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Pratica scorretta

Provvedimento AGCM PS11569B del 03/02/2026

ENI-PRESCRIZIONE BIENNALE – NUOVO PROCEDIMENTO

AGCMPS11569B

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il procedimento riguarda Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit e la gestione delle istanze di prescrizione biennale relative a fatture di conguaglio per consumi energetici emesse in ritardo. L'Autorità ha esaminato la trattazione e il rigetto di numerose richieste di prescrizione presentate da consumatori e microimprese, alla luce della disciplina introdotta dalla legge n. 215/2017 e delle successive modifiche. La decisione finale non accerta l'infrazione: l'AGCM rende obbligatori gli impegni proposti dalla Società e chiude il procedimento senza sanzione sul merito della pratica, ferma la possibilità di riapertura in caso di inottemperanza.

Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit - gestione delle istanze di prescrizione biennale su fatture energetiche tardive: procedimento chiuso con accoglimento di impegni e senza accertamento dell'infrazione

Eni Plenitude e gestione della prescrizione biennale delle fatture energetiche

Il procedimento PS11569B riguarda Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit e la gestione delle istanze di prescrizione biennale relative a fatture di conguaglio per consumi di energia elettrica e gas naturale emesse con ritardo. L'Autorità ha esaminato la condotta alla luce del Codice del consumo e della disciplina settoriale sulla prescrizione dei crediti energetici, chiudendo infine il procedimento senza accertare l'infrazione, ma rendendo obbligatori gli impegni proposti dal professionista.

Origine del procedimento e antecedenti

L'istruttoria è stata avviata il 30 luglio 2025 nei confronti di Eni Plenitude, professionista attivo nella fornitura di energia elettrica e gas naturale sul mercato libero. La contestazione riguardava l'inadeguata trattazione e l'ingiustificato rigetto delle istanze di prescrizione biennale e dei relativi reclami presentati da consumatori e microimprese in relazione a consumi pluriennali fatturati in ritardo.

La vicenda si colloca nel quadro della legge n. 215/2017, che ha introdotto la prescrizione biennale per i crediti relativi a consumi risalenti a oltre due anni rispetto alla fatturazione. Il procedimento ha preso le mosse anche dal precedente PS11569, definito con provvedimento n. 28510 del 22 dicembre 2020 e successivamente annullato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1468/2023 per tardività dell'avvio.

Condotta contestata

Secondo l'Autorità, Eni Plenitude aveva emesso tra il 1° marzo 2018 e giugno 2020 un numero molto elevato di fatture di conguaglio relative a consumi risalenti a più di due anni. A fronte di tali fatture, tra il 2018 e il 2025 erano pervenute numerose istanze di prescrizione, una parte delle quali accolte e una parte rigettate; in molti casi il rigetto era stato motivato con la supposta responsabilità del cliente per il ritardo nella fatturazione.

La contestazione si concentrava dunque sulla corretta gestione delle istanze di prescrizione, sulla coerenza dei rigetti rispetto al quadro normativo e sulla qualità dell'informativa resa ai clienti coinvolti.

Quadro normativo richiamato

L'avvio del procedimento era stato disposto per possibile violazione degli artt. 20, 24 e 25 del Codice del consumo. Nel corso dell'istruttoria è stata richiamata la disciplina di settore introdotta dalla legge n. 215/2017 e dalle successive disposizioni e regolazioni ARERA, comprese le regole in materia di fatturazione, bollettazione, reclami e raccolta dei dati di misura.

È stato inoltre considerato il quadro derivante dal TIMOE, dal TIMG, dal TIF, dalla regolazione sulla bolletta e dalla disciplina sulla qualità dei servizi di vendita, che disciplinano gli obblighi informativi verso il cliente finale e le modalità di gestione delle controversie sulle fatture contenenti importi prescrittibili.

