti di prassi e alla giurisprudenza richiamata, la risoluzione afferma che gli assegni vitalizi percepiti in dipendenza della cessazione dalla funzione dei parlamentari e degli altri titolari di cariche elettive non possono essere assimilati ai trattamenti pensionistici. Di conseguenza, ad essi non si applica l’esenzione dall’IRPEF prevista dalla legge n. 206 del 2004 per le pensioni delle vittime del terrorismo.
Vigilanza degli uffici
La risoluzione si chiude disponendo che le Direzioni Regionali vigilino affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati siano puntualmente osservati dagli uffici competenti.
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