Provvedimento AGCM IP379 del 27/01/2026
LOCAUTO-SPESE GESTIONE PRATICHE AMMINISTRATIVE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento riguarda Locauto Rent S.p.A., operatore del noleggio veicoli a breve termine, e la mancata piena ottemperanza alla delibera AGCM n. 31661 del 5 agosto 2025 che aveva dichiarato vessatoria la clausola sulla fee per la gestione delle sanzioni amministrative e ne aveva vietato l’uso. Nonostante la comunicazione di aver pagato la sanzione e pubblicato l’estratto del provvedimento, l’Autorità rileva che la clausola è ancora presente nella documentazione contrattuale, con penale ora pari a 25 euro per singola violazione. Per questo viene contestata a Locauto la violazione dell’art. 27, comma 12, Codice del consumo e avviato il procedimento per l’eventuale irrogazione di una nuova sanzione pecuniaria.
Locauto Rent S.p.A.: mancata ottemperanza alla delibera sulla clausola di fee per gestione sanzioni amministrative; avvio procedimento ex art. 27, comma 12, Codice del consumo
Locauto – mancata rimozione della clausola sulla fee per gestione sanzioni amministrative
Il provvedimento riguarda Locauto Rent S.p.A., operatore del noleggio veicoli a breve termine, e l’avvio di un procedimento per inottemperanza a una precedente delibera AGCM che aveva dichiarato vessatoria una clausola contrattuale relativa alla gestione delle sanzioni amministrative e delle infrazioni commesse durante il noleggio. L’Autorità rileva che, nonostante l’intervenuta notificazione della precedente decisione e la presentazione della relazione di ottemperanza, la clausola risulta ancora presente nella documentazione contrattuale rivolta ai consumatori.
Origine del procedimento e precedente delibera
Con provvedimento n. 31661 del 5 agosto 2025, adottato all’esito del procedimento istruttorio CV/262, l’Autorità aveva dichiarato vessatoria, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del Codice del consumo, la clausola che prevedeva l’addebito al cliente di un importo per il servizio di gestione e assistenza delle sanzioni amministrative derivanti da infrazioni stradali commesse nel periodo di noleggio. Era stato inoltre vietato l’uso della clausola e irrogata a Locauto una sanzione di 400.000 euro.
Contenuto della clausola contestata
La clausola originaria prevedeva che il cliente, in caso di violazione del Codice della strada o di altra sanzione amministrativa, fosse tenuto a:
- pagare la contravvenzione comminata al veicolo noleggiato;
- rimborsare il locatore di eventuali addebiti di terzi;
- corrispondere un corrispettivo per il servizio di gestione e assistenza per le sanzioni amministrative, indicato nelle condizioni particolari di noleggio;
- corrispondere una penale, anch’essa indicata nelle condizioni particolari di noleggio.
La documentazione richiamava inoltre che corrispettivo e penale non comprendevano l’ammontare della sanzione e delle eventuali maggiorazioni applicate dalle amministrazioni competenti. In corso di procedimento la clausola era stata riformulata, ma continuava a prevedere una penale finalizzata a disincentivare le infrazioni, poi quantificata in 25 euro per singola violazione.
Segnalazioni dei consumatori e verifica dell’ottemperanza
Dopo la delibera del 5 agosto 2025, l’Autorità ha ricevuto ulteriori segnalazioni di consumatori che lamentavano ancora l’addebito della fee ritenuta vessatoria. Nella relazione di ottemperanza del 4 novembre 2025, Locauto ha dichiarato di aver saldato la sanzione e di aver pubblicato l’estratto del provvedimento nei modi e nei termini stabiliti, ma ha anche dichiarato di non voler rimuovere la clausola fino alla conclusione del contenzioso amministrativo pendente davanti al TAR Lazio.
L’istruttoria ha confermato, anche tramite acquisizioni d’ufficio, che la fee/penale era ancora presente nelle condizioni contrattuali predisposte per l’utenza. L’Autorità ha quindi concluso che la società non aveva pienamente ottemperato alla precedente diffida, non avendo rimosso la clausola dichiarata vessatoria.
