Provvedimento AGCM PV12B del 27/01/2026
AGOS DUCATO-DISCRIMINAZIONE IBAN ESTERI
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’AGCM ha accertato che Agos Ducato S.p.A., nel settore del credito al consumo, ha ostacolato per anni l’utilizzo di IBAN SEPA extra-Italia per il rimborso delle rate dei finanziamenti tramite domiciliazione bancaria e bonifico/addebito diretto. La condotta ha riguardato prima alcuni dinieghi individuali, poi una procedura più onerosa e meno immediata per i conti esteri rispetto ai conti italiani, con effetto discriminatorio nei confronti dei consumatori titolari di conti SEPA non italiani. L’Autorità ha ritenuto violato l’art. 9 del Regolamento (UE) n. 260/2012, ha vietato la reiterazione della pratica e ha irrogato una sanzione di 800.000 euro.
Agos Ducato S.p.A.: discriminazione IBAN esteri nei rimborsi dei finanziamenti via bonifico/addebito diretto, accertata violazione dell’art. 9 Reg. (UE) n. 260/2012 e sanzione di 800.000 euro
Agos Ducato S.p.A. – discriminazione IBAN esteri nei rimborsi dei finanziamenti
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha esaminato la condotta di Agos Ducato S.p.A. nel settore del credito al consumo, relativa alla gestione dei rimborsi delle rate dei finanziamenti mediante bonifico e addebito diretto. Il procedimento PV12B è stato avviato dopo l’annullamento del precedente provvedimento per un vizio procedurale, con l’obiettivo di riesercitare il potere sanzionatorio alla luce dei più recenti orientamenti europei.
Oggetto della contestazione
La contestazione riguarda la mancata accettazione di IBAN SEPA extra-Italia per la domiciliazione bancaria delle rate, con conseguente discriminazione geografica tra conti italiani e conti accesi presso prestatori di servizi di pagamento situati in altri Stati SEPA. L’Autorità ha ricondotto la condotta al divieto di IBAN discrimination previsto dall’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 260/2012.
Evoluzione della condotta
Dalle risultanze istruttorie è emerso che, fino al novembre 2019, le richieste di domiciliazione su conti esteri erano gestite caso per caso e, in alcune occasioni, l’assistenza clienti aveva negato la possibilità di utilizzare un IBAN non italiano.
Successivamente, dal novembre 2019 al primo trimestre 2023, Agos ha adottato una procedura dedicata ma non pienamente automatizzata: il cliente doveva compilare un modulo SEPA Direct Debit, trasmetterlo alla società e attendere la validazione interna dell’ufficio di tesoreria. Questa modalità ha reso più oneroso e meno immediato l’uso degli IBAN esteri rispetto a quello degli IBAN italiani.
Dal primo trimestre 2023 la società ha modificato la piattaforma informatica, consentendo l’inserimento diretto degli IBAN SEPA extra-Italia nell’interfaccia online, senza differenze procedurali rispetto agli IBAN italiani. Dopo tale intervento, agli atti non risultano ulteriori criticità.
Difese del professionista
Agos ha sostenuto, in via preliminare, che l’Autorità non potesse riaprire il procedimento dopo l’annullamento del primo provvedimento. Nel merito ha affermato che il Regolamento SEPA impone l’accettazione del pagamento da parte di tutti i beneficiari, ma non anche una procedura unica o identica per IBAN nazionali ed esteri. Ha inoltre evidenziato di essersi adeguata spontaneamente nel 2023 e di aver sostenuto costi significativi per l’intervento informatico.
Valutazione dell’Autorità
L’AGCM ha respinto l’eccezione di carenza di potere e ha ritenuto legittima la riattivazione del procedimento, poiché il precedente annullamento riguardava solo un vizio procedurale e non un accertamento negativo nel merito. Ha inoltre osservato che il principio di non discriminazione non vieta in assoluto procedure diverse, ma impone che esse non ostacolino o rendano più oneroso l’esercizio del diritto al pagamento tramite IBAN esteri.
