Sentenza n. 1349/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sulle istanze di autotutela relative a un’ordinanza di sospensione parziale dei lavori comunicati con SCIA
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha proposto ricorso ex art. 117 c.p.a. contro il silenzio del Comune sulle diffide dell’11 e del 18 marzo 2025, con le quali chiedeva la revoca in autotutela dell’ordinanza comunale n. 4001 del 24 novembre 2022, avente a oggetto la sospensione parziale dei lavori relativi alla SCIA n. 135/2018. La ricorrente sosteneva che l’ordinanza fosse stata adottata esclusivamente sulla base di un’ordinanza cautelare del Tribunale di Castrovillari, successivamente revocata nell’ambito del giudizio possessorio, e che quindi non vi fossero ragioni per negare il riesame in autotutela. Veniva inoltre proposta domanda di risarcimento dei danni asseritamente derivati dal silenzio e dalla mancata rimozione dell’ordinanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso avverso il silenzio per sopravvenuto difetto di interesse, rilevando che il Comune, sia pure tardivamente e in prossimità della camera di consiglio, aveva adottato un atto conclusivo: il rigetto definitivo della pratica edilizia relativa alla SCIA e alla variante richiesta dalla ricorrente. Tale sopravvenienza ha fatto venir meno una situazione attuale di silenzio. La domanda risarcitoria è stata respinta perché il danno era stato dedotto genericamente e non risultava provato. Il Collegio ha inoltre compensato le spese: da un lato, il Comune aveva provveduto solo a ridosso della trattazione; dall’altro, il ricorso non presentava profili di fondatezza, poiché l’autotutela costituisce attività non obbligatoria per l’amministrazione e l’attivazione del relativo procedimento di riesame non è coercibile mediante il silenzio-rifiuto e il rito ex art. 117 c.p.a.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
ex art. 117 cod. proc. amm.
Il rito sul silenzio non è utilizzabile per imporre all’amministrazione l’attivazione o la conclusione di un procedimento di autotutela, quando l’amministrazione non è titolare di un obbligo di provvedere in tal senso; nel caso concreto, la sopravvenuta adozione di un atto conclusivo ha comunque fatto venir meno il silenzio e l’interesse alla decisione.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
È richiamato quale fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
art. 2 l. 241/1990
È richiamato dalla ricorrente in relazione all’obbligo di conclusione del procedimento, ma il giudice esclude che tale obbligo possa essere invocato per coercire l’attivazione del procedimento di autotutela.
art. 31 c.p.a.
È richiamato dalla ricorrente insieme all’art. 117 c.p.a.; la decisione ribadisce che la tutela contro il silenzio non consente di imporre un riesame in autotutela non obbligatorio.
Massime di principio
- Il ricorso avverso il silenzio è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione adotta un atto conclusivo sulla vicenda, anche se il provvedimento è tardivo e di contenuto sfavorevole al ricorrente.
- L’esercizio dell’autotutela decisoria non costituisce, di regola, attività obbligatoria per l’amministrazione; pertanto, il privato non può utilizzare il silenzio-rifiuto e il rito previsto dall’art. 117 c.p.a. per costringere l’amministrazione ad avviare o concludere un procedimento di riesame della legittimità di un precedente atto.
- La domanda risarcitoria proposta nel giudizio sul silenzio deve essere supportata dalla prova concreta del danno; una deduzione generica non è sufficiente per ottenere il risarcimento.
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