Cassazione Penale, Sentenza n. 34642/2025 del 23/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 15/05/2025 che ha revocato la detenzione domiciliare concessa il 18/07/2024 per grave infermità (art. 47-ter ord. pen.), per sopravvenute denunce e procedimenti penali; il ricorso deduce carenza e contraddittorietà della motivazione in quanto il Tribunale avrebbe dato prevalenza alle esigenze preventive basandosi su denunce non verificate e di modesta gravità (tra cui una querela rimessa e altre denunce di cui non sono note le connotazioni), senza effettuare una valutazione concreta e comparativa dell'attuale situazione sanitaria dell'imputato e della compatibilità del ripristino della detenzione in carcere con le sue condizioni di salute.
La decisione
Il giudice d'appello ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e disposto il rinvio al Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila per un nuovo esame. La Corte ha rilevato due carenze motivazionali: (1) il Tribunale ha registrato le denunce sopravvenute senza valutare concretamente i fatti di cui trattano (anche dopo la remissione di una querela) e quindi non ha adeguatamente argomentato la maggiore pericolosità del ricorrente; (2) non ha svolto una autonoma valutazione delle condizioni di salute del condannato rispetto alla possibilità di cure e assistenza in carcere, limitandosi a riportare la relazione ASL senza bilanciare compiutamente le esigenze preventive e quelle di tutela della salute. È inoltre disposta l'oscurazione dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n.196/2003.
Norme richiamate
art. 47-ter ord. pen.
Riferimento alla disciplina della detenzione domiciliare umanitaria per grave infermità: la concessione può essere revocata se sopravvengono elementi che rendono incompatibile la misura alternativa, ma la revoca richiede una comparazione rinnovata tra esigenze preventive e principio di umanità della pena.
art. 52 d.lgs. n.196/2003
Norma sulla tutela dei dati personali: in caso di diffusione del provvedimento devono essere omesse le generalità e i dati identificativi dell'interessato.
Giurisprudenza (Sez.1, n. 22253 del 17/04/2024; Sez.1, n. 55049 del 07/06/2017; Sez.1, n.18351 del 29/02/2024)
citazioni di massime e precedenti indicate nell'ordinanza
Confermano il principio che, in presenza di elementi sopravvenuti dopo la concessione della detenzione domiciliare umanitaria, la revoca richiede un rinnovato bilanciamento tra esigenze di tutela della collettività e compatibilità con le condizioni di salute; inoltre la valutazione delle condotte successive alla misura è autonoma ma deve essere adeguatamente motivata.
Massime di principio
- La revoca della detenzione domiciliare per motivi di prevenzione richiede sempre un bilanciamento motivato tra esigenze di tutela della collettività e principio di umanità della pena: non è sufficiente registrare la sola esistenza di denunce o procedimenti sopravvenuti.
- Le denunce o procedimenti pendenti, se non supportati da valutazione concreta dei fatti o se si è avuto l'archiviazione/remissione di querela, hanno limitata capacità di giustificare automaticamente la revoca della misura alternativa.
- Il giudice deve valutare non solo l'esistenza di comportamenti post-concessione, ma la loro gravità, continuità e rilevanza effettiva ai fini di pericolo di recidiva; occorre motivare perché tali fatti dimostrino inaffidabilità o rischio concreto.
- La relazione sanitaria va non solo riportata, ma oggetto di autonoma valutazione: il giudice deve esaminare se le cure e l'assistenza necessarie possano essere adeguatamente garantite in ambiente carcerario prima di disporre il rientro in carcere.
- Motivazioni generiche o meri richiami a segnalazioni delle forze dell'ordine sono insufficienti: serve un apprezzamento concreto e comparato che dimostri il sacrificio delle condizioni di salute del detenuto sia giustificato dalle esigenze special-preventive.
- In casi analoghi è prudente allegare e documentare la reale consistenza delle denunce/postume segnalazioni (atti, archiviazioni, remissioni di querela) e acquisire valutazioni medico-legali aggiornate per evitare annullamento e rinvio del provvedimento.
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