Provvedimento AGCM PS12959 del 03/02/2026
VODAFONE-YOURDRIVE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento riguarda Vodafone Italia S.p.A., ora incorporata in Fastweb S.p.A., per la presentazione online di offerte business di telefonia fissa e mobile che includevano di default il servizio di cloud storage "YourDrive". L’AGCM ha contestato la mancata immediata evidenza dei costi di conguaglio dovuti in caso di recesso anticipato prima di 12 o 24 mesi, ritenendo la comunicazione potenzialmente idonea a ingannare i clienti business. Il procedimento si è concluso senza accertamento dell’infrazione, perché l’Autorità ha reso obbligatori gli impegni proposti dal professionista, comprensivi di modifiche informative e di misure compensative per i clienti interessati.
Vodafone Italia S.p.A. (ora Fastweb S.p.A.): offerta business con YourDrive e costi di recesso poco evidenti; impegni resi obbligatori e procedimento chiuso senza accertamento
Vodafone/YourDrive: costi di recesso poco evidenti nelle offerte business
Il procedimento PS12959 riguarda Vodafone Italia S.p.A., poi incorporata in Fastweb S.p.A., e la presentazione online di offerte di telefonia business che includevano il servizio accessorio di archiviazione in cloud "YourDrive by BabylonCloud". L’AGCM ha esaminato se la modalità di offerta rendesse sufficientemente chiari ai clienti business i costi di conguaglio connessi al recesso anticipato dal contratto.
Origine del procedimento e profili contestati
L’istruttoria è stata avviata il 9 giugno 2025 ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del consumo. Secondo l’Autorità, nelle pagine web dedicate alle offerte business:
- il servizio YourDrive risultava incluso di default e menzionato in modo meramente accessorio;
- non emergeva con immediatezza che, in caso di recesso prima di 12 o 24 mesi, fossero dovuti importi significativi;
- l’informazione sui costi di conguaglio era relegata nei termini e condizioni, consultabili solo in fondo alla pagina.
L’importo richiamato nei documenti era pari a 200 euro o 100 euro, a seconda dell’anzianità del contratto al momento della disdetta.
Difese del professionista
Vodafone ha sostenuto che l’informazione fosse già presente in più documenti e passaggi informativi, tra cui:
- sintesi contrattuale;
- scheda di trasparenza dell’offerta;
- termini e condizioni;
- preventivo inviato al cliente.
La società ha inoltre spiegato che gli importi richiesti a titolo di "conguaglio" sarebbero collegati alla licenza YourDrive, prevista per 24 mesi, e al beneficio economico di cui il cliente continuerebbe a godere anche in caso di recesso anticipato o portabilità verso altro operatore.
Impegni proposti e contenuto principale
Nel corso del procedimento Vodafone ha presentato impegni, poi consolidati nella versione definitiva del 12 novembre 2025. Gli impegni erano complessivamente nove e riguardavano sia la trasparenza informativa sia una componente compensativa.
Le principali misure prevedevano:
- la riscrittura delle schede delle offerte business per evidenziare subito l’esistenza del servizio YourDrive e dei costi di conguaglio in caso di recesso prima di 12/24 mesi;
- un popup di dettaglio accessibile con un clic per approfondire caratteristiche e costi;
- l’aggiornamento della sezione termini e condizioni per rendere più chiara la voce relativa al conguaglio licenza YourDrive;
- la revisione delle schede di trasparenza tariffaria, delle condizioni generali e della documentazione contrattuale;
- l’integrazione del preventivo precontrattuale e degli SMS/e-mail post-attivazione;
- l’invio di un’informativa a tutti i clienti business attivi che avevano sottoscritto offerte con YourDrive;
- un rimborso forfettario per i clienti business che avevano presentato reclami sui costi di recesso, e per ulteriori clienti indicati negli impegni.
Valutazione dell’Autorità
L’AGCM ha ritenuto che le modifiche apportate fossero idonee a sanare i possibili profili di scorrettezza perché rendevano immediatamente percepibile, già nella presentazione dell’offerta, che il recesso anticipato comportava un costo di conguaglio. L’Autorità ha valorizzato anche la diffusione delle informazioni su più canali e momenti del rapporto contrattuale, così da supportare scelte di acquisto e di recesso consapevoli.
Quanto alla componente compensativa, l’Autorità l’ha giudicata apprezzabile perché estesa non solo ai clienti che avevano sottoscritto online, ma anche ad altri clienti business potenzialmente interessati e a chi, avendo attivato l’offerta prima delle modifiche, avesse presentato in futuro reclamo.
Esito finale e effetti
Il provvedimento ha reso obbligatori gli impegni ai sensi dell’articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell’articolo 10, comma 2, lettera a), del Regolamento AGCM. Il procedimento è stato chiuso senza accertare l’infrazione.
Fastweb S.p.A. deve informare l’Autorità dell’avvenuta attuazione degli impegni entro 90 giorni dalla notifica della delibera. È inoltre previsto che il procedimento possa essere riaperto d’ufficio in caso di mancata esecuzione degli impegni, mutamento del quadro fattuale o informazioni incomplete/inesatte.
Regime sanzionatorio in caso di inottemperanza
Il provvedimento richiama infine l’articolo 27, comma 12, del Codice del consumo: in caso di mancata ottemperanza alla delibera, l’Autorità può applicare una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro e, nei casi di reiterata inottemperanza, può disporre la sospensione dell’attività di impresa fino a trenta giorni.
Punti principali
Professionista e servizio interessato
Il professionista è Vodafone Italia S.p.A., poi incorporata in Fastweb S.p.A. a seguito dell’operazione societaria intervenuta nel dicembre 2025. La società opera nei servizi di telecomunicazione fissa e mobile, anche per clienti business, e il caso riguarda offerte per soggetti con partita IVA che includevano il servizio accessorio di archiviazione in cloud "YourDrive".
Condotta contestata
L’Autorità ha contestato che nelle pagine web delle offerte business il servizio YourDrive fosse indicato solo come incluso di default, senza un’adeguata evidenza dei costi collegati al recesso anticipato. Le informazioni sui conguagli di 200 euro o 100 euro, in base alla durata dell’abbonamento al momento del recesso, risultavano collocate nei termini e condizioni e non immediatamente percepibili nella fase di presentazione dell’offerta.
Esito del procedimento
Vodafone ha presentato impegni ai sensi dell’articolo 27, comma 7, del Codice del consumo, poi integrati e consolidati. L’AGCM li ha ritenuti idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza e ha quindi chiuso il procedimento senza accertare l’infrazione, rendendo gli impegni obbligatori.
Misure informative e ripristinatorie
Gli impegni hanno previsto la revisione delle schede offerte, dei termini e condizioni, delle schede di trasparenza, dei preventivi e delle comunicazioni SMS/e-mail, con chiara evidenza dei costi di conguaglio legati a YourDrive in caso di recesso prima di 12 o 24 mesi. È prevista anche un’informativa ai clienti attivi e una misura compensativa forfettaria per i clienti business che avevano reclamato sui costi di recesso, oltre che per altri clienti interessati secondo i criteri indicati.
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