Provvedimento AGCM PS12096B del 03/02/2026
FINE DEL MERCATO TUTELATO-ATTIVAZIONE NUOVI CONTRATTI ENEL ENERGIA NEL MERCATO LIBERO - RIDETERMINAZIONE SANZIONE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento riguarda la rideterminazione della sanzione già irrogata in solido a Seed S.r.l. e Conseed S.r.l., quali partner della rete di vendita di Enel Energia S.p.A., per una pratica commerciale scorretta connessa all'acquisizione di nuovi clienti domestici e di piccola dimensione nel mercato libero dell'energia. La condotta, già accertata nel 2022, consisteva nell'uso di messaggi ingannevoli e modalità insistenti di contatto, anche tramite messaggi preregistrati, per indurre i consumatori a stipulare nuovi contratti facendo leva sull'imminente fine della maggior tutela e sulla presunta continuità tra regime tutelato e mercato libero. In ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, l'AGCM ha rideterminato la sanzione, che viene fissata in 500.000 euro complessivi, in luogo del milione originariamente inflitto.
Seed S.r.l. e Conseed S.r.l., rete di vendita Enel Energia: rideterminazione della sanzione per pratica commerciale scorretta nel mercato libero dell'energia; sanzione ridotta a 500.000 €
Seed S.r.l. e Conseed S.r.l. - fine del mercato tutelato e attivazione di nuovi contratti Enel Energia
Il provvedimento riguarda la rideterminazione della sanzione irrogata in solido a Seed S.r.l. e Conseed S.r.l., società operanti nella rete di vendita di Enel Energia S.p.A., già destinatarie di un accertamento per pratica commerciale scorretta nel contesto del passaggio dal mercato tutelato al mercato libero dell'energia. L'AGCM interviene in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato che aveva chiesto una nuova e più puntuale motivazione sulla quantificazione della sanzione.
Origine del procedimento e precedente accertamento
Il nuovo procedimento PS/12096B è stato avviato il 7 ottobre 2025 dopo la decisione del Consiglio di Stato n. 4541 del 23 maggio 2025, che ha annullato parzialmente il provvedimento AGCM n. 30373 del 2 novembre 2022 limitatamente alla sanzione applicata a Seed e Conseed. Restava fermo l'accertamento della scorrettezza della pratica commerciale, già ritenuta in contrasto con gli artt. 20, 21, 24 e 25 del Codice del consumo.
Parti coinvolte
Seed S.r.l. è qualificata come professionista ed è indicata come socio coordinatore della società consortile Conseed S.r.l., controllata con quota superiore al 90%. Conseed S.r.l., anch'essa professionista ai sensi dell'art. 18, lett. b), del Codice del consumo, è una società consortile senza scopo di lucro, controllata da Seed e risultata inattiva.
Condotte contestate
La pratica oggetto del procedimento riguardava l'acquisizione di nuovi clienti domestici e non domestici di piccola dimensione nel mercato libero dell'energia per conto di Enel Energia S.p.A. mediante una particolare modalità di vendita a distanza. Secondo quanto richiamato nel provvedimento, la condotta consisteva in particolare nella diffusione di informazioni ingannevoli, tramite messaggi preregistrati e/o operatori telefonici, in ordine a:
- imminente cessazione del regime di maggior tutela nel settore energia;
- presunta necessità di stipulare con urgenza un contratto nel mercato libero con la stessa Enel Energia S.p.A.;
- sostanziale continuità tra servizi di gas e luce in regime di mercato libero e quelli offerti in maggior tutela, valorizzando l'appartenenza al gruppo Enel.
La pratica presentava anche profili di aggressività, per le insistenti modalità di contatto e per l'uso di sedicenti operatori appartenenti alla rete di vendita di Enel Energia S.p.A., anche attraverso messaggi preregistrati. Era inoltre stata contestata la mancata predisposizione di un efficace sistema di controllo e prevenzione delle modalità con cui le agenzie partner e i subagenti contattavano la clientela e acquisivano i contratti, nonché l'assenza di un efficace sistema di repressione delle condotte illecite nella rete di vendita.
