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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07092/2023 del 09/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da un debitore contro il decreto ottenuto nei suoi confronti da una società creditrice. Il giudice di primo grado, preso atto dell'adesione della creditrice all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente, ha dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo e rimesso le parti davanti al giudice competente, senza provvedere direttamente alla concreta liquidazione delle spese del giudizio svolto dinanzi a sé. Il debitore ha proposto appello deducendo, in sostanza, l'omessa e/o erronea statuizione sulle spese di lite; la corte d'appello ha dichiarato l'appello inammissibile per genericità, ritenendo che non fossero stati specificamente indicati errori della decisione di primo grado. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 91, 342, 111 c.p.c. e 1362 c.c., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente interpretato l'atto di appello e che i motivi fossero invece specifici e idonei a contestare l'omessa liquidazione delle spese; 2) violazione dell'art. 38 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, assumendo che la causa verteva su competenza inderogabile (foro del consumatore) e che, dopo l'adesione della controparte all'eccezione di incompetenza, il giudice adito avrebbe comunque dovuto statuire sulle spese del procedimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, osservando che, nei casi di error in procedendo, è consentito il controllo diretto degli atti processuali purché il ricorrente ne riporti le parti essenziali; nel caso concreto ciò era avvenuto. La Corte ha poi rilevato che l'atto di appello non era generico, perché individuava chiaramente il punto della decisione impugnato e le ragioni della critica, ossia l'omessa concreta liquidazione delle spese di lite da parte del giudice di primo grado. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato come norma sulle spese di lite e sul loro governo da parte del giudice; il ricorso lamentava la violazione per mancata liquidazione delle spese.

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato per la specificità dei motivi di appello; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, il gravame fosse sufficientemente specifico.

  • art. 111 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso come parametro della correttezza della decisione impugnata.

  • art. 1362 c.c.

    invocato in relazione all'interpretazione dell'atto di appello, come criterio ermeneutico applicato analogicamente alla lettura del gravame.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nella censura relativa all'omessa pronuncia sulle spese, quale parametro del dovere del giudice di pronunciarsi su quanto devoluto.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato nel quadro delle spese di lite, per contestare l'assenza di una corretta regolazione delle spese.

  • art. 38 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo in relazione all'incompetenza territoriale e ai suoi effetti sulla decisione sulle spese.

  • art. 360 c.p.c.

    usato come norma sul sindacato di legittimità, per dedurre violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo.

Massime di principio

  • In cassazione, quando si denuncia un error in procedendo, il giudice di legittimità può esaminare direttamente gli atti processuali, ma solo se il ricorrente ne riproduce in ricorso le parti essenziali in modo da consentire il controllo senza autonoma ricerca negli atti.
  • Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, la specificità dei motivi va apprezzata in modo sostanziale: è sufficiente che l'atto individui in modo chiaro il capo della decisione censurato e le ragioni della critica, senza formule sacramentali.
  • Non può qualificarsi generico un gravame che contesti espressamente l'omessa concreta liquidazione delle spese di lite, quando tale doglianza sia riconoscibile dal contenuto dell'atto e dalle argomentazioni svolte.
  • Il giudice di appello commette errore se dichiara inammissibile per genericità un'impugnazione che, letta nel suo complesso, consenta di individuare senza equivoci la statuizione impugnata e il vizio dedotto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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