Sentenza del 17/07/2019 n. 19184 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva acquistato terreni agricoli usufruendo delle agevolazioni fiscali previste per le società agricole. L'Agenzia delle Entrate ha disconosciuto il beneficio perché l'amministratore M.G., requisito rilevante per una società di capitali, non risultava iscritto nella gestione previdenziale e assistenziale agricola, pur avendo versato contributi all'INPS con diversa posizione lavorativa. La società ha sostenuto: che fosse applicabile il regime agevolativo ordinario previsto dall'art. 2, comma 4, anziché quello del comma 4-bis; che dovesse prevalere la sostanza sulla forma; e, in subordine, che l'imposta fosse rideterminata con aliquota inferiore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che, per le società agricole di capitali, il beneficio previsto dall'art. 2, comma 4-bis, richiede che almeno un amministratore sia coltivatore diretto e sia iscritto nella specifica gestione previdenziale e assistenziale agricola. Il semplice versamento di contributi INPS con altra qualificazione non sostituisce tale requisito formale e sostanziale. È stata inoltre ritenuta implicitamente respinta la richiesta subordinata di applicazione di un'aliquota inferiore. La società è stata condannata a pagare le spese del giudizio, liquidate in 8.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito, nonché l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, art. 1, comma 3, lett. c)
Le società di capitali sono considerate imprenditori agricoli professionali quando lo statuto prevede l'esercizio esclusivo delle attività agricole e almeno un amministratore possiede la qualifica di imprenditore agricolo professionale.
La norma individua i requisiti generali per qualificare una società di capitali come imprenditore agricolo professionale, tra cui la qualifica professionale di almeno un amministratore.
D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, art. 2, comma 4
Alle società agricole di cui all'art. 1, comma 3, sono riconosciute le agevolazioni tributarie e creditizie previste a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto.
La disposizione riconosce agevolazioni alle società agricole che possiedono i requisiti previsti dalla normativa, ma non elimina gli ulteriori requisiti specificamente richiesti dal comma 4-bis per determinate categorie societarie.
D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, art. 2, comma 4-bis
Le agevolazioni di cui al comma 4 sono riconosciute anche alle società agricole di capitali con almeno un amministratore coltivatore diretto, iscritto nella relativa gestione previdenziale e assistenziale.
Per una società agricola di capitali, l'iscrizione dell'amministratore nella specifica gestione agricola previdenziale e assistenziale costituisce requisito necessario per ottenere l'agevolazione.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto integrale o di inammissibilità dell'impugnazione, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Il rigetto del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, l'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato.
Art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa.
La Corte ha ritenuto che la conferma dell'atto impositivo contenesse una risposta implicita negativa alla richiesta subordinata di rideterminazione dell'imposta, escludendo quindi un'omessa pronuncia.
Massime di principio
- Quando una norma fiscale subordinata a un'agevolazione richiede l'iscrizione in una specifica gestione previdenziale, tale iscrizione deve risultare effettivamente sussistente; il mero pagamento di contributi INPS con una diversa posizione non è normalmente sufficiente.
- Per le società di capitali agricole, il possesso della qualifica professionale o la semplice appartenenza al settore agricolo non sostituisce i requisiti ulteriori richiesti per l'agevolazione, come la qualifica di coltivatore diretto e l'iscrizione previdenziale agricola dell'amministratore.
- Il principio di prevalenza della sostanza sulla forma non consente di ignorare requisiti espressamente previsti dalla legge quando questi svolgono una funzione qualificante e verificabile per l'accesso al beneficio fiscale.
- Le agevolazioni fiscali devono essere richieste e documentate con particolare attenzione al momento dell'operazione; l'assenza di un requisito formale essenziale può comportare il recupero delle imposte ordinarie.
- La conferma dell'avviso di liquidazione può costituire una risposta implicita di rigetto alle domande subordinate, se il contenuto della decisione rende chiara l'incompatibilità della richiesta con la conferma integrale dell'atto impositivo.
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