Quadro normativo applicato
Ai fini della rideterminazione della sanzione, l'Autorità richiama l'art. 27, comma 13, del Codice del consumo e, per la quantificazione, i criteri dell'art. 11 della legge n. 689/1981, applicabili in quanto compatibili. Vengono considerati la gravità della violazione, l'opera svolta per eliminarla o attenuarla, la personalità dell'agente e le condizioni economiche dell'impresa.
Valutazioni dell'Autorità sulla quantificazione
L'AGCM osserva che, per la rideterminazione, deve tenersi conto della sostanziale unicità del soggetto esecutore del contratto e del fatturato ricavato dalla prestazione erogata in favore di Enel Energia S.p.A. Viene precisato che il fatturato di Seed nell'anno 2021 era pari a 10.200.000 euro e che la durata della pratica accertata era di nove mesi.
L'Autorità ribadisce inoltre che Seed e Conseed erano uno dei principali partner ufficiali della rete di vendita di Enel Energia S.p.A. e che erano consapevoli di impiegare, nell'attività di procacciamento clienti, soggetti non autorizzati da Enel Energia S.p.A., i quali utilizzavano liste di clienti di provenienza ignota e messaggi preregistrati dal contenuto ingannevole. La pratica aveva coinvolto una platea molto ampia di consumatori e aveva potenzialmente generato un beneficio economico significativo in termini di provvigioni.
Esito della rideterminazione della sanzione
Alla luce delle indicazioni del Consiglio di Stato e ritenendo che gli elementi di commisurazione non differissero in modo significativo rispetto a quelli delle altre agenzie coinvolte in condotte analoghe, l'AGCM ha rideterminato la sanzione amministrativa pecuniaria in 500.000 euro, da irrogare in solido a Seed S.r.l. e Conseed S.r.l.
Dispositivo e impugnazioni
Il provvedimento dispone la notifica alle parti interessate e la pubblicazione nel Bollettino AGCM. È indicata la possibilità di proporre ricorso al TAR Lazio entro 60 giorni dalla notificazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
Punti principali
Origine del procedimento
Il procedimento PS/12096B è stato avviato dall'AGCM il 7 ottobre 2025 in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 4541 del 23 maggio 2025, che aveva annullato parzialmente il precedente provvedimento n. 30373 del 2 novembre 2022 limitatamente alla sanzione applicata a Seed S.r.l. e Conseed S.r.l., imponendo una nuova motivazione sulla quantificazione.
Condotta contestata e qualificazione della pratica
La pratica, già ritenuta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, 24 e 25 del Codice del consumo, riguardava la diffusione di informazioni ingannevoli sulla fine del mercato tutelato, sulla necessità di stipulare tempestivamente un contratto nel mercato libero con Enel Energia S.p.A. e sulla sostanziale continuità dei servizi tra i due regimi. La condotta presentava anche profili di aggressività per le insistenti modalità di contatto e aggancio dei consumatori, inclusi operatori non autorizzati e messaggi preregistrati.
Valutazioni sulla sanzione
Ai fini della rideterminazione, l'Autorità ha applicato i criteri dell'art. 11 della legge n. 689/1981, richiamati dall'art. 27, comma 13, del Codice del consumo, considerando la gravità della violazione, la durata di nove mesi, il fatturato 2021 di Seed pari a 10.200.000 euro, il coinvolgimento di un'ampia platea di consumatori e il possibile vantaggio economico derivante dalle provvigioni riconosciute da Enel Energia S.p.A.
Esito finale
Tenuto conto della sostanziale unicità del soggetto esecutore e della necessità di allineare il trattamento sanzionatorio a quello delle altre agenzie coinvolte in condotte analoghe, l'AGCM ha rideterminato la sanzione amministrativa pecuniaria in misura complessiva pari a 500.000 euro, da irrogare in solido a Seed S.r.l. e Conseed S.r.l.
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