Nel caso concreto, la procedura adottata tra il 2019 e il 2023 è stata ritenuta non equiparabile a quella prevista per gli IBAN italiani, perché basata su moduli cartacei, passaggi manuali e validazioni interne, con un tasso di successo limitato sulle richieste ricevute. L’adeguamento del 2023 è stato considerato rilevante solo per la durata dell’infrazione, non per escluderne l’illiceità fino a quel momento.
Provvedimento finale e sanzione
L’Autorità ha accertato la violazione dell’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 260/2012 e ha vietato la reiterazione della condotta. Ha irrogato ad Agos Ducato S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 800.000 euro.
Criteri di quantificazione
Nella determinazione della sanzione l’AGCM ha considerato:
- la rilevante dimensione economica dell’operatore;
- la posizione di rilievo nel mercato del credito al consumo;
- la centralità della disciplina SEPA per il mercato unico dei pagamenti;
- la durata dell’illecito, ritenuta compresa almeno tra febbraio 2014 e il primo trimestre 2023.
La sanzione deve essere pagata entro 30 giorni dalla notifica, con gli effetti accessori previsti dalla normativa in caso di ritardo o inottemperanza.
Punti principali
Professionista e origine del procedimento
Agos Ducato S.p.A. opera nel credito al consumo. Il nuovo procedimento PV12B è stato avviato il 31 luglio 2025 dopo l’annullamento giurisdizionale del precedente provvedimento n. 28490/2020, annullato dal TAR Lazio per un vizio procedurale relativo alla durata della fase pre-istruttoria. L’Autorità ha richiamato i più recenti orientamenti della Corte di giustizia UE per affermare la possibilità di riattivare l’azione sanzionatoria.
Condotta contestata
La condotta consiste nella mancata accettazione, per il rimborso dei finanziamenti, di bonifici e addebiti diretti da conti accesi presso prestatori SEPA situati in Stati diversi dall’Italia, cioè con IBAN non iniziante per "IT". L’Autorità ha qualificato il comportamento come discriminazione geografica nell’uso dei mezzi di pagamento, in contrasto con il divieto di IBAN discrimination previsto dal Regolamento SEPA.
Evidenze e sviluppo temporale
Fino al novembre 2019 le richieste di domiciliazione su conti SEPA extra-Italia erano gestite in modo individuale e non automatizzato, con alcuni dinieghi da parte dell’assistenza clienti telefonica. Dal novembre 2019 al primo trimestre 2023 Agos ha adottato una procedura dedicata con compilazione manuale del modulo SEPA Direct Debit e verifica da parte dell’ufficio di tesoreria; tale sistema ha comportato maggiori oneri e tempi più lunghi e, su [50–100] richieste, solo [0-50] sono andate a buon fine. Dal primo trimestre 2023 la società ha introdotto una procedura automatizzata e parificata tra IBAN italiani ed esteri, senza ulteriori criticità emerse agli atti.
Difese della parte e valutazioni dell’Autorità
Agos ha contestato la competenza dell’Autorità a riaprire il procedimento, ha sostenuto che il divieto europeo impone solo il risultato dell’accettazione dell’addebito diretto e non una procedura identica, e ha evidenziato l’adeguamento spontaneo delle proprie procedure nel 2023. L’AGCM ha respinto le eccezioni procedimentali, affermando che l’annullamento era avvenuto per un vizio procedurale e non per insussistenza dell’illecito, e ha ritenuto che la diversità procedurale fosse illecita perché non equiparabile nei risultati e idonea a ostacolare l’uso di IBAN esteri.
Esito, sanzione e criteri di quantificazione
L’Autorità ha accertato la violazione dell’art. 9 del Regolamento (UE) n. 260/2012, ha vietato la reiterazione della condotta e ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 800.000 euro. Nella quantificazione ha considerato la dimensione economica di Agos, la sua posizione di rilievo nel settore, la rilevanza della violazione rispetto agli obiettivi del mercato unico dei pagamenti, nonché la durata dell’infrazione, stimata almeno da febbraio 2014 al primo trimestre 2023.
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