Istanze, reclami e precedente ottemperanza

Nel corso del procedimento Eni Plenitude ha rappresentato di aver già dato completa attuazione alla diffida contenuta nel precedente provvedimento del 2020, mediante l'adozione di una nuova procedura di trattazione e riesame delle istanze di prescrizione biennale. Tale procedura, riferita sia alle istanze pendenti sia a quelle future, prevedeva il riconoscimento della prescrizione quando il distributore non fosse in grado di produrre evidenze documentali o fattuali idonee a provare la responsabilità dell'utente per il ritardo.

La Società ha riferito che, dopo tale implementazione, aveva accolto un numero significativo di istanze e riconosciuto ai consumatori importi complessivi per alcuni milioni di euro, definendo sostanzialmente la totalità delle istanze rientranti nel perimetro del procedimento riavviato.

Impegni proposti da Eni Plenitude

Il 12 settembre 2025, poi integrati il 23 ottobre 2025, Eni Plenitude ha presentato impegni ai sensi dell'art. 27, comma 7, Codice del consumo, articolati in tre blocchi:

  • Impegno A: riconoscimento automatico della prescrizione per gli importi fatturati dopo la data di eventuale accettazione degli impegni, se riferiti a consumi di oltre due anni e se il ritardo di fatturazione fosse imputabile alla Società.
  • Impegno B: semplificazione delle modalità di presentazione delle istanze nei casi in cui il ritardo non fosse imputabile a Eni Plenitude, tramite canali ulteriori rispetto al modulo, un tool telematico nell'area personale e alert grafici sulle bollette potenzialmente prescrittibili.
  • Impegno C: potenziamento dei presìdi informativi sul sito web, con indicazione esplicita della possibilità di presentare l'istanza anche via tool o e-mail e con una pagina dedicata alla disciplina della prescrizione biennale.

Le misure erano previste a tempo indeterminato, con tempistiche di attuazione differenziate: immediata applicazione per l'impegno A dal primo ciclo di fatturazione successivo all'eventuale accettazione, entro sei mesi per l'impegno B ed entro tre mesi per l'impegno C.

Parere ARERA

Poiché la materia riguardava servizi energetici, l'AGCM ha richiesto il parere di ARERA, pervenuto il 23 dicembre 2025. L'Autorità di regolazione ha richiamato la normativa primaria e la regolazione applicabile, osservando che la disciplina già prevede specifici obblighi informativi e facoltà di rinuncia al credito da parte del venditore in caso di importi prescrivibili.

Su alcuni profili ARERA ha ritenuto gli impegni conformi o compatibili con la regolazione, ma ha evidenziato anche limiti e precisazioni operative, in particolare rispetto alla libertà di forma nell'eccezione di prescrizione, alla possibilità per il cliente di inviare un testo libero e al divieto di introdurre nel modulo informazioni non previste dalla regolazione settoriale.

Valutazione dell'Autorità sugli impegni

L'AGCM ha ritenuto gli impegni meritevoli di accoglimento perché migliorativi rispetto alla disciplina vigente, anche di rango primario. In particolare, ha valorizzato:

  • il riconoscimento automatico della prescrizione nei casi imputabili al venditore, come misura innovativa e favorevole al consumatore;
  • la semplificazione delle modalità di presentazione dell'istanza nei casi residuali;
  • il rafforzamento dell'informazione al cliente finale attraverso strumenti digitali e alert personalizzati.

L'Autorità ha considerato gli impegni idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale, anche alla luce delle precisazioni fornite dalla Società sulle modalità operative e sulla natura facoltativa di talune informazioni richieste nel modulo.

Esito del procedimento e conseguenze

Con la delibera finale, l'AGCM ha reso obbligatori gli impegni proposti da Eni Plenitude ai sensi dell'art. 27, comma 7, Codice del consumo e dell'art. 10 del Regolamento, chiudendo il procedimento senza accertare l'infrazione.

La Società deve informare l'Autorità, entro sei mesi dalla notifica della delibera, dell'integrale attuazione degli impegni. Il procedimento può essere riaperto d'ufficio se gli impegni non vengono attuati, se muta la situazione di fatto o se la decisione si fonda su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti.