Qualificazione giuridica e avvio del procedimento sanzionatorio
Sulla base di tali elementi, l’AGCM ha ritenuto integrata una fattispecie di inottemperanza alla delibera n. 31661 del 5 agosto 2025 ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del consumo. Il provvedimento dispone quindi:
- la contestazione a Locauto Rent S.p.A. della violazione dell’art. 27, comma 12, per mancata ottemperanza;
- l’avvio del procedimento per l’eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dalla norma, pari da 10.000 a 10.000.000 euro.
Termini procedurali e diritti di difesa
Il provvedimento individua come responsabile del procedimento la dott.ssa Valentina Spagna. I legali rappresentanti del professionista, o loro delegati, possono prendere visione degli atti presso la Direzione Trasporti Energia e Ambiente del Dipartimento per la Tutela del Consumatore 1. Entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, gli interessati possono depositare scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentiti. Il procedimento deve concludersi entro 180 giorni dalla comunicazione.
Esito complessivo
Il provvedimento non contiene ancora una nuova sanzione definitiva, ma apre formalmente il procedimento sanzionatorio per l’inottemperanza alla precedente decisione dell’Autorità. L’elemento centrale è la persistenza della clausola ritenuta vessatoria nella documentazione contrattuale, malgrado il suo divieto di utilizzo.
Punti principali
Professionista e contesto del procedimento
Locauto Rent S.p.A. opera nel settore del noleggio veicoli a breve termine ed è qualificata come professionista ai sensi dell’art. 18, lettera b), del Codice del consumo. Il nuovo provvedimento nasce nel quadro del controllo sull’ottemperanza alla precedente delibera AGCM n. 31661 del 5 agosto 2025.
La precedente decisione sulla clausola vessatoria
Con la delibera del 5 agosto 2025 l’Autorità aveva dichiarato vessatoria, nei rapporti con i consumatori, la clausola che imponeva al cliente il pagamento di un corrispettivo per il servizio di gestione e assistenza delle sanzioni amministrative e di una penale collegata alle infrazioni stradali o ad altri oneri come pedaggi e parcheggi. Era stato vietato l’uso della clausola e irrogata una sanzione di 400.000 euro.
Contenuto della clausola contestata
La clausola prevedeva che, in caso di violazione del Codice della strada o di altra sanzione amministrativa, il cliente dovesse pagare le contravvenzioni e rimborsare il locatore di eventuali addebiti di terzi, oltre a un importo per gestione e assistenza delle sanzioni amministrative e una penale indicata nelle condizioni particolari di noleggio. In origine erano indicati 5 euro a sanzione per il servizio e 15 euro per la penale; in corso di procedimento la documentazione era stata modificata, ma la penale risultava poi fissata a 25 euro per singola violazione.
Accertamento dell’inottemperanza
Dopo la precedente decisione sono pervenute segnalazioni di consumatori che continuavano a lamentare l’addebito della fee dichiarata vessatoria. Nella relazione di ottemperanza, Locauto ha dichiarato di aver pagato la sanzione e di aver eseguito la pubblicazione dell’estratto, ma ha anche affermato di non voler rimuovere la clausola dalla documentazione contrattuale fino alla definizione del contenzioso amministrativo. L’Autorità, sulla base anche di documentazione acquisita d’ufficio, ha quindi ritenuto che la clausola fosse ancora presente e che non vi fosse piena ottemperanza alla diffida.
Esito del provvedimento e conseguenze procedurali
L’AGCM ha deliberato di contestare a Locauto Rent S.p.A. la violazione dell’art. 27, comma 12, del Codice del consumo per inottemperanza alla delibera n. 31661 del 5 agosto 2025 e di avviare il procedimento per l’eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria prevista, da 10.000 a 10.000.000 euro. È stato indicato un termine di 30 giorni per memorie e documenti e il procedimento deve concludersi entro 180 giorni dalla comunicazione del provvedimento.
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