Risoluzione n. 263 del 26/10/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione stabilisce che, nel concordato fallimentare con intervento di un terzo assuntore, gli interessi attivi maturati sui depositi della procedura sono tassabili in capo all’assuntore e non alla società fallita. Nel caso esaminato, il relativo diritto allo scomputo delle ritenute spetta quindi ad ALFA S.p.A., incorporante di BETA S.p.A.
Soggetto passivo d’imposta nel concordato fallimentare con terzo assuntore
Soggetto passivo d’imposta nel concordato fallimentare con terzo assuntore
La risoluzione esamina il trattamento fiscale degli interessi attivi maturati sui libretti di deposito di una procedura fallimentare chiusa con concordato fallimentare e intervento di un terzo assuntore. Il tema centrale è l’individuazione del soggetto passivo d’imposta e del soggetto legittimato a recuperare le ritenute d’acconto eventualmente subite.
Fatti oggetto dell’interpello
ALFA S.p.A., incorporante di BETA S.p.A. per fusione avvenuta nel 2008, subentra nella posizione della società che aveva agito quale assuntore in una proposta di concordato fallimentare riguardante GAMMA S.p.A. in liquidazione.
Nel 2007:
- la società assuntrice aveva presentato al Tribunale proposta di concordato fallimentare;
- il Tribunale aveva omologato la proposta e richiesto di mettere a disposizione i fondi su un conto indicato dal Curatore;
- la società aveva versato la liquidità necessaria su un conto intestato a "GAMMA S.p.A. in fallimento c/o studio DELTA";
- le somme erano poi state trasferite dal Curatore su due libretti di deposito intestati alla società fallita, uno già esistente e uno aperto appositamente per i pagamenti previsti nella sentenza di omologa.
L’istante chiede quindi quale sia il soggetto passivo d’imposta per gli interessi maturati su tali depositi e chi possa esercitare il diritto allo scomputo delle ritenute d’acconto.
Posizione dell’istante
Secondo la società, nel concordato con assunzione i beni e le attività escono definitivamente dal ciclo fiscale dell’impresa in crisi ed entrano nella disponibilità giuridica e finanziaria dell’assuntore. Pertanto:
- la circostanza che le somme siano rimaste fisicamente su depositi intestati alla fallita non è rilevante;
- il diritto alla contabilizzazione e tassazione degli interessi maturati spetterebbe esclusivamente a BETA, poi confluita in ALFA;
- il soggetto fallito, tornato in bonis, sarebbe escluso da qualsiasi diritto e obbligo in relazione a tali interessi.
Quadro normativo e principi richiamati
L’Agenzia richiama la disciplina del concordato fallimentare con assuntore prevista dall’articolo 124 della legge fallimentare.
In base a tale istituto:
- l’assuntore si accolla, alle condizioni concordatarie, le passività della società fallita;
- il fallito viene liberato dai debiti;
- l’assuntore riceve in cambio l’attivo della procedura fallimentare.
La risoluzione afferma inoltre che, con il passaggio in giudicato della sentenza di omologa:
- si realizza il trasferimento dei beni all’assuntore;
- si chiude il periodo d’imposta della procedura fallimentare, come già chiarito dalla risoluzione n. 191/E del 1° ottobre 2003.
Richiama inoltre che:
- l’assuntore diviene proprietario di tutte le attività della società fallita ad un valore fiscale coincidente con il valore delle passività accollate, che costituiscono il costo di acquisizione delle attività, secondo la risoluzione n. 118/E del 28 maggio 2007;
- il risultato della procedura, ai sensi dell’articolo 183, comma 2, del TUIR, è dato dalla differenza tra il residuo attivo e il patrimonio netto iniziale dell’impresa o società, determinato con valori fiscalmente riconosciuti.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia osserva che, nel concordato con terzo assuntore, il residuo attivo della procedura è pari a zero, perché il patrimonio della massa fallimentare viene interamente trasferito al terzo che assume le obbligazioni.
A supporto, viene richiamata la circolare n. 42/E del 4 ottobre 2004 e la giurisprudenza di legittimità, in particolare la sentenza della Corte di Cassazione 11 dicembre 2000, n. 15568, secondo cui alla chiusura del fallimento non vi sono residui attivi imputabili all’impresa fallita, poiché tali valori sono devoluti all’assuntore e diventano corrispettivo dell’accollo, tassabile eventualmente in capo a quest’ultimo.
Di conseguenza, nel caso esaminato:
- gli interessi maturati sui depositi della procedura rilevano fiscalmente in capo al soggetto assuntore;
- con la chiusura della procedura fallimentare, la gestione degli impegni concordatari è interamente riferibile all’assuntore;
- il soggetto da considerare per l’attribuzione dei frutti derivanti dagli impegni assunti nel concordato è l’assuntore stesso.
Esito sul soggetto obbligato e sul diritto al credito d’imposta
La risoluzione conclude che:
- la tassazione degli interessi attivi maturati sui depositi della procedura, compreso il diritto allo scomputo delle ritenute d’acconto subite, spetta in capo alla società assuntrice;
- nel caso concreto, tale posizione deve essere individuata in ALFA S.p.A., in quanto incorporante di BETA S.p.A. nel 2008.
Effetti della fusione
Viene infine ricordato l’articolo 2504-bis del codice civile, secondo cui la società risultante dalla fusione o l’incorporante assume i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.
Indicazioni operative
Le Direzioni regionali sono invitate a vigilare affinché gli uffici osservino puntualmente i principi enunciati nella risoluzione.
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