Risoluzione n. 261 del 22/10/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che, per i premi consistenti in prestazioni di servizi resi da terzi nell’ambito di operazioni a premio, l’imposta sostitutiva del 20% va versata secondo le regole IVA, cioè entro il 16° giorno del mese successivo al pagamento del corrispettivo o, se precedente, all’emissione della fattura. Conferma inoltre che la documentazione va conservata fino al 31 dicembre del quarto anno successivo alla dichiarazione IVA del periodo di riferimento, o fino alla definizione dell’accertamento.
termine di versamento dell’imposta sostitutiva per operazioni a premio e conservazione documentale
Operazioni a premio: imposta sostitutiva e obblighi di conservazione
La risoluzione affronta il regime fiscale applicabile ai premi di un programma di fidelizzazione consistenti in prestazioni di servizio acquistate da terzi, con particolare riguardo al termine di versamento dell’imposta sostitutiva prevista dall’art. 19, comma 8, della legge n. 449 del 1997 e agli obblighi di conservazione della documentazione. L’Amministrazione riconduce la disciplina, per tali aspetti, alle regole IVA in via analogica.
Quesito posto dal contribuente
ALFA, tramite la propria sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia, emette e gestisce carte di credito con marchio X e organizza iniziative promozionali, tra cui il programma “BETA”. Il programma assegna punti in base alle spese effettuate con la carta, consentendo ai titolari di ottenere premi, anche sotto forma di soggiorni in albergo, biglietti aerei e pacchetti turistici.
Per l’acquisto di tali prestazioni di servizio, ALFA applica l’imposta sostitutiva di cui all’art. 19, comma 8, della legge n. 449 del 1997, secondo l’interpretazione fornita dalla circolare n. 32 del 12 aprile 2002. L’istante chiede:
- quale sia il termine di versamento dell’imposta sostitutiva, non espressamente disciplinato dalla legge;
- quali siano gli obblighi di conservazione della documentazione relativa.
Soluzione prospettata dal contribuente
Il contribuente sostiene che l’imposta sostitutiva debba essere trattata in modo analogo all’IVA, in quanto prelievo alternativo a quest’ultima. Da ciò deduce che il tributo divenga esigibile quando si considera effettuata la prestazione di servizi, e quindi debba essere versato entro il sedicesimo giorno del mese successivo al pagamento del corrispettivo, ovvero, se anteriore, alla data di emissione della fattura.
Quanto alla documentazione, ritiene applicabile il combinato disposto degli artt. 39, comma 3, e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, con conservazione fino al 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione IVA relativa al periodo in cui le prestazioni sono considerate effettuate, oppure fino alla definizione degli eventuali accertamenti.
Inquadramento della disciplina delle manifestazioni a premio
L’Agenzia ricorda che, nell’imposizione indiretta delle manifestazioni a premio, vi sono due operazioni distinte:
- l’acquisto del premio da parte dell’organizzatore, operazione imponibile ai sensi dell’art. 1 del d.P.R. n. 633 del 1972;
- il trasferimento del premio al legittimo assegnatario, che non costituisce cessione di beni o prestazione di servizi ai sensi dell’art. 2, terzo comma, lett. m), del d.P.R. n. 633 del 1972 ed è quindi escluso da IVA.
La ratio dell’esclusione è individuata nella difficoltà di riscuotere l’IVA in assenza di corrispettivo e nell’effetto disincentivante che deriverebbe dall’obbligo, per il vincitore, di pagare l’imposta su beni o servizi ottenuti gratuitamente.
Art. 19 della legge n. 449 del 1997 e natura dell’imposta sostitutiva
L’art. 19 della legge n. 449 del 1997 ha abolito le previgenti tasse di lotteria e ha ristretto il novero dei premi consentiti. In particolare, il comma 6 stabilisce che i premi possono consistere soltanto in:
- beni e servizi assoggettati ad IVA all’atto dell’acquisto o dell’importazione;
- biglietti delle lotterie nazionali e giocate del lotto.
A tale disciplina si collega l’indetraibilità dell’IVA assolta sull’acquisto del premio, prevista dall’art. 19, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, come modificato dalla legge n. 449 del 1997.
Quando i premi consistono in beni e servizi non imponibili ai fini IVA, il comma 8 dell’art. 19 prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 20%, con esclusione dei biglietti delle lotterie nazionali e delle giocate a lotto. La circolare ministeriale n. 89 del 24 marzo 1998, richiamata dalla successiva circolare n. 32 del 2002, chiarisce che l’espressione “operazioni non imponibili” è usata in senso atecnico e comprende anche le operazioni non assoggettate a IVA per qualsiasi motivo, incluse quelle non rilevanti e quelle esenti. La stessa interpretazione include anche i casi in cui l’IVA sull’acquisto del premio non sia detraibile per ragioni tecniche, come nel caso dei pacchetti turistici acquistati presso agenzie di viaggio.
Termine di versamento dell’imposta sostitutiva
L’Agenzia ritiene che, nel sistema delineato dall’art. 19 della legge n. 449 del 1997, esista un rapporto di alternatività o di interferenza tra IVA e imposta sostitutiva. Questa relazione consente di applicare in via analogica le regole IVA per colmare la lacuna normativa sul termine di versamento, poiché non si tratta di un elemento essenziale dell’imposta.
Nel caso di premi consistenti in prestazioni di servizio rese da terzi, l’imposta sostitutiva di cui all’art. 19, comma 8, della legge n. 449 del 1997 deve quindi essere versata:
- entro il sedicesimo giorno del mese successivo al pagamento del corrispettivo al prestatore;
- oppure, se anteriore, alla data di emissione della fattura.
È richiamato l’art. 1 del d.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, quale base per l’applicazione del criterio di versamento.
Sanzioni per omesso o ritardato versamento
In caso di mancato o tardivo versamento, l’Agenzia ritiene applicabile la sanzione prevista dall’art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. La conclusione è giustificata dal comma 2 della norma, che estende la sanzione a ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione entro il termine previsto, fuori dai casi di tributi iscritti a ruolo.
La risoluzione richiama anche un principio affermato dalla Corte di cassazione con sentenza 12 settembre 2008, n. 23517, secondo cui il d.lgs. n. 471 del 1997 disciplina le sanzioni amministrative in materia di riscossione dei tributi in generale.
Conservazione della documentazione
L’Agenzia condivide la soluzione prospettata dal contribuente e ritiene applicabile, in via analogica, il combinato disposto degli artt. 39, comma 3, e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, come già chiarito dalla circolare n. 32 del 2002.
Ne consegue che la documentazione fiscale relativa alle manifestazioni a premio deve essere conservata:
- fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA relativa al periodo in cui le prestazioni di servizio si considerano effettuate ai fini dell’imposta sostitutiva;
- oppure, in caso di accertamento, fino alla sua definizione.
Conclusione
La risoluzione conclude che, per i premi consistenti in prestazioni di servizio rese da terzi, il versamento dell’imposta sostitutiva segue il medesimo termine previsto per l’IVA e che la documentazione va conservata secondo i termini ordinari richiamati dalla disciplina IVA, applicati in via analogica. Le Direzioni regionali sono invitate a vigilare sull’uniforme applicazione dei principi enunciati.
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