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Risoluzione

Risoluzione n. 257 del 8/10/2009

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione istituisce i codici tributo 8107, 8108 e 1827 per il versamento, tramite F24, dell’imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero e dell’imposta sostitutiva sui redditi derivanti da attività rimpatriate o regolarizzate. Dispone inoltre la soppressione dei codici 1801, 1810, 8087, 8088 e 8089 e indica le modalità di compilazione della Sezione Erario.

Istituzione di nuovi codici tributo F24 per imposta straordinaria e imposta sostitutiva su attività estere rimpatriate/regolarizzate, con soppressione di codici preesistenti

Istituzione di nuovi codici tributo per rimpatrio e regolarizzazione di attività estere

La risoluzione n. 257/E dell’8 ottobre 2009 interviene in materia di rimpatrio e regolarizzazione di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori dal territorio dello Stato. L’obiettivo è quello di rendere possibile il versamento, tramite modello F24, dell’imposta straordinaria prevista dall’art. 13-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, nonché dell’imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle attività rimpatriate o regolarizzate ai sensi dell’art. 1, comma 2-bis, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12.

Quadro normativo di riferimento

Il documento richiama innanzitutto l’art. 13-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che disciplina il rimpatrio e la regolarizzazione di attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero.

In particolare:

  • il comma 1 istituisce un’imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori dal territorio dello Stato senza il rispetto delle disposizioni del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167;
  • tale imposta si applica a condizione che le attività siano rimpatriate in Italia da Stati non appartenenti all’Unione europea, oppure rimpatriate o regolarizzate se detenute in Stati dell’Unione europea o in Stati SEE che assicurano un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa;
  • il comma 5 richiama, per le modalità operative, le regole previste da varie disposizioni del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350 e dal decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12.

La risoluzione richiama inoltre l’art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 350 del 2001, in base al quale gli intermediari effettuano i versamenti secondo le modalità del capo III del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, senza poter utilizzare la compensazione di cui all’art. 17 del medesimo decreto legislativo.

Codici tributo istituiti per l’imposta straordinaria

Per consentire il versamento dell’imposta straordinaria tramite modello F24 sono istituiti i seguenti codici tributo:

  • 8107: "Imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali rimpatriate – art. 13-bis del d.l. 1 luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102";
  • 8108: "Imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali regolarizzate – art. 13-bis del d.l. 1 luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102".

Modalità di compilazione del modello F24 per tali codici

I codici 8107 e 8108 devono essere esposti nel modello F24:

  • nella Sezione Erario;
  • esclusivamente nella colonna "importi a debito versati";
  • indicando nel campo "anno di riferimento" l’anno in cui si effettua il versamento, nel formato AAAA.

Imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle attività rimpatriate o regolarizzate

La risoluzione richiama poi il comma 5 dell’art. 13-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, che estende le modalità di rimpatrio e regolarizzazione anche al decreto-legge n. 12 del 2002. Quest’ultimo, all’art. 1, comma 2-bis, consente, per la determinazione dei redditi derivanti dalle attività rimpatriate, in alternativa alla tassazione analitica ordinaria prevista dall’art. 14, comma 8, del decreto-legge n. 350 del 2001, l’applicazione di un criterio presuntivo di cui all’art. 6 del decreto-legge n. 167 del 1990, con imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 27 per cento.

Codice tributo istituito per l’imposta sostitutiva

Per il versamento di tale imposta sostitutiva, tramite modello F24 e con le modalità di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 241/1997, è istituito il seguente codice tributo:

  • 1827: "Imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle attività rimpatriate e/o regolarizzate detenute all’estero – art. 1, c. 2-bis, del d.l. n. 12 del 22/02/2002".

Modalità di compilazione del modello F24 per il codice 1827

Anche il codice 1827 deve essere indicato:

  • nella Sezione Erario;
  • esclusivamente nella colonna "importi a debito versati";
  • con indicazione del campo "anno di riferimento" nell’anno del versamento, nel formato AAAA.

Soppressione di codici tributo preesistenti

La risoluzione dispone infine la soppressione dei seguenti codici tributo:

  • 1801: "Somme versate per il rimpatrio e/o la regolarizzazione di attività detenute all’estero – art. 12, comma 1, decreto legge 25 settembre 2001, n. 350";
  • 1810: "Imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate. Articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 convertito, con modificazioni, in legge 23 aprile 2002, n. 73";
  • 8087: "Somme versate per il rimpatrio e la regolarizzazione delle attività detenute all’estero - art. 6, comma 6, decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282";
  • 8088: "Somme versate per il rimpatrio e la regolarizzazione delle attività detenute all’estero - art. 6, comma 1, lett. a), decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282";
  • 8089: "Somme versate per il rimpatrio di attività precedentemente regolarizzate - art. 6 bis, comma 4, decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282".

Sintesi operativa

In sostanza, la risoluzione aggiorna la mappatura dei codici tributo F24 per i versamenti connessi alle procedure di rimpatrio e regolarizzazione di attività detenute all’estero, introducendo nuovi codici per l’imposta straordinaria e per l’imposta sostitutiva, e dismettendo alcuni codici precedenti non più utilizzabili.

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