In caso di inottemperanza alla delibera, l'art. 27, comma 12, Codice del consumo prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro; nei casi di reiterata inottemperanza può essere disposta anche la sospensione dell'attività di impresa fino a trenta giorni.

Punti principali

Oggetto della contestazione

Il procedimento ha riguardato l'inadeguata trattazione e l'ingiustificato rigetto delle istanze di prescrizione biennale e dei relativi reclami, presentati da consumatori e microimprese in relazione a consumi pluriennali fatturati con considerevole ritardo. La fattispecie rientrava nell'ambito della legge n. 215/2017, che prevede la prescrizione biennale dei crediti per consumi risalenti a oltre due anni, salvo l'originaria eccezione legata a una responsabilità accertata dell'utente, poi superata dalla normativa successiva.

Iter procedimentale e antecedente rilevante

L'istruttoria è stata avviata il 30 luglio 2025 ai sensi degli artt. 20, 24 e 25 del Codice del consumo. La vicenda era stata già oggetto del precedente provvedimento AGCM n. 28510 del 22 dicembre 2020, annullato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1468/2023 per tardività dell'avvio del procedimento. Nel nuovo procedimento l'Autorità ha ritenuto di poter esercitare nuovamente il potere di accertamento alla luce degli orientamenti della Corte di giustizia in materia di ragionevole durata della fase preistruttoria.

Dati sulla condotta e sulle richieste dei consumatori

Dalle risultanze istruttorie è emerso che Eni Plenitude aveva emesso tra il 1° marzo 2018 e giugno 2020 un numero molto elevato di fatture di conguaglio relative a consumi risalenti a oltre due anni. Tra il 2018 e il 2025 sono pervenute decine di migliaia di istanze di prescrizione, una parte delle quali accolta e una parte rigettata; in un numero significativo di casi il rigetto è stato motivato con l'accertata responsabilità del cliente. L'Autorità ha esaminato quindi l'assetto complessivo di gestione delle istanze e dei reclami connessi alla prescrizione biennale.

Impegni proposti dal professionista

La Società ha presentato impegni finalizzati a migliorare il trattamento delle fatture prescrivibili e delle istanze dei clienti. In sintesi: riconoscimento automatico della prescrizione nei casi imputabili a Eni Plenitude, senza necessità di richiesta del cliente; ampliamento e semplificazione dei canali per presentare istanza di prescrizione nei casi residui; rafforzamento dei presìdi informativi sul sito web e nell'area personale del cliente, inclusi alert grafici sulle bollette potenzialmente prescrittibili.

Parere ARERA e valutazione dell'AGCM

Su richiesta dell'AGCM è stato acquisito il parere di ARERA. Il Regolatore ha ritenuto in parte già conforme la regolazione e in parte migliorative o compatibili alcune misure proposte, evidenziando però anche profili di non piena coerenza regolatoria su specifici dettagli operativi, come la limitazione dei canali di invio o la richiesta di informazioni aggiuntive nel modulo. L'AGCM, tenuto conto anche delle precisazioni rese da Eni Plenitude, ha ritenuto gli impegni idonei a eliminare i possibili profili di scorrettezza della pratica.

Esito finale e obblighi successivi

L'Autorità ha disposto l'obbligatorietà degli impegni ai sensi dell'art. 27, comma 7, Codice del consumo, chiudendo il procedimento senza accertare l'infrazione. Eni Plenitude deve informare l'Autorità entro sei mesi dalla notifica della delibera dell'integrale attuazione degli impegni. È prevista la riapertura d'ufficio del procedimento in caso di mancata attuazione, mutamento dei fatti o informazioni incomplete/inesatte. In caso di inottemperanza alla delibera, la sanzione prevista è da 10.000 a 10.000.000 euro.

Come è indicizzato

Materiepratica ingannevoleomissioni informativesettore energeticoprescrizione biennaleimpegni

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